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Protezione degli animali da compagnia

17-12-2010 11:21 - L´Analisi
Sempre con la considerazione che non trattasi di materia che riguardi essenzialmente il commercio, ritengo opportuno parlare della normativa che riguarda la materia in oggetto in quanto nell´ambito del nostro lavoro capita di trovarci di fronte a queste problematiche ed a cui io personalmente sono particolarmente sensibile.

E´ entrata in vigore la Legge 201/2010 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche´ norme di adeguamento dell´ordinamento interno" che in particolare tratta il traffico illecito e l´importazione illecita degli animali da compagnia.

Innanzi tutto è bene specificare che la norma fa riferimento all´allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 che include unicamente i cani ed i gatti, pertanto le disposizioni della legge fanno richiamo solo a queste specie.

Con lo scopo di disincentivare il maltrattamento degli animali, sono state apportate delle modifiche a taluni articoli del codice penale che erano state introdotte la Legge 20 luglio 2004 n° 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" apportando le seguenti modificazioni:
a) all´articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;
b) all´articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

Nel contempo, al fine di contrastare il traffico illecito dei cani e dei gatti sono state stabilite delle sanzioni che vanno a punire chiunque al fine di procurare a se´ o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita´ organizzate, introduce nel territorio cani e gatti, privi di sistemi per l´identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e´ punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

La stessa pena applica altresi´ a chiunque, al fine di procurare a se´ o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo cani e gatti, introdotti nel territorio nazionale in violazione di cui sopra. La pena e´ aumentata se gli animali hanno un´eta´ accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Gli animali che evidentemente devono essere sequestrati per la successiva eventuale confisca possono essere affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

Tali animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati.

Viene anche trattata l´introduzione, fuori dai casi di cui sopra, nel territorio nazionale degli animali da compagnia già citati, che sia privi di sistemi per l´identificazione individuale, prevedendo una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto e da euro 500 a 1000 per chiunque introduce animali da compagnia in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente o chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale e´ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

Viene anche prevista una maggiore sanzione se gli animali di cui sopra hanno un´eta´ accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Oltre alle sanzioni accessorie, per le quali si rimanda ad una più accurata lettura della normativa in menzione, una importante indicazione viene prevista dall´art. 7 comma 2^ il quale prevede che quando si accerti una delle violazioni amministrative di cui sopra, commesse utilizzando un veicolo immatricolato all´estero, si applicano le disposizioni dell´articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero il pagamento immediato nelle mani dell´agente con le ulteriori disposizioni previste dalla legge in materia.

In allegato il report con le sanzioni previste dalla nuova legge.


Fonte: Mario Emanuelli, Ufficiale Annonaria PL Milano
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