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Revisione della patente in conseguenza di un sinistro stradale

04-06-2010 - Giurisprudenza di Merito
Non può essere ordinata la revisione della patente in conseguenza di un sinistro stradale se non sono chiusi i procedimenti aperti a confutazione del verbale di contestazione della violazione dalla quale dipende il giudizio di responsabilità del titolare dell´abilitazione

SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 2241 del 2010, proposto dal Sig. *** (omissis)
contro
Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall´Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n. 11;
per l´annullamento
previa sospensione dell´efficacia,
del provvedimento del 13/11/2009 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida.
Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui il ricorrente espone di essere titolare di patente di guida valida fino asl 10/1/2018 e che in data 27/1/2010 è stato notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio di 20 punti, anche se come presupposto si ha riguardo alla decurtazione di 10 punti a seguito del verbale del 2/3/2008 della Polizia Stradale di Isernia avverso il quale, però, è stato proposto ricorso al Prefetto di Caserta mai riscontrato;
Vista la costituzione con deposito di successiva memoria dell´Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 20 maggio 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell´art. 21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall´art. 3 della Legge n. 205/2000, in luogo dell´ordinanza sull´istanza cautelare, così come previsto dall´art. 26, commi 4 e 5 della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall´art. 9, comma 1, della Legge n. 205/2000, essendo ciò consentito dall´oggetto della causa, dall´integrità del contraddittorio e dalla completezza dell´istruttoria;
Ritenuto, nella fattispecie, di aderire all´orientamento della Sezione (ex multis, 15. 12. 2009, n. 8741; 13. 11. 2009, n. 7370; 11. 2. 2009, n. 737; 24. 11. 2008, n. 20010; 26. 3. 2007, n. 2821; 13. 3. 2007, n. 1862) peraltro in linea con la giurisprudenza prevalente (Cass. Civ. , SS. UU. , 23. 4. 2010, n. 9691; T. A. R. Lazio, Latina, I, 11. 3. 2009, n. 181; T. A. R. Lombardia, Milano, III, 12. 5. 2006, n. 1188; T. A. R. Torino, I, 20. 4. 2005, n. 1090) secondo cui, atteso il carattere provvedimentale dell´atto di revisione della patente di guida, sono fondate le censure prospettate in quanto, ai sensi dell´art. 126-bis, secondo comma, del Decr. Legisl. n. 285/1992, occorre che sia prima concluso l´iter procedimentale dei ricorsi amministrativi ammessi dalla legge, con conseguente illegittimità delle determinazioni assunte in sede di revisione della patente di guida ove il procedimento giurisdizionale o amministrativo (T. A. R. Lazio, Latina, 21. 9. 2006, n. 673) instaurato da parte ricorrente avverso le sanzioni a suo carico era ancora pendente e tutt´altro che definito;
Considerato che la fondatezza del ricorso deve farsi derivare dalla circostanza che parte ricorrente ha proposto ricorso al Prefetto di Caserta avverso il verbale di contravvenzione della Polizia Stradale di Isernia e, non essendosi alla data del 13/11/2009 ancora pronunciata definitivamente l´Autorità adita, il provvedimento impugnato manca del necessario presupposto;
Constatata l´insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti normativamente richiesti per l´adozione del provvedimento di revisione della patente, dal momento che l´avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di pace avverso il verbale di contestazione (TAR Emilia-Romagna, Bologna, I, 19. 11. 2004, n. 3753) o anche la sola pendenza dei termini per l´esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi (TAR Liguria, II, 30. 7. 2004, n. 1126), privando la "contestazione" della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della revisione della patente;
Atteso che la giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 9. 6. 2008, n. 2760; 10. 10. 2006, n. 6013) ha espressamente confutato l´orientamento dell´Amministrazione che, tendenzialmente, interpreta la portata dell´art. 128 del Codice della strada nel senso che le misure che detta norma prevede a carico del cittadino patentato non comporterebbero alcuna valutazione di responsabilità in ordine alla causazione di un incidente stradale, essendo piuttosto il frutto di una valutazione di tipo tecnico (circa la persistenza dei requisiti psico-tecnici), di tale ampiezza discrezionale da non richiedere una particolare analitica motivazione, e non avrebbero natura sanzionatoria, ma una finalità eminentemente cautelare, che escluderebbe anche l´esigenza della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell´art. 7, comma 2, della Legge n. 241/1990; viceversa la valutazione di "dubbia persistenza" di requisiti e idoneità implica una cognizione sì sommaria dei fatti che giustificano l´attivazione del potere dell´Amministrazione, ma altresì logicamente estesa a tutti gli aspetti della attribuibilità al destinatario stesso di conseguenze contrarie ai precetti dell´ordinamento in materia di circolazione, occorrendo che sia prima concluso l´iter procedimentale dei ricorsi amministrativi ammessi dalla legge;
Ritenuto pertanto che, per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese,

P. Q. M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA -
Sede di Napoli - V^ Sezione - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l´effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

Fonte: Tribunale Amministrativo Regionale Campania sez.V 26/5/2010 n. 9185

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