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Cosa possono fare i “Vigili” per arginare il fenomeno delle “macchine dei morti che camminano”?

26-01-2021 17:35 - Approfondimenti
La Polizia Locale di Roma Capitale contestò 70 verbali ad una persona, erede di un intestatario defunto di un’automobile che indisturbatamente aveva effettuato numerosi accessi nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. Il sanzionato proponeva ricorso al giudice di pace sostenendo di essere estraneo alle violazioni, non essendo proprietario del veicolo, avendo rinunciato all’eredità della madre, originaria proprietaria del veicolo, deceduta senza lasciare testamento. Si costituiva in giudizio il Comune di Roma che chiedeva il rigetto dell’opposizione, argomentando che l’avvenuto pagamento della sanzione relativa al verbale n. (OMISSIS) del 19/06/2007 da parte del ricorrente fosse qualificabile accettazione tacita dell’eredità. Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 67381/2010 del 19/02/2014, rigettava l’opposizione e condannava il ricorrente anche al pagamento delle spese di lite. Il Giudice di Pace aveva valorizzato il fatto che su tutti i verbali notificati al ricorrente fosse indicato quale proprietario del veicolo lo stesso opponente; che le violazioni accertate erano state commesse successivamente alla data della morte della madre del ricorrente; che le violazioni accertate erano state commesse antecedenti alla data della rinuncia all’eredità da parte del ricorrente. Anche in secondo grado la decisione di conferma della validità delle sanzioni veniva conclamata con sentenza del Tribunale di Roma 10588/2016 del 25/05/2016.

Il ricorso in Cassazione, paradossalmente inverte questo doppio giudicato di merito (Cass. civ. Sez. II, Ord., 30-09-2020, n. 20878); qui di seguito le motivazioni:

“Questa Suprema Corte ha affermato in modo costante che per aversi accettazione tacita dell’eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all’eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario, cioè tale che solo l’erede abbia diritto di compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 497 del 26/03/1965; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3492 del 09/11/1974; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14666 del 27/08/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16315 del 2016; Cass., Sez. L, Sentenza n. 17535 del 2016). In questo caso, pertanto, il fatto che fosse stata pagata la sanzione pecuniaria relativa al verbale n. (OMISSIS) del 19/06/2007 non può essere ritenuto accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall’art. 1180 c.c., l’adempimento del terzo. In ogni caso, trattandosi di debiti per infrazioni commesse dopo l’apertura della successione, non sarebbero nemmeno qualificabili come debiti ereditari, bensì come debiti dell’erede, il cui adempimento non può indurre a ravvisare un’ipotesi di accettazione tacita, posto che anche in tal caso ben potrebbe trattarsi di adempimento del terzo e non da parte di colui che in tal modo abbia inteso univocamente assumere la qualità di erede. Una volta esclusa la possibilità di qualificare tale pagamento quale accettazione tacita dell’eredità, emerge l’erroneità della sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha escluso che la rinuncia all’eredità avesse effetti retroattivi. In realtà, il disposto dell’art. 521 c.c., la cui rubrica è intitolata “retroattività della rinunzia”, espressamente prevede che chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Questo significa che, ai fini della soluzione della controversia, è del tutto irrilevante che le infrazioni fossero state commesse nelle more tra l’apertura della successione e la rinunzia, avendo quest’ultima effetti retroattivi. Da ciò discende altresì che sul ricorrente, in quanto mero chiamato, non gravava alcun onere di provvedere all’aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico, trattandosi di obbligazione propria dell’acquirente del diritto di proprietà del bene, e cioè di colui che abbia effettivamente acquistato la qualità di erede. In ogni caso, come anche affermato da questa Corte in tema di responsabilità civile per danni da circolazione, le risultanze del pubblico registro automobilistico costituiscono prova presuntiva della proprietà dell’autovettura obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria fondata sul certificato di proprietà – o sull’eventuale accettazione di eredità, nel caso in esame – che, ancorchè non trascritto, dimostra l’avvenuto trasferimento del bene in capo all’acquirente (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 11/03/2016, nonchè Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20436 del 02/08/2018, con specifico riferimento alle sanzioni per violazioni al C.d.S.). …. E’ stato costantemente affermato il principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione (cfr. Cass., sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 07/03/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 26/05/1999). In questo senso, gravava sul Comune di Roma la prova che il L. fosse il soggetto passivo dell’obbligazione sanzionatoria, in quanto proprietario a titolo di erede, ovvero in quanto autore materiale delle infrazioni, per essere possessore o conducente del veicolo al momento delle violazioni”.

Questa pronuncia è tragicamente disarmante.

È una vera purulenta piaga nel costato già martoriato della sicurezza stradale il fenomeno delle “macchine dei morti che camminano”; piaga a cui, con buon acume avevano tentato di porre rimedio, nel 2008, con il caso qui descritto, gli operatori della Polizia Locale di Roma. A quell’epoca, peraltro, non esistendo ancora il comma 4 bis dell’art. 94 del Codice (“4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3), non si poteva pretendere di più.

La prassi seguita è stata peraltro validata fino allo scorso settembre, quindi si poteva fare affidamento sul fatto che ci fosse una buona cadenza statistica di successo nel sanzionare chi, con atti concludenti (es.: un pagamento) avesse posto all’evidenza dell’organo accertatore che vi era un principio di prova di utilizzo di fatto.

Come contrastare, alla luce di questa sentenza il caso delle “macchine dei morti che camminano”?

Sicuramente occorre una norma speciale che imponga a tutti gli eredi, indipendentemente dalle dinamiche civilistiche di accettazione o rinuncia all’eredità, di provvedere alla reintestazione del veicolo, alla vendita o alla demolizione il veicolo, entro un determinato termine dalla morte del de cuius, dietro comminatoria di pesanti sanzioni pecuniarie come conseguenza del mero inadempimento di tale obbligo, addossando una presunzione legale di utilizzo del veicolo, fin dalla data della morte, su ciascuno degli eredi, fino alla reintestazione, vendita o demolizione. Questa draconiana proposta de iure condendo non troverà mai spazio presso un parlamento troppo impegnato in altre faccende.

Allora il tema diventa: che può fare il vigile contro le macchine dei morti che camminano a legislazione vigente?

Si può immaginare di spingere sull’applicazione del menzionato comma 4 bis dell’arto 94, in relazione all’articolo 247 bis, comma 2 lettera e) del Reg. Es ( e) al di fuori dei casi precedenti, all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell’ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità)? È immaginabile sanzionare a norma del comma 3 dell’art 94, in relazione al comma 4 bis, intimando la consegna della carta di circolazione (in caso di mancata contestazione immediata) a tutti gli eredi sanzionati (se non altro a quelli che non abbiano provveduto ad effettuare la rinuncia all’eredità)? Forse la contestazione della violazione in parola, se non impugnata con successo dal destinatario, potrà assolvere alla funzione probatoria di “accettazione implicita dell’eredità”, utile a consentire la reintestazione dei verbali correlati alle violazioni commesse con il veicolo del de cuius.


Fonte: passiamo.it

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