22 Maggio 2012

menu di scelta rapida



Contenuti

In Bacheca
percorso: home > In Bacheca > Modificato il 1° comma Art. 7 D.L. 70/2011

Modificato il 1° comma Art. 7 D.L. 70/2011

18-12-2011 00:35 - L´Analisi
Gent.li colleghi,

una norma che aveva che aveva causato non pochi dubbi sull´operato delle forze dell´ordine, in relazione ai controlli da operare presso le attività commerciali, era riferito all´applicazione del comma 1° dell´articolo 7 del d.L 70 2011, convertito nella legge 12 luglio 2011 n° 106, il quale stabiliva che, "esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d´accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese".
Con la chiara intenzione di non fare effettuare ripetuti controlli da tale forza di Polizia Tributaria (in tal senso mi sembra chè già la forza di polizia in menzione operasse con una programmazione ragionata), veniva individuato un tempo massimo per i controlli addirittura prevedendo azioni disciplinari nei confronti degli ufficiali ed agenti e perlomeno correttamente indicando che i controlli dovevano essere espletati in borghese.

Ma la normativa sopra indicata non dava queste indicazioni solo alla Guardia di Finanza, ma estendeva questo concetto anche agli altri organi di vigilanza poiché all´art. 7 del D.L. 70/2011, al comma 2° e seguenti veniva indicato che "

2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall´Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell´articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. ((Il coordinamento degli accessi e´ affidato al comune, che puo´ avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all´attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell´ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente)).

3) gli accessi sono svolti nell´osservanza del principio della contestualita´ e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;.

4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito
disciplinare;

Da una lettura di questi tre commi effettivamente poteva apparire che i controlli di natura commerciale, con un intervallo inferiore al semestre, non sarebbero stati ammessi ed addirittura potevano comportare addebito disciplinare.

Meno male che il successivo comma 5° recitava che "le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicavano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo ((9 aprile 2008, n. 81)), nonche´ a quelli funzionali alla tutela dell´igiene pubblica, della pubblica incolumita´, dell´ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicavano altresi´ ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessita´ ed urgenza", pertanto i controlli che veniva effettuati per il rispetto della salute, non apparivano che venissero limitati e cosi quelli effettuati per la verifica della tutela dei luoghi di lavoro.

Non si applicavano anche a quelli motivati con ragioni di necessità ed urgenza, che si presume possano essere quelli riferiti anche ai reclami e probabilmente, in considerazione che il coordinamento degli "accessi" è affidato al comune, si presumeva che lo stesso poteva essere, da una parte previsto da controlli demandati dai settori comunali e dall´altro anche dal Comandante del Corpo ovvero dai responsabili dei vari servizi.

Fortunatamente l´art. 11 comma 7° del D.L. 201/2011 ha modificato il 1° comma del sopra citato art. 7 del D.L. 70/2011 che infatti attualmente recita: esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d´accesso da parte di qualsiasi autorita´ competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell´attivita´ di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;

Pertanto è scomparsa per la Guardia di Finanza non solo l´intervallo tra un controllo e l´altro ed il limite dei 15 giorni per il controllo stesso, mantenendo l´obbligo di effettuare se possibile i controlli in borghese ma soprattutto l´antipatica disposizione sui provvedimenti disciplinari a chi non si atteneva alla norma. Mantenendo invece la programmazione onde impedire sovrapposizioni e duplicazioni delle attività di controllo.

Per gli altri organi di vigilanza, pur mantenendo in vita il comma 2° dell´art. 7, sono stati invece abrogati i commi 3° e 4°, eliminando anche per questi organi, tra i quali le polizie locali, l´obbligo dell´intervallo dei 6 mesi ed i provvedimenti disciplinari che avevano sortito timori di sanzioni peraltro ingiuste.

Al momento il decreto legge in menzione è in fase di conversione in legge ma non penso che vi saranno variazioni significative in tal senso


Fonte: M. Emanuelli - Ufficiale Polizia Annonaria Milano

ASSOCIAZIONE FOXPOL
Sede Legale Via Venezia 30 - 20090 - Pieve Emanuele (Milano)
C.F 97497880159
Tel. +39.334.88.54.199 Fax 02.40.70.80.11
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE
Riconosciuta con Decreto Provincia di Milano n.177/2009 del 07/01/2010 Reg. Prov.le APS n.174 - R.G. 73/2010
Iscritta Albo Formatori Istituto Regionale lombardo di Formazione per l´Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)
Insignita dalla Commissione Europea della "Carta Europea della Sicurezza Stradale"