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Speciale "Documenti per la circolazione dei Ciclomotori". Analisi dottrinale e approfondimenti operativi

06-07-2011 09:45 - L´Analisi
QUADRO GENERALE

I ciclomotori, a due, tre, quattro ruote (quadricicli leggeri), per circolare su strada devono essere muniti, in relazione alla data di immissione in circolazione:
• fino al 13.7.2006, di:
- certificato di idoneità tecnica contenente i dati identificativi e costruttivi del veicolo, ma non quelli del contrassegno, legato esclusivamente all´intestatario; e
- contrassegno di identificazione costituito da una targhetta che riporta un codice alfanumerico composto da 5 caratteri, da applicare al ciclomotore, è registrato a nome di un intestatario (che è "slegato" dal certificato di idoneità tecnica);
• dal 14.7.2006, di:
- certificato di circolazione contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell´intestatario, e
- targa, strettamente legata al titolare, che si applica al solo veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario.

Anche a seguito del rilascio del certificato di circolazione e della targa, il ciclomotore:
• mantiene la natura giuridica di bene mobile non registrato,
• non è perciò soggetto ad iscrizione al PRA,
• è registrato solo presso il CED Motorizzazione nell´ANV (Archivio nazionale veicoli) dove è individuato con: numero di targa, nominativo del suo titolare, dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario ai fine dell´individuazione del responsabile della circolazione.

Chi risulta intestatario di più veicoli deve munirsi di un numero corrispondente di certificati di circolazione e targhe.
I ciclomotori immessi in circolazione fino al 13.7.2006 possono continuare a circolare con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione fino al 12 febbraio 2012. Chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato è soggetto a specifica sanzione amministrativa.
In ogni caso, anche prima del predetto termine, va richiesto il rilascio del certificato di circolazione e della targa qualora:
• avvenga il trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di vendita con patto di riservato dominio in favore di soggetti non titolari di contrassegno di identificazione;
• avvenga sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato stesso o del contrassegno di identificazione;
• l´intestatario intenda trasportare persone oltre al conducente e i ciclomotori siano omologati per il trasporto di un passeggero, oltre al conducente;
• l´intestatario intenda comunque avvalersi della possibilità del rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE E TARGA DEI CICLOMOTORI

Il certificato di circolazione e le targhe vengono rilasciati presso:
• gli UMC del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ovvero
• gli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264/1991 appositamente abilitati al rilascio di certificati di circolazione e targhe per ciclomotori quali Centri servizi motorizzazione.

Il certificato di circolazione non può essere rilasciato nei casi di intestazione fittizia dei veicoli.

Nuova targa

La nuova targa per ciclomotori ha le seguenti caratteristiche:
• è quadrata in lamiera di alluminio;
• riporta un codice alfanumerico composto da 6 caratteri disposti su due righe (il codice è assegnato dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici) nonché il marchio ufficiale della Repubblica italiana;
• ha il fondo di colore bianco ricoperto di pellicola retroriflettente e i numeri di colore nero.

La nuova targa deve essere applicata nella parte posteriore del ciclomotore con le stesse modalità previste per quella dei motoveicoli ad eccezione dell´altezza dal suolo del bordo inferiore che non deve risultare inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.
Non sono necessari i dispositivi di illuminazione.
La nuova targa è personale nel senso che è strettamente legata al titolare che la deve applicare al solo veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Pertanto, qualora il titolare risulti intestatario di più veicoli deve munirsi di un corrispondente numero di targhe e di certificati di circolazione.

Nuovo certificato di circolazione

Il certificato di circolazione modello MC 821 D oppure modello MC 821 F (l´uno per la stampa a laser e l´altra per la stampa ad aghi con banda di trascinamento) è simile alla carta di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi.
Il certificato viene rilasciato contestualmente alla targa e riporta:
• dati dell´intestatario del ciclomotore,
• dati tecnici del ciclomotore,
• esito della revisione periodica (sul retro).

Rilascio della targa e del certificato di circolazione

La nuova disciplina prevede la possibilità di rilasciare:
• certificato di circolazione contestualmente alla targa qualora il soggetto non sia titolare di targa,
• certificato di circolazione disgiuntamente dalla targa qualora il soggetto sia titolare di targa che non risulta abbinata ad altro ciclomotore.

Non è ammesso il rilascio di una targa disgiunto dal certificato di circolazione.
In sede di prima immatricolazione il ciclomotore viene identificato da un codice identificativo del ciclomotore (CIC) generato automaticamente dal CED che viene annotato al punto (E) della pagina 2 dei certificati di circolazione rilasciati per quello specifico ciclomotore nel tempo.
Le operazioni di rilascio della targa e del certificato di circolazione o di cessazione dalla circolazione del ciclomotore devono avvenire contestualmente alla presentazione dell´istanza e non è ammesso il rilascio di permessi provvisori di circolazione.
Il certificato di circolazione è rilasciato:
• a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore o dell´usufruttuario, del locatario con facoltà di acquisto o dell´acquirente con patto di riservato dominio,
• a nome del locatore in caso di locazione senza conducente,
• al comproprietario, all´acquirente, all´usufruttuario o al locatario con facoltà di acquisto indicato per primo nel certificato di circolazione rispettivamente qualora il ciclomotore sia in proprietà, anche con patto di riservato dominio, in usufrutto o in locazione con facoltà di acquisto in capo a più soggetti,
• a persona giuridica nel caso in cui l´intestatario del ciclomotore sia una persona giuridica.

Nel caso in cui l´intestatario del richiesto certificato di circolazione e della relativa targa sia un minore degli anni diciotto, l´istanza e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell´atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) sono sottoscritte da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela.
Valgono le disposizioni relative agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel caso di:
• cittadini iscritti nei registri AIRE e di cittadini UE che hanno stabilito la residenza normale in Italia,
• cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana e compresi oggi in territori ceduti ad altri Stati,
• cittadini extra UE.

Inoltre, si deve far riferimento:
• all´imprenditore con riferimento alla sua residenza anagrafica per le imprese individuali,
• alla sede principale o secondaria (non devono essere prese in considerazione le unità locali) per le società e le società costituite in uno Stato extra UE ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria,
• a tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, senza riferimento alla società oppure a nome di uno o più soci richiedenti muniti di potere di rappresentanza (con tutti i dati anagrafici) e l´indicazione della denominazione della società e della relativa sede (con annotazione del numero di targa rilasciato al socio indicato per primo nel certificato) per le società semplici,
• a nome dei professionisti associati muniti di poteri di rappresentanza, senza alcun riferimento allo studio associato oppure a nome dei professionisti richiedenti muniti di poteri di rappresentanza, e l´indicazione della denominazione dello studio associato (con annotazione del numero di targa rilasciato al professionista indicato per primo nel certificato) per studi professionali associati,
• all´ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso per altri enti dotati di personalità giuridica,
• a nome dell´organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore" (ma senza che vengano indicati i dati anagrafici relativi a quest´ultimo) per organismi privi di personalità giuridica,
• a nome della amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all´eventuale sede periferica per pubbliche amministrazioni (Ministeri, regioni, enti locali, ecc.).

Adeguamento dei ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione

I ciclomotori già in circolazione che non sono in possesso del certificato di circolazione e della targa devono conseguirli entro il:
• 1.6.2011 se il contrassegno di identificazione ha sequenza numerica che inizia per "0", "1" e "2";
• 31.7.2011 se il contrassegno di identificazione ha sequenza numerica che inizia per "3", "4" e "5";
• 29.9.2011 se il contrassegno di identificazione ha sequenza numerica che inizia per "6", "7" e "8";
• 28.11.2011 e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, se il contrassegno di identificazione ha sequenza numerica che inizia per "9" o con la lettera "A".

Tali termini sono tuttavia ordinatori: le sanzioni previste dall´art. 14, comma 3, della legge n. 120/2010 si applicano infatti solo a decorrere dal 13.2.2012.
La richiesta deve essere presentata secondo le procedure già in uso. L´interessato:
• deve allegare alla domanda il contrassegno di identificazione del quale sia intestatario che l´UMC provvede a distruggere dopo aver aggiornato i dati presenti in archivio;
• può richiedere, per ragioni "affettive" legate alla vetustà del veicolo, di poter ottenere la restituzione del certificato di idoneità, debitamente annullato dall´UMC, successivamente al rilascio del certificato di circolazione.

Divieto di intestazione fittizia dei ciclomotori

Il certificato di circolazione non può essere rilasciato qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l´accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
La violazione del suddetto divieto comporta:
• l´applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di chi ha la materiale disponibilità del veicolo e del soggetto proprietario dissimulato;
• la cancellazione d´ufficio del veicolo.

Appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell´interno dettano le disposizioni applicative della norma.

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL CICLOMOTORE

L´intestatario del certificato di circolazione che non intende utilizzare il ciclomotore, deve presentare apposita domanda presso un UMC o uno studio di consulenza automobilistica abilitato per:
• sospendere il ciclomotore dalla circolazione;
• aggiornare la sezione "ciclomotori" del ANV;
• rendere disponibile la targa per poterla associare ad altro ciclomotore.

Alla domanda devono essere allegati:
• certificato di circolazione,
• attestazioni di versamento delle imposte di bollo sul conto corrente postale n. 4028 e dei diritti secondo la tariffa "2" di cui alla legge n. 870/1986 sul conto corrente postale n. 9001.

L´interessato ottiene un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore.
L´intestatario che invece intende trasferire la proprietà del ciclomotore, anche con patto di riservato dominio, ovvero in caso di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto, deve comunicarlo ad un UMC o ad uno studio di consulenza automobilistica abilitato per:
• sospendere il ciclomotore dalla circolazione per successiva operazione,
• aggiornare la sezione "ciclomotori" del ANV.

Alla domanda devono essere allegati:
• comunicazione scritta secondo apposito fac simile,
• certificato di circolazione del ciclomotore.

L´interessato ottiene un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore; il rilascio del certificato è esente dal pagamento dei diritti di cui alla legge n. 870/1986 e delle imposte di bollo.
In entrambi i casi, a seguito dell´aggiornamento del ANV, l´intestatario della targa, già collegata al ciclomotore sospeso, può chiedere, in ogni momento, che la stessa sia associata ad un altro ciclomotore, previo rilascio del relativo certificato di circolazione.

Può essere richiesta la reimmissione in circolazione ("reimmatricolazione") del ciclomotore sospeso con:
• emissione di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa nel caso in cui l´intestatario non disponga di una targa oppure disponga di targa diversa da quella che risultava precedentemente associata al ciclomotore da reimmettere in circolazione;
• duplicazione del certificato di circolazione nel caso in cui l´intestatario disponga della stessa targa precedentemente associata al ciclomotore.

Ovviamente, devono essere assolti gli obblighi relativi alla revisione e sul nuovo certificato deve essere riportata specifica annotazione relativa alla revisione (scadenza, obbligo della visita, ecc.).

CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE DEL CICLOMOTORE

L´intestatario può richiedere la cessazione del proprio ciclomotore dalla circolazione per:
• esportazione,
• perdita di possesso,
• demolizione.

È possibile reimmettere in circolazione il ciclomotore cessato non più esportato all´estero ovvero rientrato in possesso dell´intestatario mediante il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa (se l´intestatario non ha già disponibile una targa e la stessa non associata ad altro ciclomotore).
Qualora l´intestatario ceda il ciclomotore ad altri prima di averne chiesto la "reimmatricolazione" si applica la stessa procedura a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell´acquirente; alla domanda deve essere allegata fotocopia del certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione, autenticata dall´intestatario del certificato, ai sensi dell´art. 19 del DPR n. 445/2000, mediante apposizione sulla stessa della dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà (v. inPratica 197.15.1).
La reimmissione in circolazione può essere effettuata esclusivamente presso un UMC a seguito di visita e prova (14).

Cessazione dalla circolazione per esportazione

Alla domanda di cessazione dalla circolazione per esportazione devono essere allegati:
• nel caso di esportazione del veicolo in uno Stato non facente parte della UE:
- certificato di circolazione in originale (in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà comprovante l´avvenuta denuncia), ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
- attestazione del versamento dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione secondo la tariffa "2" ex legge n. 870/1986 sul conto corrente postale n. 9001 e l´attestazione di versamento delle imposte di bollo sul conto corrente postale n. 4028.
• nel caso di esportazione del veicolo in uno Stato facente parte della UE (a decorrere dal 4.7.2011):
- certificato di circolazione in originale da restituire all´interessato debitamente annullato mediante l´applicazione di apposito tagliando di annullamento; nel caso in cui il certificato di circolazione sia stato oggetto di furto o sia stata smarrito o distrutto, ovvero sia in condizioni di deterioramento che ne impediscono la chiara leggibilità in ogni sua parte, l´interessato è tenuto preventivamente a richiederne il duplicato, sul quale sarà poi applicato il predetto tagliando di annullamento; il tagliando deve contenere il codice antifalsificazione del medesimo, il codice di antifalsificazione apposto sul certificato di circolazione, il CIC (codice identificativo ciclomotore, l´indicazione dell´UMC ovvero il codice meccanografico dello Studio di consulenza che ha provveduto all´annullamento, la data e la dicitura: "Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.";
- attestazione del versamento dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione secondo la tariffa "2" ex legge n. 870/1986 sul conto corrente postale n. 9001 e l´attestazione di versamento delle imposte di bollo sul conto corrente postale n. 4028.

All´interessato viene rilasciato, contestualmente all´istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per esportazione e la targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore.

Cessazione dalla circolazione per perdita di possesso

Alla domanda di cessazione dalla circolazione per perdita di possesso (per furto o di appropriazione indebita del ciclomotore) devono essere allegati:
• ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà (art. 47 DPR. n. 445/2000);
• certificato di circolazione in originale, ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
• attestazione del versamento dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione secondo la tariffa "2" ex legge n. 870/1986 sul conto corrente postale n. 9001 e l´attestazione di versamento delle imposte di bollo sul conto corrente postale n. 4028.

All´interessato viene rilasciato, contestualmente all´istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per perdita di possesso e, se ricorre il caso, un certificato di cessazione della targa sottratta.

Cessazione dalla circolazione per demolizione

Alla domanda di cessazione dalla circolazione per demolizione devono essere allegati:
• documentazione rilasciata dal centro di raccolta al momento della consegna del ciclomotore destinato alla demolizione, ovvero dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell´automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un centro di raccolta;
• certificato di circolazione in originale, ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
• attestazione del versamento dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione secondo la tariffa "2" ex legge n. 870/1986 sul conto corrente postale n. 9001 e l´attestazione di versamento delle imposte di bollo sul conto corrente postale n. 4028.

All´interessato viene rilasciato, contestualmente all´istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per demolizione.

RIUTILIZZO O DISTRUZIONE DELLA TARGA

In caso di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto e di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, il titolare può:
• riutilizzare la targa associandola ad altro ciclomotore secondo le procedure vigenti;
• provvedere alla distruzione della targa comunicando mediante apposito fac-simile ad un UMC o ad uno studio di consulenza automobilistica abilitato di aver distrutto la targa per l´aggiornamento del ANV sezione "ciclomotori" allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità; la comunicazione:
- non comporta il pagamento di imposte di bollo né dei diritti di cui alla legge n. 870/1986;
- comporta il rilascio di una ricevuta di avvenuta comunicazione della distruzione della targa.

TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

Nel caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, il titolare della targa ha la possibilità di:
• riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione;
• distruggerla.

In entrambi i casi il titolare è tenuto a comunicare quanto ha deciso ad un UMC ovvero ad uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264/1991 abilitato, ai fini dell´aggiornamento della sezione "ciclomotori" del ANV.
Alla domanda per ottenere il nuovo certificato e la nuova targa oppure altra targa (se l´acquirente è già titolare di altra targa non associata ad altro ciclomotore) devono essere allegati fotocopia del certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione, autenticata dall´intestatario del certificato mediante apposizione sulla stessa di specifica dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà e fotocopia del documento di identità o di riconoscimento dell´intestatario che ha provveduto alla autenticazione.
Nel caso di costituzione di usufrutto (alla scadenza dell´usufrutto a termine il proprietario deve richiedere un nuovo certificato di circolazione con una propria targa personale mentre se il veicolo è ceduto in proprietà all´usufruttuario, al ciclomotore potrà continuare ad essere associata la medesima targa già utilizzata durante il periodo di durata dell´usufrutto), di locazione con facoltà di acquisto (se il locatario riscatta il veicolo potrà continuare ad utilizzare la medesima targa già associata al ciclomotore durante il periodo di locazione) e di vendita con patto di riservato dominio (successivamente alla data di scadenza del pagamento dell´ultima rata non occorre rilasciare un nuovo certificato di circolazione) si applicano le suddette procedure.
Il ciclomotore mantiene la natura giuridica di bene mobile non registrato e, pertanto, non è soggetto ad aggiornamento dei registri PRA non essendo soggetto ad iscrizione in detti registri.

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA

In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, su richiesta degli interessati, trasmettono all´UCO del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per via telematica o su supporto cartaceo (secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici), notizia dell´avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
L´UCO aggiorna il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell´intestatario, un tagliando autoadesivo di convalida da apporre sul certificato di circolazione.
Negli altri casi (compreso il trasferimento della sede di persone giuridiche) l´intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l´aggiornamento del certificato di circolazione ad un UMC ovvero ad uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264/1991 abilitato che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, con la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.
All´istanza devono essere allegati:
• dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445/2000), comprovante l´avvenuto trasferimento della residenza,
• attestazioni di versamento dell´imposta di bollo su conto corrente postale n. 4028 e dei diritti secondo la tariffa "2" di cui alla legge n. 870/1986 su conto corrente postale n. 9001.

SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE O DETERIORAMENTO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE E/O DELLA TARGA

Lo smarrimento, distruzione o sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione e/o della targa richiede la presentazione di denuncia agli organi di polizia entro 48 ore.
Qualora il titolare, successivamente alla richiesta, rientri in possesso del certificato di circolazione o della targa deve provvedere alla loro distruzione.

Smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l´intestatario dello stesso è tenuto a (6) inoltrare denuncia agli organi di polizia entro 48 ore e chiedere il duplicato del certificato ad un UMC o uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264/1991 abilitato che provvedono a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
All´istanza devono essere allegati:
• ricevuta della resa denuncia, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà comprovante l´avvenuta denuncia agli organi di polizia,
• attestazione di versamento dei diritti secondo la tariffa "2" di cui alla legge n. 870/1986 su conto corrente postale n. 9001 (esente dal pagamento delle imposte di bollo).

Deterioramento del certificato di circolazione

In caso di deterioramento del certificato di circolazione, l´intestatario è tenuto chiederne il duplicato ad un UMC o uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264/1991 abilitato che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consegna del documento deteriorato.
All´istanza devono essere allegati:
• certificato di circolazione deteriorato,
• attestazioni di versamento dell´imposta di bollo su conto corrente postale n. 4028 e dei diritti secondo la tariffa "2" di cui alla legge n. 870/1986 su conto corrente postale n. 9001.

Smarrimento, distruzione o sottrazione della targa

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa l´intestatario del corrispondente certificato di circolazione è tenuto a chiedere, entro 48 ore, il rilascio di un nuovo certificato e l´emissione di una nuova targa ad un UMC o ad uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264/1991 abilitato che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
All´istanza devono essere allegati:
• ricevuta di resa denuncia, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà comprovante l´avvenuta denuncia agli organi di polizia dello smarrimento, della distruzione o della sottrazione della targa,
• certificato di circolazione (in originale) relativo alla targa smarrita, sottratta o distrutta,
• attestazione di versamento dell´imposta di bollo su conto corrente postale n. 4028, dei diritti secondo la tariffa "2" di cui alla legge n. 870/1986 su conto corrente postale n. 9001 e del costo della nuova targa.

All´interessato viene rilasciato un nuovo certificato di circolazione e una nuova targa unitamente ad un certificato di cessazione della targa sottratta, smarrita o distrutta.

Deterioramento della targa

In caso di deterioramento della targa l´intestatario del corrispondente certificato di circolazione è tenuto a chiedere, entro 48 ore, il rilascio di un nuovo certificato e l´emissione di una nuova targa ad un UMC o ad uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264/1991 abilitato che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
All´istanza devono essere allegati:
• dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà (ai sensi dell´art. 47 DPR n. 445/2000) comprovante che l´intestatario ha provveduto alla distruzione della targa deteriorata,
• certificato di circolazione (in originale) relativo alla targa smarrita, sottratta o distrutta,
• attestazioni di versamento dell´imposta di bollo su conto corrente postale n. 4028 e dei diritti secondo la tariffa "2" di cui alla legge n. 870/1986 su conto corrente postale n. 9001 e del costo della nuova targa.

All´interessato viene rilasciato un nuovo certificato di circolazione e una nuova targa unitamente ad un certificato di cessazione della targa deteriorata (14).

AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

L´aggiornamento dei dati tecnici a seguito di trasformazioni od allestimenti dà luogo ad emissione del duplicato del certificato di circolazione.
L´operazione sarà attiva, sia per gli UMC che per gli studi di consulenza abilitati a partire dal 16 ottobre 2006 (22).

VISURE DI TARGA E CICLOMOTORE

Chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, può richiedere ad uno degli UMC il rilascio di visure targa per acquisire cognizione delle generalità del responsabile della circolazione di uno o più ciclomotori (i ciclomotori non sono registrati presso il PRA).
L´intestatario del ciclomotore, ovvero il titolare della targa, può ottenere:
• visura ciclomotore,
• visura targa,
• estratto cronologico ciclomotore,
• estratto cronologico targa.

Alla domanda devono essere allegate le attestazioni di versamento dell´imposta di bollo su conto corrente postale n. 4028 e dei diritti secondo la tariffa "2" di cui alla legge n. 870/1986 su conto corrente postale n. 9001.

RILASCIO E RINNOVO DEI DOCUMENTI PER CICLOMOTORI PRESSO IMPRESE DI CONSULENZA (CSM)

Il rilascio delle targhe e il rilascio e l´aggiornamento dei certificati di circolazione per ciclomotori da parte degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264/1991 abilitati al collegamento telematico con il CED sono disciplinati dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Tali soggetti autorizzati espongono, all´esterno dei locali dove hanno la sede, l´insegna "CENTRO SERVIZI MOTORIZZAZIONE - Abilitato al rilascio di certificati di circolazione e targhe per ciclomotori" ove risulta indicato il titolare e il numero dell´abilitazione nonché l´UMC vigilante.

Abilitazione delle imprese di consulenza

Gli studi di consulenza automobilistica che intendono rilasciare i certificati di circolazione e le relative targhe dei ciclomotori devono:
• presentare apposita domanda conforme all´allegato 4 della circolare DTT del 3.7.2006 all´UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria sede;
• essere regolarmente autorizzati, dalla competente provincia, all´esercizio dell´attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
• essere abilitati alla procedura denominata "prenotamotorizzazione", da almeno tre mesi alla data della domanda con un collegamento telematico privo di concentratori intermedi;
• essere dotati di idonea stampante;
• essere abilitati dall´UMC tramite collegamento telematico con il CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

L´UMC, verificati i requisiti dello studio di consulenza lo abilita tramite la mappa UTAG.
Lo studio di consulenza automobilistica abilitato espone, all´esterno dei locali dove ha la sede, apposita insegna che deve essere rimossa durante il periodo di sospensione del collegamento telematico.

Approvvigionamento, moduli e registro

Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici assegna un quantitativo di certificati di circolazione, di targhe e di tagliandi sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dello studio di consulenza automobilistica abilitato.
La presa in carico delle targhe, dei moduli e dei tagliandi deve avvenire su appositi registri rilegati con pagine numerate; sull´ultimo foglio viene annotatala dicitura: "Il presente registro dello Studio di consulenza .................... consta di numero .... pagine ed è riferito all´anno ......", seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell´ufficio.
Gli studi di consulenza automobilistica hanno la facoltà di gestire i registri di contabilizzazione anche in formato elettronico; gli studi che intendono avvalersi di tale possibilità:
• hanno facoltà di individuare il software, tra quelli reperibili sul mercato, adeguato alla tenuta dei registri di contabilizzazione dei materiali nel rispetto delle istruzioni operative vigenti in materia;
• hanno la facoltà di individuare i supporti informatici per l´archiviazione dei dati di contabilizzazione;
• devono provvedere alla stampa dei dati di contabilizzazione relativi ai materiali utilizzati per le operazioni svolte il giorno lavorativo precedente, entro la fine dell´orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo;
• devono stampare i dati su fogli numerati progressivamente, timbrati e vistati dal funzionario responsabile del competente UMC; i registri devono recare nell´ultima pagina la seguente dicitura: "Il presente documento riproduce la registrazione in formato elettronico effettuata dallo Studio di consulenza ...................., consta di numero .... pagine ed è riferito all´anno ......", seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell´ufficio.

Al momento della consegna di moduli, targhe e tagliandi viene redatto un verbale in duplice copia, di cui una destinata allo studio di consulenza, nel quale sono indicati data dell´avvenuta consegna, quantità di targhe e di modulistica, con l´indicazione dei relativi lotti e generalità di chi li ha materialmente ricevuti.
Il costo delle targhe deve essere corrisposto attraverso i singoli versamenti degli utenti all´atto della richiesta di rilascio e solo in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento.
Nei registri vengono indicati: data di presa in consegna, quantità prese in carico, lotti presi in carico, la data, la quantità e le porzioni di lotti della modulistica e delle targhe utilizzate ogni giorno la quantità di modulistica correttamente utilizzata e di quella scartata per errori di stampa o qualunque altra causa.
I certificati di circolazione scartati debbono essere riconsegnati all´UMC entro il 31 dicembre di ogni anno per la distruzione secondo le vigenti disposizioni:
• l´UMC redige apposito verbale in duplice copia (di cui una destinata allo studio di consulenza);
• lo studio di consulenza è tenuto ad allegare la propria copia del predetto verbale al registro destinato alla contabilizzazione dei certificati di circolazione.

I tagliandi di aggiornamento scartati sono distrutti a cura dello Studio di consulenza non prima di un anno.
Lo studio di consulenza automobilistica adotta ogni misura necessaria ad assicurare, con adeguati mezzi, la conservazione e la custodia dei certificati di circolazione, delle targhe e dei tagliandi e di ogni altro materiale.

197.10.3 Adempimenti degli studi di consulenza abilitati

La procedura di rilascio dell´autorizzazione e della relativa targa è analoga a quella prevista per le operazioni relative ai veicoli svolte in STA (Sportello telematico dell´automobilista) e prevede che lo studio di consulenza, acquisita l´istanza:
• accerti l´identità del richiedente,
• verifichi l´idoneità, la completezza e la conformità dell´istanza e della relativa documentazione alle vigenti disposizioni,
• verifichi l´avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti,
• trasmetta telematicamente le informazioni necessarie al CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
• stampi il documento richiesto e associ, a seconda dei casi, il certificato di circolazione ad un numero di targa dopo che il CED ha verificato la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio,
• stampi l´elenco dei documenti rilasciati nella giornata entro le ore 20.00.

Entro la fine dell´orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo studio di consulenza abilitato consegna al competente UMC:
• l´elenco dei documenti rilasciati insieme alle istanze presentate dagli utenti unitamente alla prevista documentazione (compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente),
• le attestazioni di pagamento delle imposte e degli importi dovuti.

L´UMC verifica che l´elenco corrisponda alla propria copia e, accertata la regolarità delle istanze e della documentazione, le protocolla e le archivia.
Il documento si considera regolarmente rilasciato quando l´elenco in cui esso compare, unitamente all´istanza dell´utente e alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente UMC entro i termini e risultino conformi alle vigenti norme.

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