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Con la fase 2 i Protocolli di sicurezza diventano obbligatori: previste sanzioni per i trasgressori

05-05-2020 10:18 - News generiche
Siamo entrati ufficialmente nella fase 2, quella in cui tanti settori produttivi tornano operativi (comprese le concessionarie e le officine) dopo il lungo periodo di lockdown. Certo, non si tratta di un’apertura totale per almeno tre ragioni: innanzi tutto perché molti settori restano ancora in stand by; poi perché questo fase ha una durata che, almeno al momento attuale, ha una scansione temporale limitata, in quanto si interromperà (salvo ovviamente proroga) il 17 maggio prossimo; infine perché anche i settori attivi devono comunque sottostare a una serie di Protocolli molto precisi, direttamente inclusi all’interno dell’atto normativo che disciplina questa fase temporale, vale a dire il Dcpm 26 aprile. Ma non è il solo, perché il 2 maggio il ministero dell’Interno ha diramato la direttiva n. 29415 con cui vengono fornite indicazioni operative rispetto alle misure che le aziende dei settori in attività devono attenersi per frenare il contagio virale.

Rispetto al passato, la novità principale di questa fase riguarda il fatto che la prosecuzione delle attività consentite (il cui elenco è ampliato rispetto a quello presente nell’allegato 3 del Dpcm del 10 aprile) è subordinata esclusivamente al rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro sottoscritto lo scorso 24 aprile 2020 tra governo e le parti sociali, del Protocollo per la sicurezza sui cantieri della stessa data e, più specifico per il settore, del Protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, senza che si debba adottare una qualche forma di comunicazione o di autorizzazione preventiva.

In questo modo si va a eliminare la comunicazione prefettizia e al suo posto si inserisce un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenuti nei Protocolli, che di fatto non sono più un riferimento comportamentale da fare proprio, ma assurgono a una fonte normativa piena, da osservare necessariamente. Per verificarne l’osservanza – specifica la direttiva ministeriale – vengono costituiti nuclei a composizione mista coadiuvati anche, in sede di verifica e di accertamento, da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Asl.

L’art. 4, comma 1, introduce un illecito amministrativo che punisce «il mancato rispetto delle misure di contenimento» con sanzione da 400 a 3000 euro, oltre alla eventuale chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni

L’eventuale trasgressione dei contenuti dei tre Protocolli determina infatti l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo i casi in cui dalla violazione stessa non emergano fattispecie di reato. Ricordiamo che l’art. 4, comma 1, introduce un illecito amministrativo punitivo per «il mancato rispetto delle misure di contenimento» (il cui elenco è presente direttamente nel testo), con sanzione da 400 a 3000 euro, oltre alla eventuale chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La verifica di tale eventualità dovrà essere condotta facendo riferimento al quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L’obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto rimane invece come obbligo soltanto rispetto alle attività sospese, quelle cioè non incluse nell’elenco di cui all’allegato 3, e al solo fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati allo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.


Fonte: unionetrasporti.it

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