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Sosta in prossimità di una intersezione da parte di un veicolo al servizio di persona titolare di permesso invalidi

22-05-2010 - Giurisprudenza di Merito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il giorno 31.07.2009 il ricorrente si opponeva al verbale di contestazione nr. PM4753 del 06.03.2009, redatto dalla Polizia Municipale di T. per il pagamento della somma complessiva di € 78,00 per presunte violazioni del Codice della Strada. Assumeva il ricorrente che essendo portatore di handicap al 100 % e munito di contrassegno ex legge n. 47/99, esposto nella parte anteriore del veicolo, e che avendo trovato occupato lo stallo destinato al parcheggio di portatori di handicap da un´auto priva del contrassegno, era costretto stato a lasciare l´autovettura tg. ... in sosta sull´intersezione ad angolo tra la Via Di Palma e Via Pupino in violazione dell´art. 158 comma 2) lett. f del D. lg.vo n. 285/92, lasciando però liberi i passaggi pedonali. Allegava il ricorrente conferente documentazione a conferma della sua appartenenza alle categorie protette suddette.
All´udienza di comparizione del 21.01.2010 per il Comune di T. si costituiva il funzionario delegato, che si riportava integralmente alla depositata comparsa di costituzione, nella quale erano stato controdedotti approfonditamente con richiami giurisprudenziali i motivi di annullamento eccepiti dal ricorrente.
Alla stessa udienza compariva il difensore dell´opponente, che chiedeva l´accoglimento del ricorso.
All´udienza successiva del 28.01.2010, sulla base degli atti la causa veniva decisa, dandosi lettura del dispositivo della sentenza in udienza e riservandone la motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto è da accogliere.
L´art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, relativo al " Regolamento recante norme per l´eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", prevede esattamente:
" 1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all´art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall´art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , qualora è autorizzato l´accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l´espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all´art. 12.
5. Nell´ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ."
Dalle varie ipotesi di deroga a favore delle persone svantaggiate contenute in detto art., rilevante ai fini dell´esame del presente ricorso è la prima parte di detto articolo 11, il quale ha specificato: " Alle persone detentrici del contrassegno di cui all´art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico." Da ciò si desume che la sosta dovrebbe essere consentita in via di principio ai suddetti portatori"...purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico."
Il difensore del Comune ha sostenuto che tutte le violazioni contenute nell´art. 158, costituiscono "grave intralcio al traffico", ma ciò è contraddetto proprio dalla circostanza che l´autoveicolo del ricorrente è rimasto in sosta in quella posizione irregolare limitatamente al periodo di insegnamento nel vicino Istituto scolastico lo stesso ricorrente, professore di matematica, ha prestato la sua attività lavorativa, pur essendo invalido al 100 %.
Le sentenze richiamate dal Comune resistente devono considerarsi inconferenti, poiché trattano fattispecie che oggettivamente possono creare intralci al traffico, circostanza del tutto assente nel caso di specie, non risultando dal verbale la provocazione di alcun intralcio né ai pedoni, né ai veicoli.
Inoltre, nel caso di specie, è evidente la ricorrenza dell´ipotesi prevista dall´art. 4 della legge nr. 689/81, considerata la notoria penuria di parcheggi nella zona, nonché la circostanza del ritrovamento dell´occupazione abusiva dello stallo previsto in zona per la sosta degli invalidi da parte del sopraggiunto invalido ricorrente. Detta impossibilità oggettiva di parcheggiare da parte del ricorrente, comporta senza dubbio il riconoscimento dello stato di necessità e la situazione di forza maggiore nelle quali risulta avvenuta la violazione di che trattasi.
Quindi, si può ritenere che nel caso in esame ricorra a favore del trasgressore l´esimente dello stato di necessità ex art. 4 della Legge n 689/1981, secondo cui: " Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell´adempimento di un dovere o nell´esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa."
Non si può non riconoscere la prevalenza dell´interesse del portatore di handicap a vedere rispettati i suoi diritti, che la Costituzione e la legge prevedono a favore delle categorie svantaggiate, specialmente quando detto interesse è violato da automobilisti privi di senso civico che vanno ad occupare gli stalli destinati ai soggetti suddetti.
Da quanto sopra l´opposizione non può che essere accolta con l´annullamento del verbale impugnato, dichiarandosi inesigibile la sanzione di € 78,00.
Relativamente alle spese di giudizio, le stesse per giusti motivi sono liquidate come in dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.
il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull´opposizione proposta da T.E. Giuseppe, depositata il 31.07.2009 avverso il verbale di contestazione di violazione al CDS n. PM4653 del 06.03.2009 da agenti della Polizia Municipale di T.,
1) accoglie il ricorso, annullando il verbale impugnato;
2) condanna, infine, il Comune di T., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere al difensore dell´opponente le spese del presente giudizio, le quali sono liquidate in via equitativa a complessivi Euro 131,00, comprensivi di ogni spesa.

Fonte: Giudice di Pace Taranto 28/1/2010 n. 521

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