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Non è possibile affidare a privati le attività di accertamento delle violazioni a mezzo di apparecchi elettronici di controllo ed altro

22-03-2010 - Giurisprudenza di Merito
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25.9 - 5.10.2009 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava - tra l´altro - il sequestro delle apparecchiature autovelox di proprietà della ditta omissis ed in uso, a seguito di aggiudicazione di gara d´appalto, ai Comuni di Pa. e Pi., in ordine al reato ex art. 323 c.p..
La vicenda si inseriva in un´indagine avente per oggetto gli appalti per l´installazione ed uso di apparecchi autovelox nei territori comunali, il cui valore era stato determinato con una percentuale sugli incassi delle future infrazioni rilevate.
Secondo il Tribunale:
- titolari del potere di accertamento delle infrazioni stradali erano solo i soggetti pubblici indicati nel codice della strada, con funzioni non delegabili;
- momento decisivo dell´accertamento era quello del rilievo fotografico, cui doveva necessariamente presenziare uno dei soggetti indicati dall´art. 12 CdS;
- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono a destinazione vincolata (ex art. 208 CdS) e nel caso di accertamento dall´organo di polizia territoriale per il 50% vincolati dalle finalità indicate dalla norma;
- "ragionevolmente dubbio" di irregolarità del procedimento amministrativo vi sarebbe invece nel coinvolgimento del soggetto privato nella fase dell´accertamento dell´infrazione e nella percezione degli utili;
- sarebbe irrilevante che il sistema consentisse il servizio con copertura certa delle spese, rilevando solo la impossibilità di esternalizzare il servizio (con mero controllo ex post della polizia municipale) e l´inosservanza dell´onere di determinazione preventiva del valore dell´appalto a seguito di istruttoria adeguata (per giustificare il diverso sistema di pubblicità e selezione);
-la determinazione del corrispettivo con la mera sommatoria algebrica degli incassi, già per legge vincolati al 50%, violerebbe per sé la disciplina generale degli appalti pubblici, non consentendo un´effettiva comparazione tra interesse pubblico e privato e determinando ridotte aspettative di imparzialità, e comunque integrerebbe violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. 157/1995, 28 e 29 d.lgs. 163/2000.
Da qui il fumus allo stato della procedura di mera apparenza di legittimità delle procedure seguite per l´affidamento del servizio e quindi del reato ex art. 323 c.p.
2. Ricorre per cassazione il sig. TO. ST., legale rappresentante della S., denunciando violazione di legge perché, rispetto all´assunto dei Giudici della cautela di mancata predeterminazione del valore dell´appalto e di omessa precedente istruttoria:
- nel caso dei due Comuni, i bandi di gara avrebbero in realtà risposto alle esigenze della disciplina in materia di appalto, il preventivo valore essendo stato determinato con riferimento alle prevedibili infrazioni annue - con specifica indicazione per il Comune di Pa. di un importo presumibile di 90.000 euro per la durata di tre anni, sotto la soglia comunitaria, e per quello di Pi. Ma. in due milioni di euro oltre iva per cinque anni - unitamente alla percentuale da retrocedere alla ditta sulle infrazioni effettivamente riscosse;
- quanto alle modalità di accertamento delle infrazioni, i verbali - sottoscritti anche da agente di polizia municipale - avrebbero dato conto della regolarità tecnica del privato operatore costituiva elemento di più sicura garanzia;
- in ogni caso, la mancata indicazione della predeterminazione del valore dell´appalto costituirebbe violazione di legge inidonea a determinare il rapporto di pertinenzialità con il mantenimento del vincolo cautelare reale sugli autovelox.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
In ordine al fumus del delitto di abuso d´ufficio si deve infatti osservare che:
- l´accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività previste dall´art. 11 lett. a Codice della Strada e quindi costituisce servizio di polizia stradale, non delegabile a terzi;
- le apparecchiature eventualmente utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite direttamente da parte degli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità (art. 345.4 Reg. CdS);
- le spese afferenti l´eventuale noleggio delle apparecchiature rientrano tra le "spese di accertamento" (art. 201.4 CdS), e la loro disciplina non può che essere quella propria connessa alla natura di tali spese;
- il parametro per la loro quantificazione - del tutto idoneo a consentire la quantificazione anche dell´importo per un eventuale appalto, nel caso di noleggio degli strumenti e di servizi accessori connessi alla peculiare tipologia di strumento, ovviamente diversi dalla fase di accertamento riservata, come visto, in via esclusiva all´organo di polizia stradale - è agevolmente individuabile dal costo/giornaliero connesso all´installazione, manutenzione, servizio accessorio;
- in particolare tale costo è all´evidenza uguale per qualsiasi operazione, giacché l´entità della sanzione propria della singola infrazione eventualmente accertata è parametro del tutto non pertinente, estraneo ed irrilevante, quanto alla spesa sostenuta per ogni singola operazione: la "quantità" dell´importo di appalto è il costo del servizio, a prescindere dal numero e dalla "qualità" delle infrazioni poi eventualmente accertate utilizzando quel servizio;
- da ciò si evince che esiste un costo di accertamento (nel senso onnicomprensivo prima indicato) quantificabile a prescindere del tutto dal tipo di infrazione accertata e che il parametro dell´entità della sanzione quale modalità di determinazione del corrispettivo - e pertanto come base di un appalto connesso all´utilizzazione delle apparecchiature strumentali - è incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di accertamento;
- il richiamo all´"alea" contrattuale è pertanto improprio;
- tenuto infine conto delle finalità preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato, della disciplina sanzionatoria, il parametro di retribuzione/corrispettivo differenziato secondo l´entità della sanzione è contrario ai principi indicati dall´art. 97 Cost..
In ordine alla pertinenzialità tra l´ipotesi di reato ex art. 323 c.p. e l´utilizzo degli strumenti di rilevazione di infrazioni, le considerazioni di cui al punto a) dell´ultimo paragrafo dell´ordinanza impugnata si sottraggono all´apodittica censura, di merito, del ricorrente, non costituendo vizio di motivazione omessa o apparente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: Corte di Cassazione Penale sez.VI 17/3/2010 n. 10620

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