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Sanzioni amministrative: la notifica deve essere immediata oppure deve avvenire entro il termine massimo di 90 giorni dall´accertamento

09-05-2011 12:24 - Giurisprudenza di Merito
Con atto di opposizione depositato il 23/12/2010, il ricorrente eccepiva la violazione dell´art. 201 del Codice della Strada, rilevando il mancato rispetto del termine di 90 giorni relativo alla notifica del verbale di violazione n...../10/V/O del Comune di Palermo, elevato in data 13/08/2010 e notificato in data 28/11/2010.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo produceva copia dell´avviso di ricevimento, spedito tramite R.A.R., in data 10/11/2010 a seguito di irreperibilità del destinatario.
Orbene, ai sensi dell´art. 14 ultimo comma della l. 689 81, l´obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall´accertamento, essere notificato all´effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell´art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell´accertamento.Per quanto concerne la normativa attinente alla circolazione stradale, la contestazione della violazione amministrativa deve essere immediata e fatta per iscritto o deve avvenire, per notificazione, entro il termine massimo di 90 giorni dall´accertamento.
Cosi´ dispone l´art. 201 del Dlgs n. 205 del 1992, ove è stabilito che il verbale va notificato ai soggetti interessati entro 90 giorni dall´accertamento dell´infrazione.La legge, a tale riguardo, non ammette deroghe , e quindi la mancata contestazione nel termine - perentorio e di decadenza - previsto dalla legge produce l´estinzione dell´obbligazione sanzionatoria, ex art. 14, ultimo comma legge 689 / 81.Orbene, in base al computo dei giorni intercorrenti dal dies a quo al dies ad quem, ossia dalla data dell´accertamento del fatto ad opera della Polizia Municipale ( 13/08/2010 ) al giorno della notificazione all´opponente ( 20/11/2010 ), si evince il mancato rispetto del termine massimo previsto dalla legge.
Nel caso di specie, infatti, ai sensi dell´art. 140 c.p.c., cosi´ come modificato a seguito di intervento della Corte Costituzionale del 14/01/2010 n. 3, " la notifica si dà per avvenuta decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa ".
Conseguentemente, va dichiarata l´estinzione dell´obbligazione relativa al pagamento della sanzione amministrativa, portata a verbale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano nel rimborso dell´importo di € 41,00, corrisposti originariamente dall´opponente per l´iscrizione a ruolo della causa.

P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81;
Accoglie l´opposizione proposta da M. L. nei confronti del Comune di Palermo proposta con ricorso depositato il 23/12/2010, avverso verbale di violazione n. ......./10/V/O del Comune di Palermo, elevato in data 13/08/2010 e notificato in data 28/11/2010.Dichiara estinta l´obbligazione relativa al pagamento della sanzione amministrativa a seguito della violazione di cui all´art. 201 C.d.s.
Condanna il Comune di Palermo alla refusione delle spese di lite, ammontanti ad € 41,00, in favore dell´opponente, Sig. M. L..

Fonte: Giudice di Pace Palermo sez.VIII 15/2/2011

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