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Le attività commerciali sulle autostrade

07-02-2012 07:30 - L´Analisi
Le autostrade, in quanto prive di accessi privati e con recinzioni, sono accessibili solo dalle varie porte di accesso, cioè dai caselli; occorre, in genere, pagare un pedaggio per potervi transitare e occorrono autorizzazioni dell´ente proprietario o concessionario, per svolgere una qualsiasi altra attività (comunque di assistenza dell´utente) lungo l´intero tracciato.
Quand´anche l´ente proprietario o concessionario conceda una o più autorizzazioni (senz´altro onerose), l´autorizzato dovrà comunque munirsi dei relativi titoli previsti dalle norme nazionali o dalle apposite leggi regionali o delle province autonome ed esercitare l´attività nelle aree di servizio.
Il Codice della strada afferma, infatti, che sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato ... svolgere attività commerciali. L´articolo precisa, inoltre, che le richiamate attività sono vietate sotto qualsiasi forma, ovviamente nei luoghi sopra indicati.
La categoricità del divieto di svolgere attività commerciali è assoluta su tutta la rete salvo dunque che per le aree di servizio e di parcheggio.
La norma precisa, ancora, che nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, di svolgere attività commerciali con offerta di vendita agli utenti dell´autostrada stessa.

SERVIZI NELLE APPOSITE AREE

Le attività commerciali comunemente svolte sulle autostrade sono in linea di massima:
a) somministrazione di alimenti e bevande,
b) vendita al dettaglio dei generi del settore alimentare e non alimentare,
c) vendita di giornali e riviste,
d) vendita di generi di monopolio,
e) vendita di carburanti e lubrificanti.

Le norme che regolano i servizi delle tipologie a), b), c) ed e) possono essere dettate da norme nazionali o regionali o delle province autonome mentre i servizi della tipologia d) sono dettate da norme nazionali. In estrema sintesi, tuttavia, le leggi regionali e provinciali non di discostano molto da quelle nazionali e hanno, quindi denominatori generali comuni, per quanto le leggi regionali e provinciali si differenzino, principalmente, per gli interventi di programmazione.

Somministrazione di alimenti e bevande

Sulle autostrade la somministrazione di alimenti e bevande appare come il servizio preponderante e/o principale ma esso "convive" in una stessa struttura con altri servizi come la vendita al dettaglio dei generi del settore alimentare e non alimentare, la vendita di giornali e riviste e la vendita di generi di monopolio ma, essendo diversa la normativa, occorre esaminare queste attività in modo disgiunto.
La disciplina della somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad una norma ormai datata e priva di regolamento fatta salva la potestà legislativa delle regioni e delle province autonome. Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, meglio conosciuti come pubblici esercizi, sono, in pratica, esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari nei quali la vendita degli alimenti e/o delle bevande è effettuata mettendo a disposizione, degli acquirenti, impianti od attrezzature che consentono la consumazione sul posto dei prodotti, con specifico servizio.
L´esercizio dell´attività è subordinato da parte del titolare dell´impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, ad apposita domanda, al comune competente per territorio, con la dimostrazione dei requisiti morali e professionali e al successivo rilascio dell´autorizzazione che prevede quattro tipologie.
Nessun limite o parametro è ora applicabile per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande, a maggior ragione per le attività poste nelle aree di servizio delle autostrade che, quindi, non hanno vincoli cioè sono rilasciate dal comune non appena la domanda è completa.
Il sindaco, inoltre, deve accertare l´adeguata sorvegliabilità dei locali i cui criteri sono stati individuati da decreto ministeriale mentre nessuna autorizzazione, invece, deve essere rilasciata per l´ampliamento della superficie di somministrazione.

Vendita al dettaglio dei generi del settore alimentare e non alimentare

Gli esercizi di vendita al dettaglio dei generi del settore alimentare e non alimentare situati sulle autostrade sono i classici negozi, denominati "di vicinato", cioè quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 m² nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 m² nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, come prevede apposito decreto legislativo, fatte salve le attuali competenze delle regioni e delle province autonome.
La popolazione residente è determinata dall´Istat che promuove, ogni dieci anni, apposito censimento per quanto ogni comune determini, ad ogni fine anno, il saldo della popolazione residente.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l´area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili mentre non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L´apertura di un esercizio, così come il suo trasferimento di sede o l´ampliamento della superficie fino ai limiti sopra indicati, il subingresso, l´ampliamento merceologico o la cessazione dell´attività vanno comunicati al comune competente per territorio tramite il modulo COM 1 e possono essere attivati solo dopo che siano passati trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune, con l´esclusione della cessazione dell´attività.
La normativa fornisce anche altre disposizioni che però appaiono marginali per l´attività in ambito autostradale.

Vendita di giornali e riviste

In materia di vendita di giornali e riviste coesistono la norma nazionale e quelle regionali. La norma nazionale ha esteso la vendita di giornali e riviste al di fuori dei punti esclusivi di vendita autorizzata dalla precedente legge e prevede che possono essere autorizzate all´esercizio di un punto vendita non esclusivo, fra l´altro: c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell´interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie.
La norma in vigore suddivide, infatti, i punti di vendita della stampa quotidiana e periodica come segue:
a) punti di vendita esclusivi, cioè quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti di vendita non esclusivi, cioè quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto, alla vendita di quotidiani ovvero di periodici.

L´autorizzazione per la vendita di giornali e riviste non è soggetta alla disciplina del silenzio-assenso e per quanto non previsto la norma rinvia al decreto legislativo che fissa le regole del commercio.
Recente normativa ha disposto la liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d´autore prevedendo l´aggiunta, fra l´altro, delle seguenti disposizioni:
• gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
• gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
• fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell´applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
• le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

Vendita di generi di monopolio

La norma sui monopoli di stato in commercio distingue le seguenti categorie:
• sigarette,
• sigari e sigaretti,
• tabacco da fumo trinciato,
• tabacco da fiuto e da mastico.

La vendita dei generi di monopolio può essere effettuata, fra l´altro, tramite rivendite speciali, cioè quelle attività ubicate presso particolari strutture quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, ecc.
La domanda per l´apertura di rivendite speciali va presentata su carta da bollo in qualsiasi periodo dell´anno e, una volta ottenuta la licenza di esercizio, quest´ultima deve essere tenuta sempre ostensibile all´interno della rivendita.
Merita ricordare che è stato istituito il divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, nazionale od estero (28) e che è stato disposto il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

PREZZI E ORARI

Per quanto riguarda la pubblicità dei prezzi in riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere esposto il listino dei prezzi nei due reparti (ove esistenti) mentre le attività di vendita sono, normalmente, organizzate secondo il libero servizio per cui tutti gli oggetti devono avere il prezzo esposto, rispondendo alla più recente normativa che prevede, comunque, che sia sempre indicato il prezzo di vendita al pubblico compreso quello per unità di misura. I giornali e le riviste, al pari dei libri, hanno già il prezzo imposto e stampigliato dall´editore. Per i monopoli di stato la norma prevede l´esposizione del listino prezzi.
In relazione agli orari di apertura al pubblico, per l´attività di somministrazione di alimenti e bevande, la legge nazionale ma anche quelle regionali e delle province autonome attualmente in vigore, affermano che le disposizioni sugli orari, quindi gli obblighi di rispettare apertura e chiusura dell´attività, non si applicano negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade essendo quello autostradale un servizio automobilistico aperto ventiquattro ore al giorno e tutti i giorni dell´anno, il servizio all´utente non può trovare interruzioni.
Anche per l´attività commerciale (quindi anche la vendita dei giornali e delle riviste) la normativa nazionale, ma anche quella regionale e delle province autonome, attualmente vigente, afferma che le disposizioni sugli orari non si applicano per "... gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade ...".
Per quanto riguarda i monopoli di stato l´attività quando è inserita a supporto di un´altra rispetta il suo stesso orario e, quindi, la vendita dei tabacchi non prevede interruzioni orarie o giornaliere.

VENDITA DI ALCOLICI

Si intende per:
• bevanda alcolica ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool,
• bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

Sono vietate sulle autostrade:
• la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6;
• la somministrazione di bevande superalcoliche;
• la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.

La vendita di bevande alcoliche e superalcoliche deve essere interrotta dalle ore 24 alle ore 6.
Il problema dell´uso e abuso degli alcolici, è stato affrontato su più fronti in modo particolare dagli articoli 186 e 186 bis del CDS, perché il suo uso, anzi il suo abuso, ha riflessi importanti sul comportamento e quindi sulla sicurezza stradale Vige e non solo sull´autostrada la norma prevista dal Codice penale che vieta all´esercente di un´osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, di somministrare, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un´altra infermità (38).

SANZIONI

Le violazioni che possono essere commesse in ambito autostradale con riferimento ai servizi offerti possono essere sanzionate ai sensi di varie disposizioni ma anche ai sensi del Codice della strada.
Per esaminare le sanzioni sulle varie tipologie dei servizi offerti occorre prendere in esame i vari servizi e, a parte, quelle per violazioni alle norme del CDS.

Sanzioni ai sensi di disposizioni varie relative alla somministrazione di alimenti e bevande

Le sanzioni sno suddivise in tre fattispecie:
1^ sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.098,00;
2^ sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1.032,00;
3^ sanzioni accessorie della cessazione e della sospensione dell´attività.

L´articolo sulle sanzioni è stato modificato da apposito decreto legislativo che ha previsto l´applicazione anche del TULPS.
Le sanzioni sono indicate dalla legge in sanzioni amministrative pecuniarie per le quali si applica la legge n. 689/1981.
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle possibili violazioni ricordando l´applicazione delle sanzioni accessorie.

Violazione Norma e sanzione pecuniaria
Attività di somministrazione senza possedere i requisiti professionali e/o morali Articolo 2 c. 3 e/o 4 - Articolo 10 c. 1. Pagamento in misura ridotta euro 1.032
Attività di somministrazione aperta o trasferita senza autorizzazione Articolo 3 c. 1 - Articolo 10 c. 1. Pagamento in misura ridotta euro 1.032
Attività di somministrazione con autorizzazione sospesa o revocata Articolo 3 c. 1 - Articolo 10 c. 1. Pagamento in misura ridotta euro 1.032
Attività di somministrazione in violazione di tutte le altre prescrizioni salvo quelle precedenti Articolo 3 c. 7 - Articolo 10 c. 1. Pagamento in misura ridotta euro 1.032


L´autorizzazione è revocata qualora il titolare dell´autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l´esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio del titolo abilitativo ovvero sospenda l´attività per un periodo superiore a dodici mesi, abbia perso i requisiti morali e qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell´interno.

Sanzioni ai sensi di disposizioni varie relative alla vendita al dettaglio dei generi del settore alimentare e non alimentare

In tema di sanzioni alle norme sulla vendita al dettaglio dei generi del settore alimentare e non alimentare la norma nazionale, e quelle regionali e delle province autonome esistenti, prevedono solo sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie con l´applicazione della legge n. 689/1981 disponendo che l´autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni e al quale spettano i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
In tema, di sanzioni pecuniarie non sono individuate le varie fattispecie in quanto la norma si limita ad affermare che è soggetto ad una sanzione pecuniaria:
da euro 2582.00 a euro 15.493,00 chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del decreto;
da euro 516,00 a euro 3098.00 chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del decreto.

In tema di sanzioni accessorie è previsto che il sindaco:
• possa inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, in relazione alla sanzione pecuniaria più grave, in caso di particolare gravità o di recidiva;
• ordini la chiusura di un esercizio qualora il titolare:
a) sospenda l´attività per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulti più provvisto dei requisiti morali;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;
• ordini la chiusura immediata dell´esercizio di vendita in caso di svolgimento abusivo dell´attività.

Sanzioni ai sensi del Codice della strada

Per quanto riguarda le violazioni commesse sulle autostrade in materia di attività commerciale, le sanzioni sono previste dal Codice della strada (art. 175) stesso, il quale prevede che è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria chiunque:
1) "svolga attività commerciali ... sotto qualsiasi forma ... sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli o in ogni altra pertinenza autostradale" (c. 7 lettera c);
2) "svolga attività commerciali ... sotto qualsiasi forma ... nelle aree di servizio o di parcheggio senza autorizzazione dell´ente proprietario" (c. 7 lettera c);
3) "svolga attività commerciali, con offerta di vendita agli utenti delle autostrade, nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti, anche se munito di licenza o di autorizzazione" (c. 8).

L´accertamento di una delle violazioni comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, se la vendita è effettuata con un veicolo, anche quella accessoria del fermo amministrativo del veicolo stesso per 60 giorni ed è trattenuto il documento di circolazione.
Il venditore abusivo può essere coattivamente allontanato dall´autostrada con intimazione il cui inadempimento è sanzionabile ai sensi dell´articolo 650 del Codice penale.
Diversamente da quanto previsto nella legge n. 689/1981, il Codice della strada, stabilisce un percorso del procedimento sanzionatorio diverso

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