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Riscossione delle sanzioni al CdS mediante ingiunzione fiscale: integrazione del Dott. Ciccone

15-01-2012 23:58 - L´Analisi
A seguito della pubblicazione sul nostro sito di un´Analisi in materia di riscossione delle sanzioni al CdS mediante ingiunzione fiscale, abbiamo ricevuto una integrazione del Dott. CICCONE (importante relatore in eventi sul tema organizzati da Foxpol) che ringraziamo e volentieri pubblichiamo.

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La proroga ad Equitalia e lo slittamento al 2013 di bandire le gare per la riscossione è il punto fermo del decreto 201/2011 ( art. 10 commi 13-octies e 13-novies). Ma nelle norme "salta la possibilità per i concessionari privati di utilizzare lo strumento dell´ingiunzione fiscale; con la conseguenza che dal 2013, a parte i Comuni, nè Equitalia nè altri soggetti esterni potranno effettuare la riscossione coattiva. Infatti dal testo risultante dopo le modifiche manca un esplicito riferimento all´utilizzo dell´ingiunzione fiscale per i soggetti esterni. E´ vero che resta la possibilità di affidare all´esterno la riscossione delle entrate in virtù dell´art. 52 del Dlgs 446/1997, ma la lettera gg-septies del Dl 70/2011 abroga tutte le disposizioni (Dl 209/2002 e Dl 248/2007) che prevedono l´utilizzo dell´ingiunzione per i concessionari privati.

E´ quindi necessario e credo abbastanza prevedibile che intervenga una
nuova norma che regoli tale anomalia!

Occorrerà poi mettere mano all´attuale disciplina della riscossione
coattiva, procedendo ad un serio riordino finalizzato alla redazione di un testo unico che mutui gli istituti tipici del Dpr 602/1973, e in
particolare quelli che si sono mostrati più efficaci. Occorre puntare a una riscossione più efficiente evitando nello stesso tempo situazioni
dicriminatorie per i soggetti coinvolti.

E´ pur vero che se nulla viene modificato dal 2013 Equitalia lascerà oltre 6000 comuni, che dovranno attrezzarsi da soli.

Per la riscossione coattiva è necessaria la figura del funzionario
responsabile della riscossione, spesso non presente negli organici dei
Comuni.


Fonte: Dott. Emanuele Ciccone - esperto in materia

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