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Vele pubblicitarie: - sosta prolungata - collocazione della pubblicità in sede fissa - autorizzazione necessaria

28-08-2010 - Giurisprudenza di Merito
Premesso in fatto che con citazione ritualmente notificata al Comune di Prato l´... Srl e .... hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Prato n. 1524/2008, che rigettava l´opposizione ad un verbale di contravvenzione dei vigili urbani di Prato per violazione dell´art. 23 commi 4 e 11 CdS, chiedendo la declaratoria della nullità della sentenza, nonché la sua riforma nel merito, sul presupposto della non applicabilità al caso di specie della disposizione sopra richiamata;
in comparsa di risposta il Comune di Prato ha chiesto la reiezione dell´appello e la condanna delle controparti alle spese di lite;
la causa, senza essere istruita, è stata discussa e decisa nelle forme dell´art. 281 sexies CPC all´odierna udienza;
osserva il Tribunale che l´appello è infondato e va rigettato.
Inammissibile è l´appello proposto in proprio dal sig. .... che, in primo grado, non aveva agito come si evince dal fatto che egli - a prescindere dall´equivoca asserzione, contenuta nell´epigrafe della citazione in primo grado, del mandato conferito al difensore <> dallo stesso legale rappresentante dell´... Srl -, non ha, in realtà, dato alcun autonomo mandato al difensore per farsi assistere in giudizio. Passando al merito della vertenza, ritiene il Tribunale che il primo giudice abbia correttamente ed esaurientemente argomentato sull´applicabilità dell´art. 23 IV comma CdS (secondo cui: "La collocazione di cartelli e dì altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell´ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme") al caso in questione in cui, come risulta dal verbale impugnato, un veicolo, munito di un cartello pubblicitario e privo della prescritta autorizzazione, è rimasto ininterrottamente collocato lungo la strada per un paio di giorni. Al riguardo è anche pertinente il richiamo giurisprudenziale del Giudice di Pace alla pronuncia della Cassazione che ha stabilito che la collocazione dei <> lungo la strada necessita sempre della prescritta autorizzazione, a prescindere dalle modalità con le quali essa viene realizzate, ben potendo ciò avvenire anche mediante la collocazione dei cartelloni pubblicitari sui lati o sul retro di un autoveicolo lasciato fermo per più giorni in area privata, in vista dì una strada pubblica (Cass., sez. II, sent. n. 13842/2007).

P.Q.M.
Il Tribunale dì Prato, in composizione monocratica, in funzione dì giudice d´appello, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies CPC rigetta l´appello e condanna l´.... Srl, in persona dei legale rappresentante pro tempore, e ... ..., in solido, a corrispondere al Comune di Prato le spese processuali di questo grado del giudizio liquidandole in euro 1.600,00, di cui 800,00 per diritti, euro 800,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, all´IVA e al CPA come per legge.

Fonte: Tribunale Prato 27/3/2010 n. 506

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