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Sono legittimi i servizi di polizia stradale svolti dalla PM in convenzione con altri comuni

01-03-2010 - Giurisprudenza di Merito
Con sentenza depositata il (omissis), il Giudice di pace di (omissis) rigettava l´opposizione proposta da (omissis) avverso l´ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di (omissis), con la quale gli era stato ingiunto il pagamento, in via solidale con il conducente trasgressore, della somma di euro (omissis) a titolo di sanzione amministrativa, per avere violato l´articolo 142 , comma 9, del codice della strada, infrazione commessa il (omissis) e accertata a mezzo apparecchiatura elettronica Autovelox modello 104/C2.
Il Giudice di pace, per quanto ancora rileva, rigettava l´eccezione di illegittimità del provvedimento per carenza di competenza amministrativa degli organi accertatori, osservando che il Comune di (omissis) disponeva nel (omissis) di un servizio di polizia non proprio, ma distaccato da altro Comune e di regolamento di disciplina del Comune di appartenenza degli agenti distaccati, mentre l´omissione della preventiva comunicazione alla Prefettura di (omissis) non inficiava la legittimità dell´accertamento e del servizio di polizia, potendosi ipotizzare solo una responsabilità da accertare in sede competente e superiore.
Rigettava altresì l´eccezione di irregolarità nella segnaletica stradale, rilevando che nella giurisprudenza di legittimità si era affermato il principio per cui le eventuali omissioni sul retro di detta segnaletica o altre irregolarità generiche non possono ritenersi esimenti se, conformemente a quanto espresso dalla normativa in materia, detta cartellonistica risulta idonea a informare l´utente della strada di quella particolare norma di comportamento previsto dal codice della strada .
Per la cassazione di questo provvedimento ricorre (omissis) sulla base di due motivi, l´intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva.

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Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell´articolo 12 comma 1, lett. e) del codice della strada, in tema di competenza territoriale degli agenti di Polizia Municipale; dell´articolo 117 comma 2, della Costituzione, in tema di competenza esclusiva dello Stato; degli articoli 1, comma 2, e 13 della legge regionale Lombardia 14 aprile 2003, n. 3, relativa alla disciplina del servizio di polizia municipale; dell´articolo 4, comma 1, n. 4, lett. c), della legge. n. 65 del 1986, in merito alla comunicazione al prefetto dell´attribuzione agli agenti della polizia municipale di competenza extraterritoriale; del combinato disposto degli articoli 5, comma 5, e articolo 11 della legge n. 65/86, e del decreto ministeriale n. 145/87; del combinato disposto degli articoli 9, 10, 15 e 24 della citata legge della regione Lombardia n. 3/03; dell´articolo 203 del codice della strada.
Il ricorrente rileva che il comune di (omissis) al momento dell´accertamento dell´infrazione, era privo di un proprio servizio di Polizia Municipale;
che gli agenti di Polizia Municipale, ai sensi dell´articolo 12, comma 1, lett. e), del codice della strada in linea con quanto disposto dall´articolo 5 della legge n. 65/86, non possono espletare servizi di polizia stradale al di fuori del territorio del comune di appartenenza, salvo il caso di cui all´articolo 4, comma 1, lett. c) della citata legge n. 65/86;
che il controllo della circolazione stradale appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la applicazione della quale è fatta salva dalla normativa della regione Lombardia di cui alla legge regionale n. 3/03;
che, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lett. c), della legge n. 65/86 deve essere data comunicazione al Prefetto dei servizi che la Polizia Municipale svolge occasionalmente al di fuori del territorio di propria competenza.
Rileva altresì che, in base alla legislazione regionale, al Sindaco spetta la vigilanza sul servizio di polizia municipale e il potere di impartire direttive al Comandante o al responsabile del servizio, e che il comando del servizio è affidato alla persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale.
Osserva quindi che la possibilità di svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, previo accordo tra le amministrazioni locali interessate, instaura una dipendenza dall´autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio presupponendo una collaborazione tra enti che siano entrambi dotati di una propria polizia municipale, in quanto risulterebbe inverosimile che un ente sprovvisto di proprio personale di polizia locale e del relativo regolamento, possa impiegare personale di amministrazioni diverse senza dare una disciplina uniforme al servizio e quindi senza approvare il regolamento relativo, da comunicare al Ministero dell´interno.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omessa e insufficiente motivazione in ordine alla eccezione relativa alla irregolarità della segnaletica stradale.
Premesso che l´articolo 4 del codice della strada dispone che possa essere definito centro abitato solamente la porzione del territorio di un Comune che sia stata delimitata con apposito regolamento comunale e solo qualora sussistano i requisiti fissati dall´articolo 3, comma 1, c. 8 (centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada), il ricorrente si duole del fatto che tutta la strada provinciale n. 14, sulla quale venne accertata la violazione contestata, ricadeva nel centro abitato del Comune di (omissis), pur essendo per buoni tratti priva di qualsiasi abitazione e degli arredi urbani necessari.
La censura svolta con l´opposizione concerneva tale aspetto, essendosi appunto evidenziato come la qualificazione di centro abitato fosse del tutto inappropriata e illegittima, apposta per di più in violazione di quanto disposto dall´articolo 77, comma 7 del regolamento del codice della strada . Tale essendo il motivo di opposizione, la risposta del Giudice di pace, il quale ha ritenuto che il motivo riguardasse la regolarità della segnaletica stradale, risulta del tutto carente.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell´articolo 12 del codice della strada, comma 1, lett. e), "l´espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: omissis e) ai Corpi e ai servizi di Polizia Municipale, nell´ambito del territorio di competenza".
E´ quindi vero che, in linea di principio, la competenza degli addetti ai Corpi di Polizia Municipale non può eccedere l´ambito del territorio del comune di appartenenza. Tuttavia, non può non rilevarsi che l´ordinamento non esclude, e anzi sembra favorire, convenzioni tra enti locali al fine dell´esercizio associato delle loro funzioni. Gli articoli 15 della legge n. 241 del 1990, e 30 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, invero, consentono simili convenzioni e allorché esse abbiano ad oggetto l´espletamento dei servizi di polizia stradale, non può non ritenersi legittimamente derogabile la stessa regola della competenza territoriale degli appartenenti al Corpo che agiscono nell´interesse di un altro Comune.
Già in precedenza, peraltro, la legge 7 marzo 1986, n. 65 aveva previsto la possibilità per i comuni di gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato (articolo 1, comma 2), demandando al regolamento comunale del servizio di polizia municipale, adottato dai comuni singoli o associati, di stabilire "che l´ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell´ente di appartenenza o dell´ente presso cui il personale sia stato comandato" e di osservare il criterio per cui "le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto".
La medesima legge poi, nel quadro costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni allora vigente, dettava i principi per l´esercizio della potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, demandando alle regioni di provvedere "con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l´aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione; 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l´obbligo e le modalità d´uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia delle Forze armate dello Stato;
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo 5, comma 5".
Nel quadro costituzionale scaturito dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel quale è riservata allo Stato la potestà esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale" (articolo 117 comma 2, lett. h della Costituzione), restando attribuita la polizia amministrativa locale alla competenza residuale delle Regioni (articolo 117 IV comma della Costituzione), la materia, per quanto qui rileva, risulta ora espressamente disciplinata dalla legge regionale Lombardia n. 3 del 2003 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e di sicurezza urbana), invocata dallo stesso ricorrente, la quale, all´articolo 15, sotto la rubrica "Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione", dispone:
"1. La polizia locale, nell´ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell´ambiente e del territorio e l´ordinato vivere civile.
2. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell´autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall´ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale".
Ne discende che, sia pure con una motivazione diversa e che qui va corretta, la sentenza impugnata ha dato una adeguata soluzione in diritto alla questione della legittimità della previsione di convenzioni in base alle quali i Comuni possono avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di personale dipendente da altri enti locali; possibilità, questa, in effetti già prevista in astratto dalla legge n. 65 del 1986, e ora esplicitata dalla legge regionale. In questo contesto, si deve solo rilevare che la previa comunicazione al prefetto degli accordi intervenuti tra enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, prevista dalla citata legge n. 65/86, non integrava un requisito di validità della convenzione o dell´accordo tra Comuni, non essendo prevista la nullità delle convenzioni stesse ovvero degli atti compiuti dagli organi di polizia municipale in base alle convenzioni o agli accordi in questione.
Né può ritenersi che la legittimità di simili accordi sia esclusa, con riferimento alla circolazione stradale, per il fatto che, come giustamente evidenziato dal ricorrente, la materia della circolazione stradale interferisce con un interesse dello Stato. Una cosa è infatti, la individuazione degli organi che possono essere investiti del compito di accertamento delle violazioni al codice della strada , individuazione che non può non essere rimessa alla legislazione statale; altra cosa è la concreta organizzazione del servizio di accertamento delle violazioni che ben può essere disciplinata dagli enti locali, secondo le modalità previste dalla legge regionale.
Il primo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato, in quanto, dovendosi riconoscere la legittimità della convenzione o dell´accordo in base al quale il personale di un ente locale è abilitato a svolgere funzioni di polizia locale in favore di un diverso ente locale, salva la dipendenza organica dall´ente di appartenenza, deve necessariamente ritenersi non violato il principio della competenza territoriale dell´agente accertatore allorquando il medesimo accerti una violazione nel territorio dell´ente locale presso il quale legittimamente espleta le proprie funzioni.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Giudice di pace ha rigettato "l´eccezione di irregolarità nella segnaletica stradale perché più volte la Suprema Corte si è espressa nel rilevare che le eventuali omissioni sul retro della stessa o irregolarità generiche non appaiono esimenti se, conformemente a quanto espresso dalla normativa in materia, detta cartellonistica risulta idonea ad informare l´utente della strada di quella particolare norma di comportamento previsto dal codice della strada".
Tale statuizione si conforma al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui "in linea generale, la segnaletica stradale contenente divieti ed obblighi inerenti alla circolazione dei veicoli deve ritenersi comunque obbligatoria per tutti gli utenti della strada - anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento impositivo - in ragione di una regola di normale prudenza, atteso che ciascuno è autorizzato ad improntare il proprio comportamento alla guida nel convincimento del rispetto da parte degli altri dei segnali esistenti, sia pure con l´obbligo di mantenersi in grado di fronteggiare i pericoli generati dalle possibili violazioni altrui.
Non sembra invero ammissibile che un automobilista possa infrangere la prescrizione segnalata solo in ragione di una reale o supposta illegittimità del provvedimento che ha disposto la collocazione del segnale".
Che se poi si dovesse intendere la censura proposta come volta a censurare il mancato esame della questione specifica della sussistenza delle condizioni per la legittima inclusione del tratto di strada nel quale è stata accertata la violazione in zona definita "centro abitato", con la conseguente applicazione del relativo limite di velocità - come sembrerebbe far supporre la formulazione del ricorso, nella parte in cui si lamenta che il giudice di pace abbia limitato il proprio esame al solo profilo sul quale la difesa dell´autorità opposta aveva svolto argomentazioni, omettendo del tutto l´esame della effettiva censura proposta, la censura sarebbe inammissibile, giacché, nella sostanza, così qualificato, il vizio dedotto sarebbe un vizio di omessa pronuncia, denunciabile solo ai sensi dell´articolo 360, c. 4, cod. proc.civ. e non anche come vizio di motivazione omessa o insufficiente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Per quanto motivato
La Corte rigetta il ricorso.

Fonte: Corte di Cassazione Civile sez.II 24/12/2009 n. 27325

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