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La responsabilità solidale sussiste sempre ove si riscontri anche l´omissione di una concreta vigilanza sul veicolo

05-01-2010 - Giurisprudenza di Merito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L´Ufficio Territoriale del Governo di Catania in persona del Prefetto pro-tempore ha impugnato per cassazione la sentenza 8.3.04 con la quale il Giudice di Pace di Adrano ha accolto l´opposizione proposta da S. F., avverso il verbale di contestazione per violazione dell´art. 193 C.d.S., commi 1 e 2, redatto il 25 aprile 2003 dagli agenti del Commissariato di quella città, con cui veniva disposto, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, anche il sequestro amministrativo del veicolo () di proprietà dell´opponente.
Ciò per difetto di legittimazione passiva del (), non ricorrendo i presupposti di cui all´art. 196 C.d.S..
L´intimato non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce parte ricorrente, in riferimento all´art. 360 c.p.c., nri. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 193 e 196 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, art. 6 e della L. n. 990 del 1969, art. 32, nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione.
Osserva che il giudice di pace ha equivocato sul reale significato del principio di solidarietà sancito dall´art. 196 C.d.S., comma 1 (disposizione analoga a quella di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1) giacchè, contrariamente a quanto statuito nella qui gravata sentenza, il () non poteva esimersi, nella consapevolezza di non essere egli stesso assicurato, dal controllare che il veicolo fosse coperto da un´assicurazione valida e vigente al momento della circolazione del medesimo.
La doglianza è fondata.
Ha osservato il giudice "a quo" che dal verbale di contestazione appariva chiaro che a commettere l´infrazione di cui all´art. 193 C.d.S., commi 1 e 2 era stato il conducente mentre il (), quale proprietario dell´auto, avrebbe dovuto risponderne ai sensi dell´art. 196 C.d.S..
Ciò in quanto la responsabilità solidale del proprietario del mezzo con cui viene commesso l´illecito presuppone in via presuntiva un suo consenso, venendo meno tale responsabilità soltanto nella ipotesi di prova da parte del predetto che l´autoveicolo sia stato posto in circolazione contro la sua volontà.
Nel caso specifico, pur essendo evidente che, viaggiando il () a bordo della propria auto quale passeggero, risultava pacifico che egli avesse acconsentito alla circolazione del proprio mezzo alla cui guida trovavasi il (), ha ritenuto il giudicante che, tenuto conto del tipo di violazione commessa e del grossolano artifizio al quale il conducente era ricorso per utilizzare l´auto pur priva di copertura assicurativa, il consenso alla circolazione dato dal proprietario risultava "viziato" a causa della riprovevole condotta del contravventore principale, tal che l´esistenza di una copertura assicurativa, sia pur contraffatta, escludeva ogni colpa del medesimo e quindi ogni sua responsabilità solidale ai sensi dell´art. 196 C.d.S..
Reputa al contrario il Collegio come, posto che lo stesso giudice di pace ha riconosciuto che la presenza del proprietario a bordo del veicolo escludeva che la circolazione dello stesso fosse avvenuta contro la sua volontà, non sia affatto condivisibile, come opportunamente dedotto dalla controricorrente Amministrazione, la costruzione del giudicante intesa a sostenere un esonero del () dal principio di solidarietà di cui all´art. 196 C.d.S. basato su un artificioso "vizio" del consenso alla circolazione derivante dalla riprovevole condotta del contravventore principale.
Invero, proprio la grossolanità dell´artificio usato dal () per simulare l´esistenza di una copertura assicurativa dell´autoveicolo di proprietà dell´attuale ricorrente (grossolanità riconosciuta espressamente dalla stesso giudice "a quo") avrebbe dovuto indurre il () ad un adeguato controllo al fine di impedire che il veicolo circolasse sprovvisto della necessaria "copertura", configurandosi pienamente a suo carico, pertanto, in difetto di "vigilanza", il principio di solidarietà con l´autore della violazione, ai sensi della più volte richiamata norma di cui all´art. 196 C.d.S., comma 1.
In accoglimento del ricorso l´impugnata sentenza va quindi cassata senza rinvio giacchè, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può decidersi nel merito con il rigetto dell´opposizione proposta dal () avverso il verbale di contestazione redatto il 25.4.03 dagli agenti dei Commissariato di Adrano.
Si reputa equo compensare tra le parti le spese dell´intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l´impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l´opposizione.
Compensa le spese dell´intero giudizio.

Fonte: Corte di Cassazione Civile sez.II 5/10/2009 n. 21253

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