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Regime sanzionatorio nel trasporto di animali vivi

13-12-2010 15:27 - L´Analisi
Le violazioni della disciplina dell´autotrasporto di animali vivi, di cui al regolamento n. 1/2005/CE del 22.12.2004 relativo alla protezione degli animali vertebrati durante il trasporto all´interno dell´UE, sono punite dal DLG 25.7.2007 n. 151. Per i trasporti non sottoposti alle disposizioni del regolamento n. 1/2005/CE, si applicano, invece, le disposizioni del DPR 8.2.1954 n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) valido per equini, bovini, suini, caprini, ovini, bufalini e animali da cortile, e riguardante principalmente gli aspetti amministrativi e igienico sanitari. Le violazioni di quest´´ultima norma sono punite dalla legge n. 218/1988.
Quando le violazioni delle norme di trasporto producono lesioni agli animali si configurano reati e si applicano le sanzioni dell´art. 727 CP (detenzione di animali incompatibile)

SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1/2005/CE

La violazione delle disposizioni del regolamento n. 1/2005/CE riguardanti l´idoneità dei veicoli, le autorizzazioni necessarie per il trasporto di animali vivi e le modalità di trasporto a tutela del benessere degli animali stessi è oggetto delle sanzioni amministrative pecuniarie del DLG n. 151/2007 che, nei casi più gravi, possono essere correlate a sanzioni accessorie che incidono sulla possibilità di svolgere l´attività di trasporto.
Le sanzioni amministrative sono applicate per i seguenti comportamenti:
• mancanza di autorizzazione per il trasporto o violazione delle relative prescrizioni,
• mancanza del certificato idoneità del conducente o del guardiano,
• irregolarità nella tenuta o nella compilazione dei documenti di viaggio,
• mancanza o irregolarità nei certificati veterinari,
• mancanza di certificato di omologazione del veicolo, quando richiesto (viaggi oltre le otto ore),
• violazioni relative al benessere degli animali.

VIOLAZIONI RELATIVE ALL´AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTATORE

È punito con sanzioni amministrative il trasportatore che effettuata un trasporto di animali soggetto alla disciplina del regolamento n. 1/2005/CE, senza aver preventivamente ottenuto l´autorizzazione a effettuare tale operazione dalla ASL competente ovvero violandone le prescrizioni o i limiti.
Se il documento non si trova a bordo del veicolo, si applica una sanzione amministrativa a carico del conducente.

Mancanza dell´autorizzazione del trasportatore

Il trasportare che effettua un trasporto di animali vivi sprovvisto della prescritta autorizzazione perché mai rilasciata è punito con le sanzioni amministrative dell´art. 3, c. 1, DLG n. 151/2007. La stessa sanzione ricorre anche:
• nel caso di autorizzazione sospesa, revocata ovvero scaduta di validità;
• quando si effettua un lungo viaggio con un´autorizzazione valida solo per viaggi di durata inferiore a 8 ore;
• quando vengono violate le prescrizioni per le azioni d´emergenza che comportano il trasporto di animali in violazione di alcune disposizioni del regolamento CE n. 1/2005.

Della violazione relativa alla mancanza di autorizzazione risponde sempre il trasportatore e non il conducente del veicolo con cui è effettuato il trasporto. Al trasportatore, perciò, deve essere contestata la violazione, se presente, ovvero notificato il relativo verbale se non presente al momento del controllo.
Con separato verbale, le violazioni di cui sopra devono essere contestate anche all´organizzatore e al detentore degli animali nel caso di trasporti nazionali l´organizzatore è identificato tramite le indicazioni della scheda di trasporto mentre in quelli internazionali tale figura è desunta dal "giornale di viaggio".

Violazione delle prescrizioni o dei limiti dell´autorizzazione del trasportatore

Con le medesime sanzioni amministrative di cui all´art. 3, c. 1, DLG n. 151/2007 è punito anche il titolare di autorizzazione (normale o per lungi viaggi) che opera un trasporto violando le:
• prescrizioni contenute nell´autorizzazione stessa;
• prescrizioni relative alle azioni d´emergenza imposte dall´autorizzazione speciale di trasporto rilasciata dall´autorità competente che ha accertato, durante il trasporto stesso, la violazione delle norme in materia di benessere degli animali.

Il trasportatore che invece effettua un trasporto di animali eccedendo i limiti dell´autorizzazione è soggetto alla più grave sanzione amministrativa prevista dall´art. 8, c. 2, DLG n. 151/2007.
Il trasportatore che non comunica entro 15 giorni all´autorità che l´aveva rilasciata eventuali modifiche dei requisiti necessari all´autorizzazione è soggetto alla sanzione di cui all´art. 11 DLG n. 151/2007.
Delle violazioni di cui sopra risponde solo il trasportare e non anche il conducente del veicolo.

Mancanza dell´autorizzazione a bordo del veicolo

L´autorizzazione del trasportatore deve essere portata a bordo del veicolo in originale ovvero in copia resa conforme dall´autorità competente al rilascio dell´autorizzazione stessa. Il conducente che non è in grado di esibirla in occasione di un controllo sulla strada è perciò punito con la sanzione amministrativa prevista dall´art. 3, c. 2, DLG n. 151/2007.
Della violazione risponde solo il conducente mentre il trasportatore è obbligato in solido per il pagamento della relativa sanzione.

Incauto affidamento degli animali a trasportatore non autorizzato

L´organizzatore o il detentore che, per il trasporto degli animali, si avvale di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata è punito con le sanzioni amministrative dell´art. 3, c. 1, DLG n. 151/2007.
Le violazioni di cui sopra, già contestate a chi effettua trasporto devono essere contestate, ma con separato verbale, anche all´organizzatore e al detentore degli animali quando è possibili dimostrare che hanno utilizzato, un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata.

VIOLAZIONI RIGUARDANTI L´IDONEITÀ DEL CONDUCENTE O DEL GUARDIANO

Sono puniti con sanzioni amministrative il conducente o il guardiano degli animali che non hanno ottenuto il rilascio del certificato di idoneità per l´accudimento degli animali durante il trasporto. Nonostante il possesso del documento, essi possono essere puniti con sanzioni amministrative nel caso in cui non provvedano alla custodia ed al corretto governo degli animali loro affidati (v. inPratica 5589.7).

Mancanza del certificato di idoneità del conducente o del guardiano

Il guardiano degli animali ovvero, in sua assenza a bordo del veicolo durante il trasporto, il conducente incaricato della loro sorveglianza, che non è provvisto del certificato di idoneità, nei casi in cui è richiesto, è punito con le sanzioni amministrative di cui all´art. 4 DLG n. 151/2007.
Le sanzioni trovano concreta attuazione dal 6.1.2008 e si applicano anche nel caso in cui il certificato sia scaduto di validità e non sia stato rinnovato, sia stato sospeso o revocato.
Non sono previste sanzioni se il conducente o il guardiano non hanno con sé il documento durante il trasporto o non sono in grado di esibirlo in occasione di un controllo.

Sospensione o revoca del certificato di idoneità del conducente o del guardiano

Quando il conducente o il guardiano commettono infrazioni alle disposizioni del regolamento n. 1/2005/CE può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità da 1 a 3 mesi o, nei casi più gravi o di reiterazione, la revoca del certificato stesso.
Il provvedimento di sospensione o di revoca è adottato dall´autorità che aveva rilasciato il certificato sulla base di violazioni delle disposizioni DLG n. 151/2007 accertate a carico del conducente o del guardiano per le quali sia già stato definito il relativo procedimento di applicazione.

IRREGOLARITÀ DOCUMENTALI DURANTE IL TRASPORTO

Le irregolarità commesse nella tenuta o nella compilazione dei documenti di viaggio da parte di trasportatori di animali su strada contravvenendo alle disposizioni del regolamento n. 1/2005/CE sono punite con sanzioni amministrative previste dal DLG n. 151/2007.

Mancanza o irregolare compilazione dei documenti di trasporto degli animali

Il trasportatore che, per tutto il viaggio, non tiene a bordo del veicolo un documento che specifichi gli animali trasportati e le modalità di trasporto è punito con le sanzioni amministrative di cui all´art. 5 DLG n. 151/2007.
La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui il documento di trasporto, pur essendo presente a bordo del veicolo impegnato nel trasporto degli animali sulla strada, non è stato compilato correttamente nei suoi elementi essenziali richiesti dal regolamento n. 1/2005/CE o per quanto riguarda il numero complessivo dei capi trasportati.

Mancanza o irregolare compilazione di documenti sanitari

Il trasportatore che, durante un trasporto di animali provenienti da Paesi terzi e per il tratto successivo al controllo effettuato presso un Posto di ispezione di frontiera (PIF) non tiene a bordo del veicolo il Documento veterinario comune di entrata (DVCE) è punito con le sanzioni amministrative di cui all´art. 5 DLG n. 151/2007.
La stessa sanzione si applica al trasportatore che:
• per tutta la durata di un viaggio di trasporto di animali in Italia non tiene a bordo del mezzo di trasporto il certificato veterinario degli animali stessi;
• detiene certificati sanitari non correttamente compilati per quanto riguarda l´origine e la proprietà degli animali, luogo, data ed ora di partenza, luogo di destinazione e destinatario, numero dei capi e durata prevista del viaggio.

Mancanza o irregolare compilazione del giornale di viaggio

Il trasportatore che, durante un trasporto di animali di durata superiore a otto ore svolto nell´ambito del territorio dell´Unione europea o verso i Paesi terzi, non conserva a bordo del veicolo il giornale di viaggio quando ciò è richiesto dal regolamento n. 1/2005/CE, è punito con le sanzioni amministrative previste dall´art. 5 DLG n. 151/2007.
La stessa sanzione trova applicazione anche quando il trasportatore:
• utilizza un giornale di viaggio avente caratteristiche diverse da quelle del modello previsto dal regolamento n. 1/2005/CE;
• non completa il giornale di viaggio con l´indicazione dei punti di riposo o di trasferimento degli animali, conformemente a quanto richiesto dall´allegato II del regolamento n. 1/2005/CE;
• compila irregolarmente il giornale di viaggio, per quanto riguarda i dati relativi a origine e proprietà degli animali, luogo, data e ora di partenza, luogo di destinazione, destinatario e durata prevista del viaggio;
• consente la compilazione del giornale di viaggio da parte di una persona a ciò non legittimata.

L´organizzatore del viaggio e il detentore degli animali possono essere chiamati a rispondere in concorso con il trasportatore quando una delle violazione sopraindicate sia riferibile al mancato rispetto, da parte di questi soggetti, di prescrizioni di corretta compilazione o conservazione del giornale di viaggio poste a loro carico dalla normativa comunitaria. In tali casi, all´organizzatore o al detentore degli animali devono essere notificati separati verbali di contestazione della violazione perché ciascuno risponde in proprio della violazione e, non, semplicemente in solido con il trasportatore per la violazione a questo contestata.

Soggetti chiamati a rispondere per le violazioni relative ai documenti

Salvo che sia provato il concorso da parte dell´organizzatore o del detentore degli animali, le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi precedenti sono applicate solo nei confronti del trasportatore. In questi casi, l´organizzatore ed il detentore, tuttavia, sono chiamati a rispondere in solido per il pagamento della somma dovuta dal trasportatore a titolo di sanzione amministrativa.
Il conducente del veicolo (se diverso dai soggetti sopraindicati) non è responsabile delle violazioni e, quindi, i verbali di contestazione non devono essere mai redatti indicando questi come trasgressore.

Documenti aggiuntivi per animali selvatici

Il trasportatore che, nell´effettuazione di un trasporto di animali selvatici diversi dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, non tiene a bordo del veicolo i documenti aggiuntivi da cui possa desumersi chiaramente che gli animali sono selvatici e che indichino di quali cure speciali o alimenti hanno bisogno, è punito con le sanzioni amministrative di cui all´art. 7, c. 2, DLG n. 151/2007.
Quando il trasportatore, con lo stesso mezzo di trasporto, commette più violazioni accertate in modo definitivo nel periodo di tre anni si applicano, altresì, le seguenti sanzioni accessorie se:
• sono commesse 2 violazioni, è disposta la sospensione dell´autorizzazione di trasportatore per un periodo da 1 a 3 mesi (si applica sempre la massima durata di 3 mesi di sospensione se le violazioni sono commesse nel periodo di tempo di 3 mesi);
• sono commesse 3 violazioni (32) è disposta la sospensione dell´autorizzazione di trasportatore per un periodo da 15 giorni a 2 mesi (si applica sempre la massima durata di 2 mesi di sospensione se due delle tre violazioni sono commesse nel periodo di tempo di 6 mesi);
• sono commesse 5 o più violazioni è disposta la revoca dell´autorizzazione.

Le sanzioni accessorie si applicano anche se per ciascuna violazione sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

VIOLAZIONI DELLE NORME CONCERNENTI LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ MEZZO DI TRASPORTO

La mancanza di certificazione di omologazione del veicolo destinato a compiere lunghi viaggi ovvero dell´autorizzazione sanitaria per veicoli impiegati in viaggi di più breve durata è punita con sanzioni amministrative. Per le violazioni relative all´idoneità del veicolo al trasporto (v. inPratica 5589.6.2).

Mancanza del certificato di omologazione del mezzo di trasporto

La mancanza del certificato di omologazione del veicolo, nel caso di automezzi destinati all´effettuazione di viaggi della durata superiore ad otto ore, è punita con le sanzioni amministrative dell´art. 6, c. 1, DLG n. 151/2007.
La sanzione si applica nel caso in cui il documento non sia mai stato rilasciato, quando il certificato è stato sospeso o è stato revocato dall´autorità che lo aveva rilasciato ovvero quando è scaduto di validità. La validità del documento viene in ogni caso meno, anche prima della sua naturale scadenza, quando il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.
La stessa sanzione si applica anche a chi trasporta animali diversi da quelli per cui vale il certificato di omologazione.
Destinatari della sanzione sono:
• il conducente del veicolo e il trasportatore che effettuano un lungo viaggio senza certificato di omologazione;
• l´organizzatore dispone l´effettuazione di tale viaggio.

In ogni caso, quando il trasportatore o l´organizzatore non possono essere chiamati a rispondere in concorso con il trasgressore dell´illecito accertato, essi rispondono comunque in solido con quest´ultimo per il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Non sono previste, invece, sanzioni nel caso in cui il certificato non sia presente a bordo del veicolo durante il trasporto ovvero in occasione di un controllo.
I trasporti della durata inferiore ad otto ore non ricadono nell´ambito di applicazione del DLG n. 151/2007 e, quindi, non si concretizza la presente violazione ma, se ne ricorrono i presupposti, quella relativa alla mancanza dell´autorizzazione sanitaria dell´automezzo richiesta dal DPR n. 320/1954 (Regolamento polizia veterinaria).

Mancanza del certificato di omologazione per container per trasporto animali

Le sanzioni di cui all´art. 6, c. 1, DLG n. 151/2007, sono applicate anche nel caso in cui, per il trasporto degli animali in lunghi viaggi, siano utilizzati dei container sprovvisti del certificato di omologazione ovvero con il certificato scaduto, sospeso o revocato.
Diversamente da quanto previsto per la mancanza di certificato di omologazione del veicolo, tuttavia, destinatario della sanzione è, di norma, solo il trasportatore. L´organizzatore può essere chiamato a rispondere dell´illecito a titolo di concorso con il trasportatore quando è provato che, pur avendo conoscenza della mancanza del certificato di omologazione del container, ha disposto ugualmente il trasporto. Se non è possibile provare l´esistenza del concorso nell´illecito commesso dal trasportatore, l´organizzatore risponde in ogni caso in solido con il trasportatore per il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

VIOLAZIONI RELATIVE AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

La violazione delle disposizioni riguardanti la protezione e il benessere degli animali durante il trasporto è punita con sanzioni amministrative. Quando, tuttavia, la violazione delle regole poste a tutela del benessere degli animali è così grave da determinare un vero e proprio maltrattamento degli animali stessi, si applicano le disposizioni del Codice penale.
Le violazioni si configurano in relazione alle prescrizioni tecniche fornite dagli allegati da 1 a 4 del DLG n. 151/2007 che riproducono, con alcune varianti, le corrispondenti prescrizioni contenute dell´allegato 1 del regolamento n. 1/2005/CE.

Violazioni delle norme relative all´idoneità degli animali al trasporto

Il trasportatore che, nell´esecuzione di un trasporto, non rispetta i requisiti di idoneità indicati nell´allegato 1 al DLG n. 151/2007, è punito con le sanzioni amministrative di cui all´art. 7, c. 1, DLG n. 151/2007. In particolare la sanzione si applica quando sono trasportati animali:
• non idonei al viaggio o che sono in condizioni tali da essere esposti ad inutili sofferenze;
• presentano lesioni, patologia o problemi fisiologici che non consentono di spostarli.

Salvo concorso, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Quando il trasportatore, con lo stesso mezzo di trasporto, commette più violazioni accertate in modo definitivo nel periodo di tre anni si applicano, altresì, le seguenti sanzioni accessorie:
• se sono commesse 2 violazioni, è disposta la sospensione dell´autorizzazione di trasportatore per un periodo da 1 a 3 mesi (si applica sempre la massima durata di 3 mesi di sospensione se le violazioni sono commesse nel periodo di tempo di 3 mesi);
• se sono commesse 5 o più violazioni, è disposta la revoca dell´autorizzazione.

Le sanzioni accessorie sopraindicate si applicano anche se per ciascuna violazione sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Violazioni delle norme relative all´idoneità dei mezzi di trasporto

Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all´allegato 2 al DLG n. 151/2007 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall´art. 7 c. 2 DLG n. 151/2007. La sanzione si applica anche se il veicolo è munito del certificato di omologazione o di autorizzazione sanitaria.
La violazione ricorre, in particolare, quando sono utilizzati veicoli che:
• possono produrre lesioni e sofferenze agli animali;
• non assicurano l´incolumità degli animali;
• non garantiscono la protezione degli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
• non limitano agli animali la possibilità di fuggire;
• non consentono all´animale il movimento naturale.

Quando il trasportatore, con lo stesso mezzo di trasporto, commette più violazioni accertate in modo definitivo nel periodo di tre anni si applicano, altresì, le seguenti sanzioni accessorie:
• se sono commesse 3 violazioni, è disposta la sospensione dell´autorizzazione di trasportatore per un periodo da 15 giorni a 2 mesi (si applica sempre la massima durata di 2 mesi di sospensione se le violazioni sono commesse nel periodo di tempo di 6 mesi);
• se sono commesse 5 o più violazioni, è disposta la revoca dell´autorizzazione.

Le sanzioni accessorie sopraindicate si applicano anche se per ciascuna violazione sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Violazioni delle norme relative all´idoneità dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi

Il trasportatore che nell´eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni particolari imposte, a tutela del benessere degli animali trasportati su veicoli impiegati in tali viaggi di cui all´allegato 4 al DLG n. 151/2007, è punito con le sanzioni di cui all´art. 7 c. 4.
La violazione può concorrere con quella prevista dall´art. 7 c. 2 illustrata nel paragrafo precedente in quanto le prescrizioni particolari imposte per i lunghi viaggi non escludono la necessità di rispettare le disposizioni generali in tema di idoneità dei veicoli né le assorbono.
Per queste violazioni, di cui risponde solo il trasportatore, non sono previste sanzioni accessorie né è prevista la responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie a carico di altri soggetti diversi dal trasportare. Il conducente, se persona diversa dal trasportatore, non risponde della violazione salvo il caso di concorso.

Violazioni delle norme relative alle pratiche di trasporto degli animali

Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all´allegato 3 al DLG n. 151/2007 è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall´art. 7, c. 3, dello stesso DLG n. 151/2007. Nell´ambito di applicazione delle sanzioni di cui all´art. 7, c. 3, ricadono, ad esempio, le violazioni relative a:
• eccessiva densità di carico degli animali,
• mancato rispetto dei tempi di viaggi.

Per tutte le violazioni sopraindicate, di cui risponde solo il trasportatore, non sono previste sanzioni accessorie. Salvo il caso di concorso, il detentore ed il responsabile dei i centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

OMESSA CUSTODIA O MALGOVERNO DI ANIMALI

Gli illeciti amministrativi di cui all´art. 7 DLG n. 151/2007 possono concorrere con l´illecito amministrativo previsto dall´art. 672 CP (omessa custodia e malgoverno di animali) in tutti i casi in cui, la violazione delle norme di comportamento poste a tutela del benessere degli animali trasportati determinano, per colpa del conducente o del guardiano o di altro addetto alla sorveglianza, la fuga degli animali pericolosi creando una situazione di pericolo per l´incolumità pubblica.
La stessa violazione è commessa anche da chi:
• nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l´incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
• aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l´incolumità delle persone.

Queste violazioni, che, anche se inserite ancora nel Codice penale, sono state depenalizzata, richiedono in ogni caso che il comportamento di omessa custodia o di malgoverno degli animali abbia prodotto un effettivo pericolo per l´incolumità pubblica.
Il proprietario degli animali è responsabile, insieme a chi non li correttamente custoditi, dei danni prodotti dagli animali stessi.

VIOLENZA E INGIUSTIFICATE SOFFERENZE AGLI ANIMALI

L´applicazione delle sanzioni amministrative dal DLG n. 151/2007 non pregiudica l´applicabilità delle norme del Codice penale nelle ipotesi in cui le fattispecie accertate integrino uno o più degli elementi costitutivi dei reati ivi previsti.
Le fattispecie di illecito amministrativo di cui all´art. 7, cc. 5 e 6, DLG n. 151/2007 sanzionano condotte riconducibili in parte ad illeciti penali già previsti dall´ordinamento come, ad esempio, l´art. 727 CP in materia di detenzione incompatibile di animali; per evitare dubbi applicativi, nel DLG n. 151/2007 è stata inserita un´espressa clausola di salvaguardia dell´applicazione della sanzione penale, nel caso in cui il fatto accertato costituisca reato.
In tal caso, perciò, il reato prevale sull´illecito amministrativo ed il fatto che lo configura deve essere valutato dall´autorità giudiziaria secondo le norme del Codice penale. Solo quando l´autorità giudiziaria non ravvisa nella condotta denunciata un reato, gli atti di accertamento sono trasmessi all´autorità amministrativa affinché provveda all´applicazione delle sanzioni amministrative.

Violenza o lesioni da parte di chi è addetto all´accudimento degli animali

La persona incaricata di accudire gli animali che utilizza, per l´espletamento dei propri compiti, violenza sull´animale, è punita con le sanzioni amministrative di cui all´art. 7, c. 5, DLG n. 151/2007.
Alla stessa sanzione sottoposto il personale che, nell´accudimento degli animali trasportati, causa loro sofferenze inutili o lesioni.
L´illecito amministrativo ricorre solo se la condotta non costituisce reato.
Quando, infatti, il comportamento violento della persona incaricata dell´accudimento degli animali provoca lesioni gravi, ricorre il reato di cui all´art. 727 CP (detenzione incompatibile).
Della violazione risponde il conducente, il guardiano, ovvero, in loro mancanza, ogni altra persona alla quale è stato affidato il compito di accudire gli animali, durante trasporto cioè sia nel corso del viaggio che durante le operazioni di carico o scarico degli animali.
Nell´ipotesi di accertamento di reati cui all´art. 727 CP è sempre necessario richiedere l´intervento del veterinario affinché verifichi lesioni, cause di morte ecc. ed eventualmente disponga in merito alla destinazione degli animali oggetto del trasporto.
Se dal referto del veterinario risulta che le lesioni erano preesistenti al momento dell´inizio del trasporto, deve essere denunciato all´AG anche colui che ha materialmente disposto il carico del veicolo ed in concorso, ai sensi dell´art. 110 CP, lo speditore e/o proprietario degli animali, se persona diversa dal conducente, e chiunque altro abbia partecipato materialmente al carico degli animali sul veicolo.

Violenza o lesioni durante il trasporto

Chiunque, durante le operazioni di trasporto:
• usa violenza sull´animale;
• causa all´animale sofferenze inutili o lesioni,

è punito con le sanzioni amministrative di cui all´art. 7 c. 6 DLG n. 151/2007.
Della violazione risponde chiunque abbia usato violenza o provocato sofferenze o lesioni durante il trasporto e, quindi, sia il conducente o il guardiano, che ogni altro soggetto della filiera di trasporto (trasportare, organizzatore, detentore, allevatore, ecc.) L´illecito può essere punito solo se riferisce all´attività di trasporto cioè si è verificato nel corso del viaggio ovvero durante le operazioni di carico o scarico degli animali.
Come nel caso indicato nel paragrafo precedente, l´illecito amministrativo ricorre solo se la condotta non costituisce reato. Quando, infatti, il comportamento violento provoca lesioni gravi, ricorre il reato di cui all´art. 727 CP (detenzione incompatibile) (v. inPratica 5589.2).
A seguito dell´accertamento definitivo di una delle violazioni sopraindicate a carico di un trasportatore, l´autorità che l´ha rilasciata dispone la sospensione dell´autorizzazione al trasportatore stesso per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.
In caso di reiterazione della violazione nei cinque anni, l´autorità dispone la revoca dell´autorizzazione. La revoca non può essere disposta se per una violazione sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Il reato di abbandono animali o di detenzione non compatibile (art. 727 CP)

Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è punito con l´arresto fino ad un anno o con l´ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 euro. Alla stessa pena è soggetto anche chi abbandona un animale domestico o comunque che abbia acquisito abitudini della cattività.
Il reato, previsto dall´art. 727 CP come modificato dalla legge 20.7.2004 n. 189, si configura solo quando la condotta di detenzione incompatibile provoca gravi sofferenze all´animale.
Trattandosi di una contravvenzione, per aversi il reato non è necessario che l´azione sia dolosa ma è sufficiente che il comportamento incompatibile con le caratteristiche dell´animale sia dovuto a semplice colpa cioè, negligenza, imperizia o violazione di norme o regolamenti diretti a prevenire il verificarsi degli eventi che costituiscono reato. Ciò significa che, ogni violazione di norme dettate dal regolamento n. 1/2005/CE a tutela del benessere degli animali dalla quale derivi una grave sofferenza per l´animale trasportato, può configurare il reato di cui all´art. 727 CP.
Gli animali maltrattati, se necessario, devono essere sequestrati ai sensi dell´art. 321 CPP per impedire l´ulteriore prosecuzione della condotta che produce all´animale sofferenza.

Reato di uccisione o danneggiamento di animali altrui

Chiunque, senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito secondo l´art. 638 CP che, per prevede la pena reclusione fino a un anno o la multa fino a 309,00 euro. In ogni caso, è fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato.
Trattandosi di un delitto, occorre che il comportamento sia doloso e cioè occorre dimostrare che il responsabile aveva l´intenzione di uccidere o deteriorare gli animali altrui. Non è, invece, sufficiente che la morte o le lesioni sano prodotte da colpa cioè per negligenza, imperizia o per violazione di norme poste a protezione degli animali stessi.
Per poterlo punire occorre, di norma, la querela della persona offesa. Tuttavia, la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d´ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Gli animali maltrattati, ne necessario, devono essere sequestrati ai sensi dell´art. 321 CPP per impedire l´ulteriore prosecuzione della condotta che produce loro sofferenza.

Altri reati non realizzabili nell´attività di trasporto degli animali

Nell´attività di trasporto degli animali soggetta alla disciplina del regolamento n. 1/2005/CE, non trovano applicazione le disposizioni relative ai delitti contro il sentimento per gli animali di cui al Titolo IX bis CP.

ALTRE VIOLAZIONI PREVISTE DAL DLG N. 151/2007

Oltre alle violazioni delle disposizioni soprarichiamate, che riguardano i documenti, l´idoneità dei veicoli e le modalità di trasporto, il DLG n. 151/2007 punisce altri comportamenti che sono in contrasto con le disposizioni del regolamento n. 1/2005/CE.

Omessa designazione del responsabile del viaggio

Il trasportatore che omette di designare il responsabile del trasporto (se questo non è eseguito direttamente) è soggetto alla sanzione di cui all´art. 11 DLG n. 151/2007.
Per queste violazioni, di cui risponde solo il trasportatore, non sono previste sanzioni accessorie né è prevista la responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie a carico di altri soggetti diversi dal trasportare. Il conducente, se persona diversa dal trasportatore, non risponde mai della violazione.

Mancato rispetto delle prescrizioni da parte degli allevatori per brevi viaggi o di transumanza

L´allevatore che, nell´effettuazione di un trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o altri veicoli propri per una distanza inferiore a 50 km dal luogo di partenza, non rispetta le disposizioni relative alle condizioni generali di trasporto fissate dall´art. 3 del regolamento n. 1/2005/CE (84), è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all´art. 7, c. 8, DLG n. 151/2007.
Alla stesa sanzione è soggetto allevatore che viola le indicate prescrizioni nell´effettuazione di un trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o altri veicoli propri per esigenze di transumanza stagionale.
Le sanzioni di cui sopra si applicano solo nel caso in cui il trasporto sia effettuato dagli allevatori per i propri animali per i viaggi sopraindicati. Se, invece, il trasporto è effettuato da trasportatori per conto terzi o da allevatori con animali non propri ovvero con distanze e finalità diverse si applicano le altre sanzioni previste per le violazioni corrispondenti dal DLG n. 151/2007 (86).
Per queste violazioni non sono previste sanzioni accessorie né è prevista la responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie a carico di altri soggetti diversi dall´allevatore. Il conducente, se persona diversa dall´allevatore, non risponde mai della violazione.

Inadempimento dell´obbligo di fornire informazioni o esibire documenti

Il soggetto al quale è stato consegnato o notificato dall´autorità di controllo l´invito a fornire informazioni o ad esibire documenti che non vi provvede, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nell´invito stesso, è punito con le sanzioni amministrative di cui all´art. 11, c. 3, DLG n. 151/2007.
L´applicazione di questa sanzione non esclude l´applicazione di altre sanzioni previste dl DLG n. 151/2007 nel caso in cui sia accertata la mancanza p l´irregolarità dei documenti richiesti o l´irregolarità del trasporto di cui erano state chieste informazioni.

Inadempimento delle prescrizioni imposte per interventi d´emergenza

Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall´autorità competente allo scopo di consentire l´adozione di provvedimenti d´emergenza a tutela del benessere degli animali è punito con le sanzioni amministrative di cui all´art. 10, c. 4, DLG n. 151/2007 (88).
Alla stessa sanzione è soggetto chiunque:
• omette in tutto o in parte l´esatto adempimento delle prescrizioni;
• ritarda in tutto o in parte la loro realizzazione.

Presupposto per l´applicazione della sanzione è la presenza di un provvedimento che impone ad uno o a più soggetti l´adempimento di misure d´emergenza a tutela degli animali. Destinatari della sanzione sono i soggetti indicati nel provvedimento che erano tenuti all´adempimento (a seconda dei casi e del contenuto del provvedimento, il trasportatore, l´organizzatore, il detentore, il conducente o il guardiano).

VIOLAZIONI PREVISTE DA ALTRE NORME

Per i casi di trasporto animali non ricadenti nell´ambito di applicazione del regolamento n. 1/2005/CE sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, si continua ad applicare - quando possibile - il vigente Regolamento di polizia veterinaria (DPR n. 320/1954) ed il relativo regime sanzionatorio (89). In particolare, sono sottoposti alle sanzioni amministrative di cui dell´art. 6 DLG n. 218/1988:
• mancanza di dichiarazione di provenienza,
• mancanza di autorizzazione sanitaria del veicolo per viaggi di breve durata,
• mancata pulizia del veicolo,
• spostamento di animali senza marchio auricolare.

Si ricorda infine la legge 4.11.2010, n. 201 che, ratificando la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (cani e gatti), ha previsto specifiche sanzioni .

Mancanza di dichiarazione di provenienza

Chiunque effettua il trasporto di animali senza avere a bordo del veicolo la dichiarazione di provenienza (modello 4 v. art. 31 DPR n. 320/1954) è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie dell´art. 6 DLG n. 218/1988. Alla stessa sanzione è soggetto chi:
• ha una dichiarazione di provenienza compilata in modo incompleto;
• trasporta animali diversi rispetto a quanto riportato nella dichiarazione di provenienza.

Destinatario delle sanzioni è il conducente del veicolo mentre il trasportatore, salvo il caso di concorso, è obbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria.
Le sanzioni sono applicabili solo nel caso di trasporti nazionali non sottoposti alla normativa del regolamento n. 1/2005/CE. Per i trasporti sottoposti al regolamento n. 1/2005/CE si applicano le sanzioni dell´art. 5, cc. 1 e 2, DLG n. 151/2007.

Mancanza di autorizzazione sanitaria del veicolo per viaggi di breve durata

La mancanza dell´autorizzazione sanitaria dell´automezzo, richiesta nel caso di trasporti della durata inferiore ad otto ore è punita con le sanzioni dell´art. 6 legge n. 218/1988.
La stessa sanzione si applica anche a chi trasporta animali diversi da quelli per l´autorizzazione era stata rilasciata ovvero con autorizzazione scaduta di validità.
La sanzione si applica solo in caso di trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile effettuato a mezzo di autoveicoli, sia per conto proprio che per conto di terzi.
Destinatario della sanzione per le violazioni sopraindicate è il conducente; il trasportatore, se persona diversa, è obbligato in solido con il conducente.
Per viaggi di durata superiore trovano applicazione le sanzioni del DLG n. 151/2007 che prevalgono sulla presente.

Mancata pulizia del veicolo

Chiunque circola con un veicolo scarico che ha trasportato animali senza che lo stesso sia stato disinfettato (v. art. 64 DPR n. 320/1954) è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie dell´art. 6 DLG n. 218/1988.
Alla stessa sanzione è soggetto chi trasporta gabbie o ceste che hanno contenuto animali vivi senza averle opportunamente disinfettate.
Destinatario delle sanzioni soprarichiamate è il conducente del veicolo che circola scarico; il trasportatore è obbligato in solido. Le sanzioni sono applicabili solo nel caso di trasporti nazionali non sottoposti alla normativa del regolamento n. 1/2005/CE. Per i trasporti sottoposti al regolamento n. 1/2005/CE si applicano le sanzioni dell´art. 7, c. 2, DLG n. 151/2007.

Spostamento di animali senza marchio auricolare

Il trasporto di animali della specie ovina, bufalina e caprina sprovvisti di marchio auricolare di identificazione (v. art. 11 DPR n. 317/1996) è punito dall´art. 6 DLG n. 218/1988.
Destinatario della sanzione è il conducente; il trasportatore è obbligato in solido.

Violazione delle norme sulla protezione degli animali da compagnia

La violazione delle norme sulla protezione degli animali da compagnia è sanzionata dalla legge n. 201/2010 che prevede sostanzialmente due illeciti, uno di carattere penale (traffico illecito di animali) e l´altro di carattere amministrativo (introduzione illecita), dove il traffico si distingue dall´introduzione per le finalità di profitto che lo caratterizzano.
In particolare è reato, al fine di procurare un profitto a sé o ad altri:
• introdurre nel territorio nazionale reiteratamente o tramite attività organizzate, animali da compagnia (cani e gatti) privi di:
- sistemi per l´identificazione individuale,
- certificazione sanitaria,
- passaporto individuale (se richiesto);
• trasportare, cedere o ricevere a qualunque titolo animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale privi della suddetta documentazione.

È soggetto invece a sanzioni amministrative (salvo che il fatto costituisca reato)
• chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia
- privi di sistemi per l´identificazione individuale (119),
- in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;
• chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, gli animali così introdotti nel territorio nazionale.

Per le violazioni amministrative commesse con un veicolo immatricolato all´estero si applicano le disposizioni dell´art. 207 CDS e, nel caso di fermo del veicolo ai sensi dello stesso articolo, gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

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