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Obbligo per i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza che proseguano la propria attività oltre le ore 24 di avere un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico e l´esposizione delle tabelle

13-11-2010 19:26 - L´Analisi
In data odierna, 13 novembre 2010, entrano in vigore le ultime disposizioni introdotte all´art. 6 del D.L. 117/2007, già convertito in legge dalla L. 160/2007, dalla Legge 120/2010 pubblicata sulla G.U. n° 175 del 29 luglio 2010 ed in vigore dal 13 agosto 2010.

Tali disposizioni prevedono l´obbligo per i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell´articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita´, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche´ chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni (art. 6 comma 2^ del D.L. 117/2007), che proseguano la propria attivita´ oltre le ore 24, di avere presso almeno un´uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita´ alla guida dopo l´assunzione di alcool.

Devono altresi´ esporre all´entrata, all´interno e all´uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell´aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.


Fonte: Mario Emanuelli, Ufficiale Annonaria PL Milano
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