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Proroga del termine di cui all´articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l´istituzione del sistema di controllo della tracciabilita´ dei rifiuti

23-07-2011 00:19 - L´Analisi
IL MINISTRO DELL´AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche´ proroga di termini» e, in particolare, l´art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita´ dei rifiuti, ai sensi dell´art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell´art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita´ dei rifiuti, ai sensi dell´art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell´art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita´ dei rifiuti, ai sensi dell´art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell´art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 13 luglio 2010, n. 161;
Visto il decreto del Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l´istituzione del sistema di controllo della tracciabilita´ dei rifiuti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010, n. 302;
Visto il decreto del Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita´ dei rifiuti, ai sensi dell´art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell´art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 e´ stato dato avvio al Sistema di controllo della tracciabilita´ dei rifiuti (SISTRI);
Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;
Considerato che l´art. 28, comma 2, del decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, prevede l´obbligo per i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto di adempiere, fino al 31 maggio 2011, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all´art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire ai soggetti obbligati di far fronte alle rispettive differenziate esigenze di adeguamento operativo necessarie a garantire la piena funzionalita´ del sistema della tracciabilita´ SISTRI, con tempistiche proporzionate e graduate;
Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine di cui all´art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all´iscrizione al SISTRI sono tenuti all´osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine di cui all´art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall´art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e´ prorogato al 1° settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all´art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno piu´ di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all´art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno piu´ di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantita´ annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti di cui all´art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
2. Il termine di cui all´art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall´art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e´ prorogato al 1° ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all´art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all´art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.
3. Il termine di cui all´art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall´art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e´ prorogato al 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all´art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all´art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.
4. Il termine di cui all´art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall´art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e´ prorogato al 1° dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all´art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all´art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti; c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantita´ annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.
5. Il termine di cui all´art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall´art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e´ prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all´art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.
6. Il termine di cui all´art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall´art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e´ prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all´art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonche´ per i soggetti di cui all´art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
7 . Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e´ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: Decreto Ministero dell´ambiente e tutela del territorio e del mare 26/5/2011 (G.U. 30/5/2011 n. 124)

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