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Servizio di polizia municipale in staff al sindaco

09-08-2011 07:30 - Giurisprudenza di Merito

Con ricorso ritualmente notificato il 27 aprile 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 12 maggio 2009, il sig. Giovanni Centrone, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Acquaviva delle Fonti, ha chiesto l´annullamento del decreto sindacale del suddetto Comune n. 4 del 25 febbraio 2009, notificato in data 26 febbraio2009, avente per oggetto la "Ridefinizione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali" presso il Comune stesso; ha chiesto altresì l´annullamento delle note direttoriali prot. n. 3584 e n. 3588 del 26 febbraio 2009 concernenti rispettivamente l´affidamento dell´incarico di responsabile di "posizione organizzativa" e gli indirizzi operativi e di gestione per l´espletamento dell´incarico stesso.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. (4) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell´azione amministrativa, eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria in quanto il Comune non avrebbe comunicato ad esso ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento ed avrebbe leso i suoi interessi partecipativi;
2. (5) violazione e falsa applicazione dell´art. 9 della legge n. 65 del 1986, violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell´azione amministrativa in quanto il provvedimento impugnato affiderebbe illegittimamente il ricorrente , nella qualità di Comandante della Polizia Municipale, allo staff del Sindaco ed alla luce del provvedimento impugnato dovrebbe svolgere la sua nuova mansione sotto la direzione del Direttore Generale dott. Francesco Caporusso.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Acquaviva delle Fonti chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2009, con ordinanza n. 312, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 3 novembre 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale l´11 novembre 2010 il ricorrente ha chiesto l´annullamento del decreto sindacale n. 2 del 19 luglio 2010 del Comune di Acquaviva delle Fonti, notificato in data 20 luglio 2010, avente ad oggetto "Ridefinizione ed attribuzione incarichi dirigenziali".
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. (7) violazione del C.C.N.L. Comparto Enti Locali in tema di partecipazione delle organizzazioni sindacali alle procedure di macro organizzazione dell´ente; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell´azione amministrativa, eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria; il ricorrente lamenta l´illegittimità del provvedimento impugnato in quanto sarebbe stato adottato in violazione delle norme sulla partecipazione nel procedimento di macro-organizzazione, senza comunicazione di avvio del procedimento e senza concertazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti;
2. (8) violazione e falsa applicazione dell´art. 9 della legge n. 65 del 1986, violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell´azione amministrativa in quanto il provvedimento impugnato affiderebbe illegittimamente al ricorrente, nella qualità di Comandante della Polizia Municipale, la posizione di membro dello staff del Sindaco facendo insorgere una situazione di subordinazione del primo al secondo.
Il Comune di Acquaviva delle Fonti con atto depositato in data 2 dicembre 2010 ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2010 il Presidente, su istanza della parte ricorrente, ha disposto il rinvio della trattazione dell´istanza cautelare all´udienza di merito.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 dicembre 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 21 dicembre 2010 il sig. Centrone ha chiesto l´annullamento del decreto sindacale n. 4 del 30 settembre 2010 del Comune di Acquaviva delle Fonti, notificato in data 5 ottobre 2010, avente ad oggetto "Modifica decreto sindacale n° 2 del 12/07/2010 - Ridefinizione ed attribuzione incarichi dirigenziali".
Avverso questo successivo provvedimento il ricorrente ha riproposto le censure già dedotte con il primo ricorso per motivi aggiunti.
L´ente locale resistente anche per il secondo ricorso per motivi aggiunti, con atto depositato in data 11 gennaio 2011 ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011 questa Sezione, con ordinanza n. 62 ha dato atto della rinuncia all´istanza incidentale di sospensione cautelare proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti e fissato l´udienza pubblica del 25 maggio 2011 per la discussione del ricorso nel merito.
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 e 28 marzo 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 5 aprile 2011 il ricorrente ha chiesto l´annullamento del decreto sindacale n. 1 del 25 gennaio 2011 del Comune di Acquaviva delle Fonti, notificato in data 26 gennaio 2011, avente ad oggetto "Modifica decreto sindacale n° 4 del 30/09/2010 - Ridefinizione ed attribuzione incarichi dirigenziali".
Il sig. Centrone a sostegno di questo ulteriore provvedimento ha dedotto le seguenti censure:
1. (11) violazione del C.C.N.L. Comparto Enti Locali in tema di partecipazione delle organizzazioni sindacali alle procedure di macro organizzazione dell´ente; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell´azione amministrativa, eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria; 2. (12) violazione e falsa applicazione dell´art. 9 della legge n. 65 del 1986, violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell´azione amministrativa.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2011 con ordinanza n. 390 si è dato atto della rinuncia all´istanza incidentale di sospensione cautelare proposta con il terzo ricorso per motivi aggiunti e si è confermata l´udienza pubblica del 25 maggio 2011 per la discussione del ricorso nel merito, già fissata con l´ordinanza n. 62 del 14 gennaio 2011.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla udienza pubblica del 25 maggio 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

DIRITTO
Il Collegio deve innanzitutto dichiarare l´improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo, del primo e secondo ricorso per motivi aggiunti.
Passando ad esaminare il terzo ricorso per motivi aggiunti con il quale il sig. Centrone ha impugnato il decreto sindacale n. 1 del 25 gennaio 2011, avente ad oggetto "Modifica decreto sindacale n° 4 del 30/09/2010 - Ridefinizione ed attribuzione incarichi dirigenziali" con il quale il Sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti ha ribadito, tra l´altro, l´allocazione del servizio di Polizia Municipale in posizione di staff al Sindaco stesso, esso deve ritenersi in parte inammissibile ed in parte infondato.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione del C.C.N.L. Comparto Enti Locali in tema di partecipazione delle organizzazioni sindacali alle procedure di macro organizzazione dell´ente e la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell´azione amministrativa, eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria; il ricorrente lamenta l´illegittimità del provvedimento impugnato in quanto sarebbe stato adottato in violazione delle norme sulla partecipazione nel procedimento di macro-organizzazione, senza invio della comunicazione di avvio del procedimento e senza concertazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti.
In riferimento alla asserita violazione delle suddette norme procedimentali della legge n. 241 del 1990 il Collegio deve precisare che l´atto impugnato, pur avendo natura mista di atto di macro organizzazione, in quanto ridefinisce l´organizzazione dei servizi e dispone l´allocazione del servizio di Polizia Municipale in posizione di staff al Sindaco e di atto di micro organizzazione, in quanto oltre a definire le singole posizioni dirigenziali designa i singoli dirigenti quali titolari delle posizioni dirigenziali dal decreto stesso individuate, nella fattispecie oggetto di gravame viene in rilievo quale un atto di macro organizzazione, come peraltro qualificato dallo stesso ricorrente, in quanto oggetto del presente giudizio è unicamente il riscontro della conformità a legge dell´assetto organizzativo dell´amministrazione relativo alla posi zione attribuita al Comandante della Polizia Municipale; né potrebbe essere altrimenti in quanto qualora il "thema decidendum" avesse riguardato la questione specifica di micro organizzazione il Collegio avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di atti di gestione del datore di lavoro sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario.
Chiarito quanto sopra, l´atto di macro organizzazione in quanto atto generale è espressamente sottratto alle norme sulla partecipazione, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 241 del 1990 che al comma 1 recita: "Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell´attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.".
In ordine, poi, alla lamentata illegittimità del provvedimento per la mancata concertazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti, il Collegio deve dichiarare tale censura inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente; il ricorrente, infatti, fa valere non un interesse proprio, ma un interesse delle Organizzazioni Sindacali.
Con il secondo motivo di ricorso il sig. Centrone deduce la violazione e falsa applicazione dell´art. 9 della legge n. 65 del 1986, la violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e correttezza dell´azione amministrativa in quanto il provvedimento impugnato affiderebbe illegittimamente al ricorrente, nella qualità di Comandante della Polizia Municipale, la posizione di membro dello staff del Sindaco facendo insorgere una situazione di subordinazione del primo al secondo; inoltre la giurisprudenza sarebbe consolidata nel garantire la totale autonomia del Corpo di Polizia Municipale per le competenze di cui alla suddetta normativa, ritenendo illegittima ogni interposizione di altro funzionario tra il Comandante della Polizia Municipale ed il Sindaco nel rispetto dell´autonomia dei due organi.
Il motivo è privo di pregio.
L´art. 9 della legge n. 65 del 1986 - Legge-quadro sull´ordinamento della polizia municipale - recita: "1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell´addestramento, della disciplina e dell´impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. 2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.".
La giurisprudenza amministrativa dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, peraltro richiamata anche da parte resistente, ha chiarito che secondo quanto dispone l´art. 9 della suddetta legge n. 65 del 1986, il comandante della polizia municipale è responsabile verso il sindaco, il quale a sua volta è l´organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune (artt. 1 e 2) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 616 del 17-02-2006).
Ne consegue che l´allocazione del servizio di Polizia Municipale in posizione di staff al Sindaco non è in contrasto con l´art. 9 della legge n. 65 del 1986 che prevede la responsabilità del Comandante della Polizia Municipale verso il Sindaco; di contro sarebbe illegittimo un provvedimento che ponesse il comandante della polizia municipale alle dipendenze di un funzionario del Comune in quanto equivarrebbe a trasferire a quest´ultimo funzioni di governo che per legge competono al sindaco.
Il Collegio deve precisare che deve, quindi, ritenersi infondata in punto di fatto la doglianza con la quale il ricorrente lamenta l´illegittimità per l´asserita interposizione di altro funzionario tra il Comandante della Polizia Municipale ed il Sindaco, considerato che tale circostanza non si rinviene nella fattispecie concreta oggetto di gravame; non bisogna, infatti, confondere l´attività dei singoli dirigenti che svolgono attività procedimentale ed adottano gli atti nelle materie di loro competenza con l´attività di vigilanza in senso lato, di controllo a 360°, di competenza della Polizia Municipale che, in quanto posta dal decreto sindacale n. 1 del 25 gennaio 2011, in posizione di staff al Sindaco pone il Comandante della Polizia Municipale stessa responsabile solo verso il Sindaco.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo, il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ed il terzo ricorso per motivi aggiunti deve ritenersi in parte inammissibile ed in parte respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell´importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso introduttivo, il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse; dichiara il terzo ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile ed in parte lo respinge.
Condanna il sig. Giovanni Centrone al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Acquaviva delle Fonti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Fonte: TAR Puglia Bari sez.III 9/7/2011 n. 1053

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