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Requisiti professionali che devono essere in possesso dell´esercente il commercio o la somministrazione di prodotti alimentari

03-11-2010 23:12 - L´Analisi
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le ultime deliberazioni, alcune delle quali hanno ulteriormente chiarito l´intendimento dell´art. 71 del D.to L.vo 59/2010 in ordine ai requisiti professionali che devono essere in possesso dell´esercente il commercio o la somministrazione di prodotti alimentari.

In primo luogo si è rinnovato l´intendimento che per il principio di cedevolezza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo prevalgono sulle norme di carattere regionale in contrasto. Peraltro queste devono essere applicate solo transitoriamente fino all´adozione da parte delle regione delle stesse norme di attuazione della direttiva comunitaria a cui si riferisce il decreto medesimo. Si evidenzia che non è ancora chiaro, perlomeno a chi scrive, se possa essere legittima l´applicazione del principio di salvaguardia.

Per quanto concerne i requisiti professionali si è ribadito che, a differenza della disciplina previgente, per l´avvio di ambedue le tipologie di attività, attualmente esiste la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e nella circostanza è stato ammessa, sempre ai fini della qualificazione, anche il diploma di "Tecnica Femminile".

Altra interpretazione assolutamente interessante e per certi versi innovativa rispetto al passato consiste nella possibilità da parte di un dipendente di un´attività artigiana di produzione e vendita di alimenti di ottenere la qualificazione professionale per il commercio dei medesimi.

Infatti l´articolo 71,comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 riconosce valido ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale per l´avvio di una attività commerciale di vendita e di somministrazione " l´aver prestato la propria opera , per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l´attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all´amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell´imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all´Istituto nazionale per la previdenza sociale."

Come risulta dal contenuto della disposizione , l´articolo 71, comma 6, lettera b), a differenza del previgente articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato "addetto alla vendita o anche all´amministrazione" ,(locuzione presente anche nel citato art. 5, comma 5,lett.b)), ma anche al soggetto "addetto (..) alla preparazione di alimenti".

Il Ministero precisa che a suo avviso la nuova formulazione consente di non differenziare ai fini dell´acquisizione dell´abilitazione professionale, l´attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio da quella svolta nel settore della produzione artigianale, quindi di conseguenza anche l´attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell´ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo per l´avvio dell´attività in discorso.

Interessante anche la precisazione riferita al comma 6^ dell´art. 5 del D.to L.vo 114/98, in cui viene evidenziato che il citato comma non è stato oggetto di abrogazione, per cui per quello che riguarda il commercio su area privata nella Regione Lombardia (in quanto per il commercio su area pubblica e per i pubblici esercizi nella regione la norma di riferimento è la L.R. 6/2010), la possibilità di utilizzare la figura di un preposto in possesso della qualificazione professionale resta valida solo ed esclusivamente nel caso delle società.

Per quanto attiene il riconoscimento della qualificazione a mezzo dell´impegno professionale non a tempo pieno, il Ministero ha indicato che possano essere considerate positivamente le posizioni di persone che abbiano lavorato nel corso dei due anni richiesti nell´ultimo quinquennio, almeno un periodo di part-time superiore al 50% del monte ore del lavoro a tempo pieno.

Viene anche fornita un´utile indicazione per l´applicazione della S.C.I.A. al commercio all´ingrosso, la quale è possibilmente ammessa e dovrà essere presentata al registro imprese che la trasmetterà al S.U.A.P..

Fonte: Mario Emanuelli, Ufficiale Annonaria PL Milano
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