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Vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici

24-11-2010 22:14 - L´Analisi
Il giorno 10 luglio 2010 è entrata in vigore la modifica di cui all´art. 14 bis comma 2^ della Legge 30.03.2001 n° 125 (Legge Quadro in materia di alcool e di problemi di alcol correlati), a norma dell´art. 34 della Legge 4.06.2010 n° 96 (Legge comunitaria 2009) che attualmente prevede: "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

Se il fatto e´ commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (sanzione euro 10.000,00)

Per le violazioni di cui al presente comma e´ disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate."

Con la locuzione "Se il fatto è commesso" si è interpretato che la disposizione normativa fosse riferita alla azione, ovvero alla vendita degli alcolici mediante distributore automatico, non già al tipo di area pubblica o privata ove fosse in atto l´illecito di cui trattasi ed appariva evidente il proposito del legislatore circa la sua intenzione di ricondurre la vendita e la somministrazione di alcolici, in spazi o aree riconducibili a quelle dei pubblici esercizi o perlomeno nell´ambito delle discoteche ecc..

A seguito di una quasi contestuale modifica dell´art. 6 comma 2^ del D.L. 117/2007, già convertito, con modificazioni, in Legge 2 agosto 2007 n° 160 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) a norma dell´art. 54 comma 1^ lettera a) della Legge 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) in vigore dal 29 luglio 2010, che ha introdotto il comma 2 bis dello stesso decreto legge "I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza" (sanzione da euro 5000 a 20000,00- sanzione euro 6666,67), anche in considerazione che l´art. 15 comma 2^ della L.R. 6/2010 ha disposto che "La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l´apertura di un esercizio di vendita" appare evidente che quest´ultimo disposto normativo ricomprende anche i distributori automatici inseriti in appositi locali, quali i normali negozi sulla pubblica via. Peraltro anche la Deliberazione del Ministero dell´Industria prot. 500254 del 9.1.2001 e il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n° 09/083/CR/C11 del 29 ottobre 2009, già avevano dato indicazioni in tal senso.

Inoltre appare pacifico che i distributori automatici sono soggetti alle medesime disposizioni normative attinenti gli orari di apertura e chiusura previsti dall´art. 103 della stessa L.R. 6/2010, il quale dispone anche, che se la vendita delle bevande è esercitata almeno sull´80% della superficie di vendita, tale attività non è soggetta ai dettami della norma di cui sopra, con l´unico obbligo del cartello degli orari praticati.

Ne consegue quindi che un esercente di un distributore automatico, come per una normale attività di vendita, deve presentare la D.I.A.P per l´attivazione di un esercizio di vicinato e se svolge l´attività di vendita di bevande su almeno l´80% della superficie di vendita può rimanere aperto 24 al giorno (salvo nelle zone oggetto delle ordinanze antidegrado ove l´obbligo della chiusura alle ore 22.00 vale anche per i distributori come esercizi commerciali di vendita) e deve sicuramente attenersi al divieto circa la vendita degli alcolici dalle ore 24.00 alle ore 7.00.

E´ evidente che alla luce di quanto sopra riportato, per quanto concerne la vendita di bevande alcoliche (superiori a 1,2% art. 1 comma 2^ L. 125/2001)) nei distributori automatici, deve essere presa in esame la considerazione circa l´eventuale applicazione delle disposizioni di cui all´art. 6 comma 2^ bis del D.L. 117/2007 (con modificazioni L. 120/2010) anziché l´art. 14 bis comma 2^ della Legge 125/2001, in quanto la contestazione dell´eventuale illecito, che prevede la sanzione accessoria della confisca degli alcolici con il propedeutico sequestro, con il logico aspetto deterrente, può comunque essere oggetto di possibile ricorso riferibile alla tipologia dell´area luogo della collocazione dei distributori automatici, i cui esiti sono al momento incerti.

In conclusione appare che la linea operativa migliore per quanto concerne il divieto della vendita degli alcolici nelle ore notturne mediante i distributori automatici possa essere:

Distributori automatici su spazi pubblici:

  • violazione al disposto di cui all´art. 14 bis comma2° della Legge 30.03.2001 n° 125- Sanzione pagabile entro 60 gg. euro 10000,00, sanzione accessoria della confisca delle merci e delle attrezzature utilizzate;


Distributori automatici inseriti in locale esclusivo:

  • violazione al disposto di cui all´art. 6 comma 2^ bis del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 - Sanzione pagabile entro 60 gg. euro 6666,67.




Fonte: Mario Emanuelli, Ufficiale Annonaria PL Milano
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