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Possesso di semi di canapa non aventi contenuto stupefacente - induzione ex art. 82 d.p.r. n. 309/1990

02-09-2010 - Giurisprudenza di Merito
E´ vero che il mero possesso di semi di canapa, non aventi contenuto stupefacente, non integra alcun reato, contemplato dalla legge (v. Cass., sez. IV, 4 dicembre 2008, Zago), ma essi però possono rivestire, in correlazione alle altre cose sequestrate (in particolare, opuscoli illustrativi delle modalità di coltivazione di piante di cannabis), prova dell´attività di induzione ex art. 82 d.p.r. n. 309/1990.

FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani rigettava l´opposizione di P. M. contro il rigetto da parte del pubblico ministero in sede della richiesta di restituzione di semi di canapa sequestrati al medesimo in data 25 settembre 2008 a fini probatori in relazione al reato di cui all´art. 82 d.p.r. n. 309 del 1990 (in Ruvo di Puglia, il 25 settembre 2008).
Rilevava il G.i.p. che i semi in questione, unitamente al resto del materiale sequestrato nel negozio del M., costituito essenzialmente da opuscoli, prodotti per il fumo, accessori per la coltivazione e altro, dovevano ritenersi rilevanti ai fini della prova del reato ipotizzato, così come già affermato dal Tribunale del riesame di Bari con ordinanza in data 16 ottobre 2008.
Ricorre per cassazione il M. di persona, denunciando con due motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione, osservando, in primo luogo, che erroneamente il Tribunale non aveva preso in considerazione l´ordinanza del Tribunale del riesame di Ferrara che, in caso del tutto analogo, che pure lo coinvolgeva come indagato, aveva accolto la sua domanda di restituzione di semi di canapa a suo tempo sequestratigli,e, inoltre, che la mera messa in vendita di semi di canapa e di altri oggetti funzionali alla coltivazione non integrava il reato di istigazione all´uso illecito di sostanze stupefacenti, trattandosi di condotta meramente preparatoria alla coltivazione.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
E´ vero che il mero possesso di semi di canapa, non aventi contenuto stupefacente, non integra alcun reato, contemplato dalla legge (v. Cass., sez. IV, 4 dicembre 2008, Zago), ma essi però possono rivestire, in correlazione alle altre cose sequestrate (in particolare, opuscoli illustrativi delle modalità di coltivazione di piante di cannabis, prova dell´attività di induzione ex art. 82 d.p.r. n. 309 del 1990 (v. fra le tante Cass., sez. VI, 24 settembre 2009, Barsotti; Cass., sez. IV, 20 maggio 2009, Pesce; Id., 20 maggio 2009, Malerba; Id., 23 marzo 2004, D´Angelo); e ciò è stato legittimamente ritenuto nell´ordinanza impugnata.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: Corte di Cassazione Penale sez.VI 6/7/2010 n. 25798

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