22 Maggio 2012

menu di scelta rapida



Contenuti

In Bacheca
percorso: home > In Bacheca > Le dichiarazioni spontanee, ancorchè non sottoscritte da chi le ha res...

Le dichiarazioni spontanee, ancorchè non sottoscritte da chi le ha rese, sono ad esso attribuite dalla fede privilegiata del pubblico ufficiale che le ha raccolte e sottoscritte

30-03-2010 - Giurisprudenza di Merito
In data 25 giugno 2006 tizio, alla guida di un autoveicolo, in condizioni di ebbrezza alcolica, mentre percorreva la strada provinciale SP..., nell´affrontare una curva volgente a sinistra, perdeva il controllo del mezzo che usciva di strada cadendo nell´alveo del canale di bonifica che fiancheggia la strada, adagiandosi capovolto sul fondo di detto canale. Nell´occorso perdeva la vita la piccola .... trasportata nella vettura, e rimasta bloccata nell´abitacolo, trasportata unitamente alla madre ...., che pure subiva lesioni.
Con sentenza in data 16 novembre 2007 il GIP del Tribunale di Venezia, in sede di giudizio abbreviato, ha ritenuto il .... responsabile del reato di omicidio colposo e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti all´aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione tenuto conto della diminuente processuale. Ha dichiarato altresì ..... responsabile della contravvenzione di cui all´articolo 186 del codice della strada, comma 2, per avere guidato l´autovettura in stato di ebbrezza alcolica e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di giorni 14 di arresto ed Euro 300,00 di ammenda, tenuto conto della diminuente processuale, oltre al pagamento delle spese processuali. Gli ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di ulteriori due mesi. Ha condannato infine .... al risarcimento del danno in favore di l....., padre della minore ....., liquidato in Euro ....., nonchè al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile liquidate in Euro .....
Contro tale decisione ha proposto appello il difensore dell´imputato.
La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 20.2.2009, confermava la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Venezia e condannava l´imputato al pagamento delle spese del grado. Contro la sentenza della Corte d´appello di Venezia il .... proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendo di voler cassare l´impugnata sentenza con o senza rinvio, in ogni caso l´annullamento della sentenza ai soli effetti civili.
All´udienza pubblica del 2/02/2010 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per:
1) violazione degli articoli 350, 191, 351 e 357 del codice penalep. in quanto il giudice di primo grado, con motivazione ripresa poi dalla Corte di Appello, lo aveva ritenuto penalmente responsabile sulla base di dichiarazioni che sarebbero state rese nell´imminenza del fatto da presunti testimoni oculari e dall´imputato personalmente.
Osserva in proposito il ricorrente che in atti non si rinveniva alcuna dichiarazione rilasciata da tali soggetti, ma solo un riferimento alle stesse da parte degli agenti operanti e che delle dichiarazioni provenienti dall´imputato, neppure sottoscritte, si aveva traccia solo nel verbale di accertamento.
Tali atti di indagine sarebbero pertanto inesistenti e comunque assolutamente inutilizzabili.
2) violazione degli articoli 538 e 539 del codice penalep. e dell´articolo 2697 del codice civile., illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente il Giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile e rimettere le parti davanti al Giudice civile ex articolo 539 del codice di procedura penale non consentendo gli elementi in atti di valutare l´entità del danno sofferto, che non può dirsi in re ipsa, stante la totale assenza di rapporti tra la vittima e la parte civile.
I proposti motivi sono palesemente infondati.
Per quanto attiene al primo motivo si osserva che il processo si è svolto con il rito abbreviato e quindi correttamente il GIP presso il Tribunale di Venezia ha valutato quanto emergeva dall´informativa della polizia giudiziaria che, arrivata sul posto, poco dopo dell´incidente, aveva appreso dalle persone presenti che il .... era alla guida dell´autovettura e di ciò aveva dato atto.
Per quanto poi riguarda la presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni dell´imputato, di cui si aveva traccia solo nel verbale di accertamento, si osserva che tale doglianza è stata proposta sia in primo che in secondo grado e disattesa dai Giudici di merito con argomentazioni assolutamente condivisibili. La circostanza che fosse l´imputato alla guida dell´autovettura al momento del sinistro risulta dal verbale di contestazione nello spazio riservato alle dichiarazioni del trasgressore, non avendo pertanto rilevanza la mancata sottoscrizione, in quanto i verbalizzanti hanno attestato che l´affermazione di cui sopra era stata fatta dal .... in loro presenza.
Per quanto poi attiene il secondo motivo, si osserva che la somma di Euro 90.000,00 liquidata a ... padre della piccola .... deceduta nell´incidente, è stata liquidata a titolo di danno morale, correttamente, come già rilevato dai Giudici della Corte di Appello, in via equitativa, essendo assolutamente irrilevanti i rapporti tra i genitori della bambina. Secondo il ricorrente la motivazione sul punto sarebbe manifestamente illogica, in quanto non terrebbe conto del fatto che la parte civile non avrebbe provato di avere subito un danno per la perdita della figlia con cui non aveva da tempo rapporti. Sul punto si osserva che la presunta manifesta illogicità della motivazione contrasta una decisione che si costruisce attraverso due motivazioni conformi.
Le decisioni sono dunque un compendio motivazionale complesso rispetto al quale non è dato di riconoscere la denunciata illogicità della motivazione. Le censure che investano la manifesta illogicità della motivazione impongono pertanto una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza nel testo scritto dei vizi denunziati. Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso del .... che manca di qualsiasi considerazione per la confermata e integrata motivazione del GIP presso il Tribunale di Venezia da parte della Corte di Appello di Venezia, costitutiva del complesso motivazionale censurato, e lungi dall´individuare difetti di risposta che costituirebbero la illogicità di motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula fatti al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.
Il ricorso proposto è dunque inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle Ammende.

Fonte: Corte di Cassazione Penale sez.IV 18/2/2010 n. 6701

ASSOCIAZIONE FOXPOL
Sede Legale Via Venezia 30 - 20090 - Pieve Emanuele (Milano)
C.F 97497880159
Tel. +39.334.88.54.199 Fax 02.40.70.80.11
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE
Riconosciuta con Decreto Provincia di Milano n.177/2009 del 07/01/2010 Reg. Prov.le APS n.174 - R.G. 73/2010
Iscritta Albo Formatori Istituto Regionale lombardo di Formazione per l´Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)
Insignita dalla Commissione Europea della "Carta Europea della Sicurezza Stradale"