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Rapporto fra l’articolo 189 del codice della strada e l’articolo 593 del codice penale

10-10-2021 21:53 - Approfondimenti
Gli illeciti penali previsti dall’articolo 189 codice della strada costituiscono ipotesi di reati propri, potendo essere commessi soltanto dagli utenti della strada, mentre rientra nell’ambito dei reati comuni l’inosservanza degli obblighi sanciti dall’art. 593 codice penale, circa l’assistenza ed il soccorso alle persone ferite, essendo diretti alla generalità dei cittadini.

L’articolo 593 codice penale, rubricato omissione di soccorso, stabilisce infatti, al secondo comma, che chiunque trovi un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo deve, alternativamente, prestare l’assistenza occorrente o darne immediato avviso all’autorità.

Il delitto di omissione di soccorso si realizza con la condotta dell’agente che non pone in essere quell’attività assistenziale diretta a portare le occorrenti, utili ed adeguate forme di aiuto e soccorso a favore del soggetto in pericolo.

In base al principio di specialità fornito dall’articolo 15 codice penale, nei confronti del conducente del veicolo investitore, o dell’utente che abbia tenuto un comportamento tale da essere ricollegabile alle cause dell’incidente, si applica la disposizione prevista dall’articolo 189, comma 7, codice della strada; si applica, invece, l’articolo 593 codice penale al soggetto, sia pure utente della strada, al cui comportamento non siano ricollegabili le cause del sinistro.

ESEMPIO: risponde del reato di omissione di soccorso previsto dall’articolo 593 codice penale chi, avendo assistito all’investimento di una persona, non provveda a prestarle l’assistenza necessaria o a darne avviso all’autorità, qualora l’investitore si sia dato alla fuga.

Il comportamento da tenere e volutamente indicato in modo generico in quanto varia da caso a caso in base alla situazione concreta, alle lesioni riportate e ad altre circostanze. Il conducente, tuttavia, non deve limitarsi a rimanere presente e vicino al ferito ma deve prodigarsi soccorrendolo, sia pure nei limiti delle proprie conoscenze e degli strumenti disponibili, con un comportamento attivo e non di inerzia.

Per affermare che sia rispettato l’obbligo, l’assistenza deve essere quella “occorrente” e deve essere adeguatamente proporzionata alle possibilità del soccorritore. Ciò significa che il soccorso prestato deve essere utile e adeguato alle necessita, e deve essere in ogni caso commisurato alle capacita, alle cognizioni e ai mezzi di cui dispone il soccorritore.

L’attività di soccorso richiesta e la più varia e può consistere in un’attività diretta sulla persona ferita (interventi sanitari di primo soccorso) o in un’attività indiretta (rimozione delle cause del pericolo), può essere generica e molto semplice, oppure ad alto livello tecnico; deve essere inoltre compatibile con l’età, le condizioni psico-fisiche e la professione del soccorritore.

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