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Legge regionale 3/2011-Modifica alla L.R. 6/2010 Testo Unico leggi regionali in materia di commercio

08-03-2011 17:51 - L´Analisi
Gentili colleghi,

è stata pubblicata sul B.U.R.L. del 25 febbraio 2011, la Legge Regionale 21 febbraio 2011 n° 3, "Interventi normativi per l´attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011", al cui art. 23 sono state apportate delle modifiche alla Legge regionale 2 febbraio 2010 n° 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Commercio", che entrerà in vigore il 12 marzo 2011.

Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche, la norma ha previsto la possibilità anche per le società di capitali di condurre le attività in menzione e la possibilità di richiedere l´autorizzazione per il commercio itinerante, anche in fase di subingresso, al comune ove si intende avviare l´attività. Questo passaggio non limita il commercio ma anzi forse potrebbe creare delle problematiche in quanto teoricamente l´esercente potrebbe illegittimamente chiedere più autorizzazioni in diversi comuni della penisola. Tanto che la regione con delibera 001062 del 22.10.2010, aveva già indicato che al medesimo soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione itinerante nel territorio lombardo, con l´obbligo della comunicazione preventiva alla Direzione Generale competente, in attesa di un sistema informativo regionale.

Le vere novità consistono soprattutto nella indicazione, incui sono state definite nelle "Attrezzature": i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all´esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci, comprendendo evidentemente gli autonegozi ed i vari furgoncini che rivendono tipicamente frutta ed in particolare piante, che letteralmente invadono varie zone della città, anche e soprattutto quelle centrali oppure soggette alle limitazioni del Sindaco, non tralasciando gli operatori commerciali su aree pubbliche che, pure autorizzati per il commercio itinerante, muniti di banchi od altri enti, operano in aree vietate o soggette a limitazioni.

Unitamente a detta cambiamento è stato modificato anche l´art. 27-comma 6° del testo unico sul commercio (Chiunque commette l´infrazione di cui al comma 2, lettera b), o viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l´esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, o esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall´autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce) che prevede, oltre alla sanzione amministrativa (P.M.R. Euro 1000), la confisca delle attrezzature e delle merci.

E´ evidente che la contestuale modifica delle norme di cui sopra consentirà una maggiore incisività sul fenomeno innanzi citato, intervenendo direttamente sull´attrezzature utilizzata, ben anche sui veicoli quando siano funzionali all´esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci, sequestrando sia questi che la merce oggetto di vendita.

E´ stata anche prevista la sanzione della confisca delle attrezzature e delle merci per gli operatori che non si muniscono della carta di esercizio e dell´attestazione inerente gli obblighi amministrativi, assistenziali e previdenziali.

Si ritiene opportuno evidenziare che non è stato oggetto di modifica l´art. 112 della L.R. 6/2010 che prevede la sanzione da euro 500 a 3000 "Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orari per il commercio su aree pubbliche", pertanto appare condivisibile e forse meritevole di approfondimento, che l´eventuale inosservanza agli orari stabiliti dal Sindaco, in relazione al precedente art. 111 della stessa L.R., non siano soggette alla sanzione della confisca delle attrezzature e delle merci, anche se comunque, per quanto attiene gli autonegozi che operano oltre le ore 24.00 (art. 111) dopo trenta minuti dallo scadere delle due ore consentite per lo svolgimento del commercio in forma itinerante oppure nelle aree vietate, il conduttore è comunque soggetto alla sanzione di cui all´art. 27-comma 6°. (Confisca delle attrezzature e della merce).

E´ stata introdotta, modificando l´art. 33 della L.R. 6/2010, una più veloce definizione delle procedure di confisca susseguenti al sequestro operato dalla Polizia Locale.

Va anche affermato che la norma regionale si è adeguata ai principi della direttiva Bolkestein sul mercato interno (D.to L.vo 59/2010), che aveva previsto dei differenti requisiti morali e professionali per la vendita e somministrazione di alimenti, rispetto alla previdente normativa regionale, ma soprattutto prevedendo che la qualificazione professionale per la vendita valga anche per la somministrazione e viceversa.

Inoltre nell´ambito del provvedimento regionale (L.R. 3/2011) è stata anche inserita una modifica alla L.R. 13/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico) in cui è stato previsto che " Agli eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l´immagine della Lombardia si applica un regime di deroga ai limiti di rumore ai sensi del comma 3 ter, cui si conformano le autorizzazioni comunali relative a tali eventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento dello specifico evento.
3 ter. Le autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di rumore relative agli eventi di cui al comma 3 bis si conformano ai seguenti criteri:

a) fatte comunque salve le esigenze di tutela della salute della popolazione esposta al rumore, le limitazioni all´orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti nell´autorizzazione non devono pregiudicare lo svolgimento dell´evento e la sua compiuta espressione nelle dimensioni artistica, culturale e sociale;

b) il provvedimento di autorizzazione motiva le limitazioni all´orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti, esplicitando nel dettaglio le comprovate esigenze di tutela della salute che impongono tali limitazioni e limiti con riferimento ai valori guida fissati dagli organismi scientifici internazionali.´.

Si presume che quanto modificato possa anche riferirsi alle manifestazioni che si possono tenere presso strutture ove si svolgano manifestazioni del carattere specificato.


Fonte: M. Emanuelli - Ufficiale Annonaria e Commerciale Polizia Locale Milano

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