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Quando si tratta di verbale redatto dalla Polizia Stradale, deve essere evocato in giudizio il Ministero dell´Interno, in persona del Ministro in carica, e non la Prefettura

18-04-2010 - Giurisprudenza di Merito
Premesso
che ...... propose ricorso, ai sensi dell´articolo 204 bis del codice della strada, avverso verbale di accertamento di violazione dell´articolo 142 , comma 9, del codice della strada, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di ..;
che l´adito Giudice di pace di .., instaurato il contraddittorio con la Prefettura di .., ha respinto il ricorso;
che l´opponente ha proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l´amministrazione intimata.

Motivi della decisione
che l´impugnata sentenza va annullata indipendentemente dai motivi di ricorso, in quanto il giudizio di merito - nel quale la questione non è stata rilevata dal giudice nè eccepita dalla parte allora resistente e non ha, quindi, formato oggetto di trattazione e decisione - è stato ab origine invalidamente promosso nei confronti della Prefettura di .., priva di legittimazione passiva;
che se è vero, infatti, che, in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, può essere proposto ricorso giurisdizionale già avverso il verbale di accertamento, non è, tuttavia, men vero che, in tal caso, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i Corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i Corpi statuali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione, e in particolare: per la Polizia Municipale, il Comune in persona del Sindaco; per i Carabinieri, il Ministero della Difesa ed, in alternativa, il Ministero dell´Interno, al quale l´articolo 11 del codice della strada, attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi Ministri; per la Polizia Stradale, il medesimo Ministero dell´Interno, ecc. (e pluribus, Cass. 1.4.04 n. 6364, 4.4.01 n. 4928, 3.12.01 n. 15245, 15.11.01 n. 14319); che pertanto nel caso in esame, relativo a verbale redatto dalla Polizia Stradale, doveva essere evocato in giudizio il Ministero dell´Interno, in persona del Ministro in carica, e non la Prefettura di ..;
che detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d´ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d´ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che sulla stessa non siasi precedentemente formato il giudicato, come non s´è formato appunto nella specie, onde resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte ed, in caso affermativo, in quali termini (e pluribus, recentemente, Cass. 22.12.03 n. 19625, 14.3.02 n. 3756, 25.5.01 n. 226 SS.UU., 26.1.01 n. 1114, 21.3.00 n. 3299, 30.1.98 n. 944, 14.10.97 n. 10022);
che l´errore nell´identificazione del soggetto passivo doveva essere rilevato d´ufficio dal giudice di primo grado, in sede d´ordinario dovuto controllo, in limine litis, della regolare costituzione del contraddittorio; che la violazione dell´articolo 101 del codice di procedura civile, comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull´impugnata sentenza;
che nella specie neppure ricorrono possibili ipotesi di sanatoria del vizio originario di costituzione del contraddittorio quali ravvisati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella recente sentenza 14.2.06 n. 3117: il giudice a quo non ha, infatti, ravvisato l´irregolarità e non ha disposto la rinnovazione della notifica dell´atto introduttivo al legittimo contraddittore; nel giudizio di merito l´Amministrazione non si è costituita a mezzo dell´Avvocatura dello Stato, unica abilitata a difenderla ed a determinare la sanatoria dell´irregolarità omettendo di sollevare contestazioni al riguardo;
neppure nella presente fase di legittimità l´Avvocatura si è costituita con il medesimo effetto; che il giudizio di merito è, dunque, nullo, secondo la recente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 6.10.06 n. 21624), per mancata costituzione del contraddittorio, e ciò implica la nullità della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice a quo, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui all´articolo 23, legge n. 689 del 1981, ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso al competente Ministero dell´Interno, in persona del Ministro in carica, presso l´Avvocatura Distrettuale dello Stato;
che sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia al Giudice di pace di .. e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Fonte: Corte di Cassazione Civile sez.II 22/2/2010 n. 4154

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