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Speciale Regime sanzionatorio nell´autotrasporto di cose

12-07-2011 17:16 - L´Analisi
QUADRO GENERALE

L´attività di autotrasporto è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi che hanno inciso anche sul regime sanzionatorio:
• legge n. 298/1974 prevede sanzioni amministrative per chi effettua il trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all´Albo degli autotrasportatori e per chiunque effettua un trasporto di cose in conto proprio senza licenza o violandone le prescrizioni. Le sanzioni della legge n. 298/1974 si applicano anche a chi affida un trasporto di cose in conto terzi ad un soggetto non autorizzato o comunque senza aver acquisito la necessaria attestazione della regolarità dell´esercizio dell´attività;
• DLG n. 286/2005 e il Codice della strada prevedono casi in cui i soggetti facenti parte della filiera di trasporto (vettore, mittente, caricatore, titolare di licenza e proprietario del veicolo) sono chiamati a rispondere, in concorso con il conducente, di alcune violazioni delle norme di comportamento commesse durante il trasporto;
• DLG n. 214/2008, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell´attività di autotrasporto per conto di terzi in ambito nazionale, ha istituito un nuovo documento, denominato "scheda di trasporto", da portare a bordo del veicolo;
• art. 83 bis della legge n. 133/2008 che ha disciplinato il meccanismo di adeguamento del costo dei carburanti e ha previsto anche disposizioni sanzionatorie.

Allo scopo di tutelare la correttezza degli operatori del settore e la libera concorrenza tra essi che può essere turbata dalla presenza di operatori abusivi o che non rispettano le regole, il Ministro dell´interno e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno siglato un protocollo d´intesa per impegnare ciascuna Amministrazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad attivare ogni utile iniziativa per incrementare il numero dei controlli stradali e per migliorarne la qualità.

AUTOTRASPORTO ABUSIVO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

Chiunque esercita l´attività di autotrasporto in conto terzi con autoveicoli:
• senza essere iscritto all´Albo degli autotrasportatori,
• ovvero durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall´Albo medesimo, è punito con sanzioni amministrative pecuniarie e con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ovvero, in caso di reiterazione infraquinquennale, della confisca del veicolo.
La sanzione si applica solo ai vettori impegnati in trasporti nazionali. Per i trasporti internazionali, invece, si applicano le sanzioni dell´art. 46 legge n. 298/1974.
La violazione ricorre anche quando un soggetto, munito di licenza per il trasporto in conto proprio, esercita abusivamente attività in conto terzi, cioè trasporta cose non proprie e per conto di altri soggetti.
La violazione è contestata al vettore se manca il titolo per l´esercizio dell´attività o al proprietario del veicolo se il vettore non è individuabile.

Aspetti procedurali dell´accertamento del trasporto abusivo in conto terzi

L´accertamento delle violazioni relative al trasporto abusivo, di cui all´art. 26, legge n. 298/1974, che rappresentano le violazioni più gravi in materia di autotrasporto di merci per conto terzi, è sottoposto alle regole procedurali previste dalla legge n. 689/1981 sia per gli aspetti sanzionatori che per gli eventuali ricorsi; il fermo amministrativo del veicolo, invece, segue le procedure del Codice della strada.
La violazione è contestata nei confronti del:
• vettore, se viene accertata la mancanza di titolo legale per l´esercizio dell´attività; oppure
• proprietario del veicolo, se il vettore non è individuabile.

Al conducente, che, di norma, non è responsabile della violazione, non deve essere mossa alcuna contestazione ma va comunque verbalizzato il fermo del veicolo. Tuttavia, se il veicolo è immatricolato all´estero, la sanzione si applica direttamente al conducente con la procedura dell´art. 207 CDS.

AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI CON VEICOLO NON ADIBITO A TALE USO

Chiunque utilizza per autotrasporto in conto terzi un veicolo non adibito a tale uso è punito con sanzioni amministrative diverse in relazione alla massa del veicolo. Infatti, se commesse con un veicolo avente massa:
• inferiore a 6 t, ricorre la violazione dell´art. 82, c. 8, CDS e si applica la procedura del CDS;
• superiore a 6 t, ricorre la violazione dell´art. 88 CDS e si applicano le sanzioni previste dall´art. 46, legge n. 298/1974 con la procedura della legge n. 689/1981.

La violazione relativa all´impiego di un veicolo non destinato a tale uso, può essere commessa senza un abusivo esercizio dell´attività di autotrasporto oppure può concorrere con quella dell´art. 26, legge n. 298/1974 quando l´esercizio abusivo dell´attività di autotrasporto viene realizzato con veicoli non immatricolati per uso di terzi (uso proprio che trasporta merci appartenenti ad altro soggetto e per conto di questo).

AFFIDAMENTO DI TRASPORTO ABUSIVO O SENZA IDONEA DOCUMENTAZIONE

I soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, prima di affidare le merci al vettore, si debbono accertare che questi possa regolarmente svolgere l´attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
L´affidamento del trasporto a soggetto non idoneo comporta infatti l´applicazione delle sanzioni a committente, caricatore e proprietario della merce; il verbale di contestazione viene notificato al committente.
Nel caso di mancata acquisizione della documentazione di regolare esercizio dell´attività è punito con sanzioni amministrative pecuniarie il committente; la procedura di accertamento è quella prevista per le ipotesi di concorso di soggetti diversi dal conducente.

Affidamento del trasporto a soggetto non idoneo

Sono puniti con le stesse sanzioni amministrative previste per chi esercita l´autotrasporto in modo abusivo committente, caricatore e proprietario della merce che, nell´esercizio di attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, affidano l´effettuazione di un autotrasporto di merci ad un vettore:
• esercente abusivamente l´attività di autotrasportatore;
• non munito dei titoli richiesti ovvero operante in violazione dei relativi limiti e condizioni;
• straniero, privo di titolo per effettuare il servizio sul territorio italiano.

Trattandosi di una responsabilità soggettiva, deve essere provata la volontarietà dell´affidamento ovvero la colposa condotta di uno dei soggetti sopraindicati per non aver verificato la regolarità della posizione del vettore.

Mancata acquisizione della documentazione di regolare esercizio dell´attività

Quando non è stato stipulato un contratto in forma scritta (neanche con riferimento ad accordi volontari) è punito con sanzioni amministrative pecuniarie il committente che, nell´esercizio dell´attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, utilizza un vettore senza acquisire dal medesimo la dichiarazione di regolare iscrizione all´Albo o di esercizio dell´attività di autotrasportatore e la fotocopia della carta di circolazione del veicolo.
Per il trasporto di merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici, la violazione non ricorre quando il committente si avvale di un´impresa certificata.

Procedura di accertamento delle violazioni per affidamento abusivo

Per gli aspetti procedurali relativi all´accertamento di queste violazioni si applicano le regole già illustrate per il caso di trasporto abusivo.Si applicano, infatti, le stesse sanzioni previste per l´esercizio di attività di autotrasporto abusivo.
Nel caso di affidamento del trasporto a vettore abusivo, il verbale di contestazione deve essere notificato al committente entro 90 giorni dall´accertamento dell´illecito contestato nei confronti del vettore.
Nel caso di responsabilità per mancata acquisizione dei documenti attestanti il regolare esercizio del trasporto, si applica la procedura di accertamento prevista per le ipotesi di concorso di soggetti diversi dal conducente negli illeciti da questo commessi.

CONCORSO NELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONDUCENTE DURANTE IL TRASPORTO

Ferme restando le altre forme di responsabilità di conducente e vettore per l´effettuazione del trasporto, altri soggetti della filiera del trasporto possono essere chiamati a rispondere degli illeciti commessi dal conducente del veicolo utilizzato per effettuare un trasporto di merci in conto terzi.
In particolare, vettore, committente, caricatore o proprietario della merce che, nell´esercizio dell´attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, partecipano alle operazioni di autotrasporto di cose in conto terzi, possono essere chiamati a rispondere, in concorso con il conducente di alcune violazioni commesse con il veicolo con il quale il trasporto è effettuato.
Si tratta di una responsabilità concorrente e non di tipo solidale, cioè di una responsabilità propria e diretta dei soggetti indicati che si aggiunge, senza mai sostituirsi, a quella del conducente (autore materiale di uno degli illeciti sopraindicati) e che presuppone che la violazione sia stata accertata e validamente contestata al conducente stesso, con la redazione di un verbale di contestazione.

La responsabilità concorrente dei soggetti indicati, ha un diverso contenuto e una differente ampiezza in relazione a:
• soggetto e sua partecipazione all´attività di trasporto,
• tipo di violazione accertata nei confronti del conducente,
• modalità con cui è stato redatto il contratto di trasporto (forma scritta o meno) e documentata l´effettuazione del trasporto stesso.

Per evitare che le sanzioni applicate nei confronti di questi soggetti possano essere poste comunque a carico del vettore, è previsto che, in ogni caso, siano nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate a committente, caricatore e proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

Per quanto riguarda il regime delle responsabilità, in linea generale:
• rispondono vettore e committente di violazioni che riguardano limiti di sagoma e di massa, sistemazione del carico, velocità, eccedenza di massa, tempi di guida e riposo quando il contratto è redatto in forma scritta (con relative istruzioni) mentre rispondono vettore e committente in concorso con conducente di violazioni che riguardano velocità e tempi di guida e riposo quando il contratto non è redatto in forma scritta;
• risponde il caricatore di violazioni che riguardano limiti di velocità e tempi di guida e riposo quando il contratto è redatto in forma scritta (con relative istruzioni) mentre il caricatore è sempre responsabile di violazioni che riguardano limiti di sagoma e di massa, sistemazione del carico, eccedenza di massa;
• risponde il proprietario delle merci trasportate per violazioni che riguardano limiti di sagoma e di massa, limiti di velocità, sistemazione del carico, sovraccarico, tempi di guida e riposo quando il contratto è redatto in forma scritta (con relative istruzioni) mentre non è mai responsabile per violazioni del conducente quando il contratto non è redatto in forma scritta.

La contestazione può essere contestuale all´accertamento o successiva.

Responsabilità del vettore e del committente

Quando il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta, vettore e committente rispondono per le seguenti violazioni commesse dal conducente:
• superamento dei limiti di sagoma o di massa (artt. 61 e 62 CDS),
• cattiva sistemazione del carico sui veicoli (art. 164 CDS),
• superamento dei limiti di velocità (art. 142 CDS),
• eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione sui veicoli motore e sui rimorchi (art. 167 CDS),
• mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (art. 174 CDS)

se, nel contratto stesso, sono contenute istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
Se, invece, il contratto non è stato redatto in forma scritta, neanche attraverso il richiamo ad accordi di diritto privato, vettore e committente rispondono in concorso con il conducente che le ha commesse, per le violazioni relative a:
• superamento dei limiti di velocità (art. 142 CDS),
• mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (art. 174 CDS),

quando il committente stesso o, in mancanza, il vettore non sono in grado di produrre agli organi di polizia stradale la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito all´esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione.
Quando il committente non è un´impresa o un ente pubblico, è chiamato a rispondere della sanzione pecuniaria in ogni caso (a prescindere, perciò, dall´accertamento della responsabilità nei modi sopraindicati) per un trasporto eseguito per suo conto esclusivo in eccedenza di massa (artt. 62 e 167 CDS).

Responsabilità del caricatore

Quando il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta, il caricatore risponde per le seguenti violazioni commesse dal conducente:
• superamento dei limiti di velocità (art. 142 CDS),
• mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (art. 174 CDS)

se, nel contratto stesso, sono contenute istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
Qualunque sia la forma del contratto di trasporto (scritto o verbale) il caricatore è sempre responsabile delle seguenti violazioni commesse dal conducente del veicolo durante il trasporto:
• superamento dei limiti di sagoma o di massa (artt. 61 e 62 CDS)
• cattiva sistemazione del carico sul veicolo (art. 164 CDS),
• eccedenza di massa sui veicoli motore e sui rimorchi rispetto a quella riportata nella carta di circolazione (art. 167 CDS).

Responsabilità del proprietario delle merci

Quando il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta, il proprietario delle merci trasportate risponde per le seguenti violazioni commesse dal conducente:
• superamento dei limiti di sagoma o di massa (artt. 61 e 62 CDS),
• cattiva sistemazione del carico sui veicoli (art. 164 CDS),
• superamento dei limiti di velocità (art. 142 CDS),
• sovraccarico su veicoli a motore e rimorchi (art. 167 CDS),
• mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo

se, nel contratto stesso, sono contenute istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
Se il contratto di trasporto, invece, non è stato redatto in forma scritta, neanche attraverso il richiamo ad accordi volontari, il proprietario delle merci non è mai responsabile delle violazioni commesse dal conducente durante il trasporto anche se è accertato che allo stesso siano state fornite istruzioni incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.

Procedura di accertamento della responsabilità dei soggetti diversi dal conducente

La procedura di accertamento delle responsabilità dei soggetti diversi dal conducente, trae origine dall´accertamento di una delle violazioni sopraindicate nei confronti del conducente del veicolo.
La responsabilità concorrente di committente, vettore, caricatore o proprietario delle merci trasportate può essere accertata da parte degli organi di polizia stradale che hanno contestato la violazione nei confronti del conducente in due modi:
• contestualmente alla contestazione al conducente, mediante l´esame:
- del contratto di trasporto (se stipulato in forma scritta) o di ogni altra documentazione di accompagnamento;
- della scheda di trasporto o di documenti considerati equipollenti.
• successivamente al controllo su strada, nel caso il conducente non sia in grado di esibire il contratto in forma scritta ma tiene a bordo una dichiarazione firmata dal committente o dal vettore che ne attesta l´esistenza. In tal caso l´organo di polizia, entro 15 giorni dalla contestazione, può chiederne la copia ai soggetti che hanno stipulato il contratto (vettore, committente, ecc.), notificando loro una richiesta scritta.

Il committente di trasporto con contratto non scritto è tenuto a una dichiarazione di presa visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione riportante il numero di iscrizione all´Albo del vettore, che l´organo di polizia può richiedergli ai sensi dell´art. 7 c. 5 DLG n. 286/2005.
Quanto al caricatore, questi risponde sempre, per il solo fatto che sia stata accertata la violazione, delle infrazioni agli artt. 61, 62, 164 e 167, e ciò comunque sia stato stipulato il contratto (in forma scritta o non), mentre per la violazione degli artt. 142 e 174 CDS il caricatore risponde solo ove si accerti un suo concorso di responsabilità.
La richiesta avanzata nei confronti del caricatore (limitatamente alle violazioni per cui egli è chiamato a rispondere in seguito ad accertamento della sua effettiva responsabilità) o del proprietario delle merci, contiene solo l´invito a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento, la copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta.
Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, il responsabile dell´ufficio accertatore, in base all´esame dei documenti stessi e di ogni altra notizia o informazione utile a riguardo e qualora da tale esame emerga la responsabilità di soggetti diversi dal conducente, applica nei loro confronti le sanzioni contemplate dalle predette norme.
Le stesse sanzioni sono applicate a committente o vettore in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.
Da segnalare che per quanto riguarda la violazione degli artt. 62 e 167 il CDS, indipendentemente dalla legge n. 298/74, dispone che la sanzione pecuniaria applicata al conducente si applichi in ogni caso anche al proprietario del veicolo e al committente: la disposizione resta valida nei confronti di committente privato e di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, mentre negli altri casi si applica il DLG n. 286/2005 nei termini sopra descritti.
Infine, se una violazione del CDS, commessa alla guida di veicolo richiedente patente C o CE, provoca lesioni personali gravi o più, è disposta la verifica del rispetto delle norme di sicurezza presso vettore, committente, caricatore e proprietario della merce (art. 7, c. 7 bis, DLG 286/2005).

Accertamento delle responsabilità attraverso la scheda di trasporto

La scheda di trasporto o, nel caso di trasporto internazionale, un documento equivalente, rappresentano gli strumenti per identificare compiutamente e verificare le eventuali responsabilità dei soggetti della filiera di trasporto.
La scheda, infatti, che è compilata a cura del committente e conservata a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto, costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nel trasporto.
Per le stesse finalità di controllo, oltre alla scheda di trasporto, devono essere presi in considerazione anche tutti gli altri documenti che contengono le stesse indicazioni: in particolare, nel caso di trasporto con contratto in forma scritta, copia del medesimo può sostituire la scheda.

Verifiche a seguito di incidente

Quando da una violazione del CDS, commessa nel corso di un trasporto in conto terzi alla guida di veicolo richiedente patente C o CE, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce (art. 7, c. 7 bis, DLG n. 286/2005), del rispetto delle norme sulla sicurezza con riferimento a:
• eventuale esercizio abusivo dell´attività di autotrasporto o la violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti nel titolo abilitativo;
• corretta compilazione della scheda di trasporto quando non sia stato stipulato il contratto in forma scritta;
• compatibilità delle istruzioni fornite in relazione agli articoli 142 e 174 CDS.

Nel caso di violazione degli articoli 61, 62, 164 e 167 CDS, si procederà altresì al controllo del contratto di trasporto, o della scheda di trasporto o della documentazione equipollente, al fine di verificare che non siano state dettate disposizioni incompatibili da parte del vettore, del committente e del proprietario della merce con il rispetto dei predetti articoli CDS, fermo restando che il caricatore è in ogni caso ritenuto responsabile, senza ulteriore attività di indagine.
La verifica è effettuata, su strada o in ufficio, dallo stesso organo di polizia stradale che ha proceduto al rilievo del sinistro che dovrà altresì fare segnalazione entro 15 giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per gli effetti di cui all´art. 83 bis della legge n. 133/2008) attraverso apposito modulo.
Inoltre, quando in un incidente stradale con danni a persone o a cose è coinvolto un veicolo che opera nell´ambito di applicazione della legge n. 298/1974 (e quindi sia in conto terzi che in conto proprio), l´organo accertatore, a prescindere dalla gravità dell´incidente, ne dà segnalazione alla Direzione provinciale del lavoro per l´esame, presso la sede del titolare della licenza, o dell´autorizzazione al trasporto, o dell´iscrizione all´albo, dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all´anno in corso (art. 179 c. 8 bis).

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER GLI ILLECITI DEL CONDUCENTE

Il Codice della strada prevede alcune violazioni commesse nell´ambito di un´attività di trasporto delle quali rispondono, in concorso con il conducente del veicolo e in ogni caso, alcuni soggetti della filiera del trasporto.
Alcune di queste violazioni, peraltro, si possono sovrapporre alla responsabilità concorrente dei soggetti suddetti.
Nel merito delle violazioni commesse durante il trasporto si distinguono:
• responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo,
• responsabilità oggettiva del committente.

Responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo

Il proprietario del veicolo con il quale è effettuato il trasporto è sempre chiamato a rispondere delle seguenti violazioni commesse durante l´effettuazione del trasporto:
• trasporto eccezionale ovvero eseguito con veicolo eccezionale o mezzo d´opera senza autorizzazione o violandone le prescrizioni (art. 10),
• trasporto eseguito in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione (art. 167 CDS),
• trasporto merci pericolose in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione (art. 167 CDS).

Responsabilità oggettiva del committente

In un trasporto effettuato in conto esclusivo, il committente è sempre chiamato a rispondere, oltre alle richiamate ipotesi, delle violazioni commesse dal conducente:
• trasporto eccezionale ovvero eseguito con veicolo eccezionale o mezzo d´opera senza autorizzazione o violandone le prescrizioni (art. 10); tuttavia, se il committente agisce nell´esercizio di attività di impresa o di pubblici poteri, la responsabilità ricorre limitatamente alle violazioni diverse dal superamento dei limiti di massa fissati dall´art. 61;
• trasporto merci pericolose in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione (art. 167 CDS).

VIOLAZIONI RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITÀ DEL TRASPORTO

I vettori italiani che esercitano l´attività di autotrasporto per conto di terzi sul territorio nazionale sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dal Codice della strada relativi al possesso dei documenti di bordo. Durante l´effettuazione di trasporti stradali, inoltre, devono essere portati a bordo del veicolo altri documenti relativi al vettore e al rapporto che lega questo soggetto al conducente.
In particolare, rileva la mancanza di:
• certificato di iscrizione all´Albo degli autotrasportatori nei veicoli presi in locazione per attività di autotrasporto in conto terzi,
• documentazione attestante il titolo di servizio presso il vettore del conducente o attestato di conducente,
• contrassegno del trasporto merci (striscia rossa, bianca o azzurra).

Mancanza del certificato di iscrizione a bordo del veicolo preso in locazione

A bordo dei veicoli presi in locazione utilizzati per effettuare attività di autotrasporto in conto terzi è necessario avere il certificato di iscrizione all´Albo degli autotrasportatori dal quale risultino anche le eventuali limitazioni all´esercizio dell´attività. In mancanza del certificato, si applicano le sanzioni previste dall´art. 180 CDS per mancanza dei documenti di bordo.

Mancanza dei documenti attestanti il rapporto di lavoro del conducente

I conducenti sono obbligati a tenere a bordo del veicolo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore che deve essere esibita agli organi di polizia in occasione dei controlli stradali.
In caso di mancato possesso di detta documentazione durante la circolazione, il conducente è punito con sanzioni amministrative previste dall´art. 180, c. 7, CDS. Con lo stesso verbale, l´agente che ha accertato il fatto, invita il conducente ad esibire la documentazione mancante entro 30 giorni.
Sono in ogni caso fatte salve le altre sanzioni previste dalle disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente. Per consentire l´applicazione di queste ultime sanzioni, l´ufficio cui appartiene l´agente accertatore invita l´impresa di trasporto da cui dipende il conducente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento, la prova del corretto rapporto che legava il conducente fermato all´azienda.
Trascorso questo termine senza che l´impresa abbia fornito idonea documentazione, l´impresa stessa è segnalata agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le opportune verifiche.
Ferme restando le sanzioni sopraindicate, l´impresa che risulti aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata all´Ufficio che gestisce l´Albo provinciale degli autotrasportatori in cui l´impresa è iscritta, per l´applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

Mancanza dell´attestato del conducente extra UE

I cittadini extra UE che guidano veicoli di imprese di trasporto in ambito UE che effettuano trasporto internazionale di cose per conto di terzi, devono dimostrare il loro rapporto di lavoro attraverso l´attestato del conducente.
Qualora venga accertata la mancanza di tale documento durante la guida:
• per non averlo momentaneamente con sé: il conducente è oggetto delle sanzioni amministrative di cui all´art. 180 comma 7 CDS. Il conducente è invitato ad esibire la documentazione entro 30 giorni;
• perché non è mai stato rilasciato: il vettore è sottoposto alle sanzioni amministrative per la violazione dell´art. 46 della legge n. 298/1974, per aver effettuato un trasporto in violazione delle prescrizioni della licenza comunitaria.

Mancata apposizione del contrassegno del trasporto di merci

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, è previsto l´obbligo di portare sulla parte anteriore una striscia diagonale alta 20 cm, da destra a sinistra e dall´alto verso il basso, di diversa colorazione, al fine di distinguere il tipo di trasporto effettuato:
• rossa per i trasporti effettuati in conto proprio,
• bianca per i servizi di trasporto in conto terzi,
• azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell´autoveicolo, nonché di rimorchio o semirimorchio.
La circolazione senza contrassegno implica una sanzione amministrativa pecuniaria.

Mancanza della scheda di trasporto

L´omessa, incompleta o non veritiera compilazione della scheda di trasporto, o la sua alterazione, comporta una pesante sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione si applica nei confronti del committente tenuto alla sua compilazione ovvero del vettore o del conducente, limitatamente ai casi in cui essi devono apportare modifiche al documento nel corso del trasporto (102). La sanzione non si applica se è stato comunque compilato un documento equivalente.
Per la mancanza a bordo della scheda o, in alternativa, del contratto di trasporto in forma scritta, o altra documentazione equivalente, è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria più lieve, ma col fermo del veicolo che è restituito solo dopo che sia stato esibito uno dei documenti di cui sopra. Con il verbale di contestazione per questa violazione, sempre applicata solo nei confronti del conducente del veicolo, egli è invitato ad esibire presso un ufficio di polizia la scheda di trasporto entro 15 giorni. Analoga intimazione è rivolta anche al committente.
In caso di mancata esibizione entro 15 giorni dall´accertamento della violazione, nei confronti del committente o di chiunque sia tenuto alla sua corretta compilazione, sono applicate le sanzioni amministrative previste per il caso di omessa compilazione della scheda. In tal caso, i termini per la notificazione dei nuovi verbali di contestazione degli illeciti sopraindicati decorrono dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione del documento.
Le sanzioni sono applicabili anche nel caso di trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non sono in possesso della documentazione equipollente. Nel caso di veicoli immatricolati all´estero si applica la procedura dell´art. 207 CDS per cui la sanzione, sia in caso di irregolarità che di mancanza della scheda di trasporto, viene applicata direttamente al conducente.

AUTOTRASPORTO ABUSIVO DI COSE IN CONTO PROPRIO

Chiunque, con un veicolo avente massa superiore a 6 t, effettua un trasporto in conto proprio senza licenza o violando le prescrizioni della stessa è punito con sanzioni amministrative. È altresì previsto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi ovvero, in caso di reiterazione infraquinquennale, la confisca del veicolo.
L´illecito si può concretizzare, non solo quando con un veicolo immatricolato in conto proprio, sia effettuato un trasporto senza licenza ma anche nel caso in cui, pur avendo la prescritta licenza:
• sono trasportate cose diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la licenza (salvo trasporto occasionale adeguatamente documentato);
• sono utilizzati conducenti non dipendenti (ovvero i conducenti non sono neanche soci o collaboratori) dell´impresa o della persona titolare della licenza;
• il trasporto delle cose rappresenta l´attività esclusiva o prevalente dell´impresa.

La violazione ricorre anche in caso di aggancio ad una motrice munita di regolare licenza di rimorchio o semirimorchio che non appartiene al titolare della licenza ma di proprietà di altra impresa senza un valido contratto di locazione.
Se vengono trasportate merci che non appartengono all´impresa o alla persona titolare della licenza, è configurabile un trasporto abusivo in conto terzi.
La contestazione del trasporto abusivo in conto proprio riguarda chi dispone il trasporto o il proprietario del veicolo.
È punita anche la mancanza dei documenti di trasporto.

Procedure di accertamento del trasporto abusivo in conto proprio

Ai fini del rispetto della normativa, l´operatore deve controllare il codice delle merci trasportabili e confrontarle con l´elencazione delle merci trasportate contenute nell´apposito documento delle merci trasportate in conto proprio verificando che le merci trasportate corrispondano a quelle indicate nei codici.
Il predetto documento potrà essere sostituito dal documento di trasporto occasionale qualora le merci, pur appartenenti all´intestatario o nella sua disponibilità, non rientrino fra quelle elencate in licenza: in tale caso, ovviamente, le merci indicate in licenza non corrisponderanno a quelle elencate nel predetto documento di trasporto e perciò occorrerà verificare se la tipologia delle merci sia pur sempre attinente all´attività svolta.
Il trasporto di merci diverse equivale a trasporto senza licenza e quindi abusivo.
Nel trasporto di merci in conto proprio potranno aversi le seguenti ipotesi di violazioni:
• mancanza momentanea della licenza art. 180 c. 1 e 7 CDS,
• circolazione senza licenza (mai rilasciata) art. 46 legge n. 298/1974,
• violazione delle prescrizioni della licenza art. 46 legge n. 298/1974,
• falsificazione o alterazione della licenza art. 482 CP,
• uso di autorizzazione falsa o alterata
(senza aver partecipato alla falsificazione) art. 489 CP,
• omessa compilazione dell´elenco delle merci art. 47 legge n. 298/1974.

Il trasporto abusivo in conto proprio segue le procedure applicabili al trasporto abusivo in conto terzi.
La violazione viene contestata nei confronti di chiunque dispone il trasporto ovvero nei confronti del proprietario del veicolo; al conducente, che, di norma, non è responsabile della violazione, non deve essere mossa alcuna contestazione ma va comunque verbalizzato il fermo del veicolo.

Trasporto in conto proprio senza documento di trasporto

La legge n. 298/1974 vieta l´effettuazione di un trasporto di cose in conto proprio con un veicolo dotato di licenza per portata utile superiore a 3 t (84), senza avere a bordo un documento con l´elencazione delle cose trasportate (85) e la dichiarazione di appartenenza delle cose stesse al titolare della licenza (86).
Chiunque viola questo divieto è punito con sanzioni amministrative pecuniarie (87). Si applica la procedura di accertamento prevista dalla legge n. 689/1981.

DOCUMENTI E FAC SIMILE
Segnalazione ex art. 7, comma 7 bis, DLG 286/2005
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