20 Aprile 2024
visibility
News
percorso: Home > News > News generiche

Personale: le novità della legge di bilancio 2020

11-01-2020 10:42 - News generiche
La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto numerose novità in materia di gestione del personale e di utilizzo e validità delle graduatorie.

Utilizzo e validità graduatorie

Una delle novità più rilevanti è contenuta nell’articolo 1, comma 148, che ha abrogato i commi da 361 a 365 della legge 145/2018. Tali disposizioni, tra le altre, prevedevano l’obbligo per le p.a. di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi dal 1 gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, pertanto, solo per l’assunzione dei vincitori. L’abrogazione di tale disposizione consente quindi alle p.a. di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo tra le p.a.

E’ stato infatti abrogato anche il comma 363 aveva abrogato la facoltà per gli enti locali di utilizzare le graduatorie di altri enti, ai sensi dell’articolo 3, comma 61 della legge 350/2003.

Tale ultima disposizione aveva esteso a tutte le p.a., e quindi anche agli enti locali, la possibilità di attingere a graduatorie valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.

Al fine di garantire il rispetto dei principi generali in materia di accesso alle p.a., di trasparenza, buon andamento e imparzialità, il legislatore ha individuato nell’accordo tra le amministrazioni il presupposto necessario. Tale accordo, che preferibilmente deve avvenire prima della formale approvazione della graduatoria, ha lo scopo anche di evitare che la procedura stessa possa costituire una modalità di elusione delle norme che vietano la possibilità di effettuare richieste nominative di candidati inseriti nelle predette graduatorie (Ministero dell’Interno, Parere 13 febbraio 2012).

Inoltre, la legge di bilancio 2020, all’articolo 1, commi 147, che ha ridefinito completamente la validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalle p.a., di cui all’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001.

Dal 1 gennaio 2020 la nuova regolamentazione delle graduatorie dei concorsi indetti dal 2011 al 2019 è la seguente:

le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame/colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
La previgente disciplina, in vigore dal 2 novembre al 31 dicembre 2019 prevedeva:

graduatorie approvate nel 2016, fino al 30 settembre 2020;
graduatorie approvate nel 2017, fino al 31 marzo 2021;
graduatorie approvate nel 2018, fino al 31 dicembre 2021.
Il comma 149 ha modificato l’articolo 35 comma 5-ter del d.lgs. 165/2001, stabilendo che le graduatorie hanno una validità ordinaria di 2 (due) anni e non più di 3 (tre), decorrenti dalla data di approvazione.

Limiti assunzionali

In materia di vincoli assunzionali si cambia ancora. Il comma 853 della legge di bilancio 2020, ha modificato parti rilevanti del comma 2 dell’articolo 33 del d.l. 34/2019, norma perfetta ma ancora non efficace, mancando ancora il decreto attuativo, sul cui testo era stato trovato l’accordo in Conferenza Stato-Città dell’11 dicembre 2019 e su cui quindi sembrava si fosse raggiunto un po’ di chiarezza. Al contrario, dal 1 gennaio 2020, la riscrittura di una parte rilevante del comma 2 del citato articolo 33 potrebbe far slittare ulteriormente la data di entrata in vigore della norma. Lo schema di Decreto, su cui era stato trovato l’accordo l’11 dicembre 2019, potrebbe aver bisogno di qualche modifica dovendo, tra l’altro, individuare un ulteriore valore soglia “superiore”.

Dal 1 gennaio 2020 il nuovo testo del citato comma 2, come modificato dal comma 853, prevede infatti con d.m. saranno individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative % massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

Inoltre, è stato previsto che “i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 267/2000, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità, possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato, oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

Inoltre, i comuni, in cui il rapporto fra la spesa di personale e la media delle predette entrate correnti, relative agli ultimi tre rendiconti approvati, “risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale” del suddetto rapporto, fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.

A decorrere dal 2025 i comuni che “registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore” applicano un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.


Fonte: self-entilocali.it

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie