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La condotta dell´utente della strada deve essere improntata alla massima prudenza, in modo da poter ovviare alle eventuali inosservanze altrui

08-04-2011 22:36 - Giurisprudenza di Merito
Il Tribunale di ... ha ritenuto R. E. responsabile del reato di cui all´art. 589 cod. pen. in relazione all´incidente stradale nel quale ha perso la vita S. F., in concorso di colpa con quest´ultimo, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato ad otto mesi di reclusione.
La Corte di appello ha confermato la sentenza riducendo la pena inflitta a quattro mesi di reclusione a seguito di giudizio di prevalenza delle attenuanti; a tale determinazione la Corte perveniva ribadendo la responsabilità del R. ma sottolineando la notevole rilevanza del concorso di colpa della persona offesa.
L´imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente concorda con la sentenza circa la ricostruzione della dinamica dell´incidente, avvenuto nel momento in cui l´autovettura del R. si accingeva a svoltare a sinistra, in corrispondenza di un incrocio, andando ad impattare con il motociclo condotto dalla vittima che proveniva dalla parte opposta. Sostiene però che la sentenza è illogica laddove da un lato riconosce che il motociclo viaggiava ad una velocità alquanto sostenuta, 75 km/h, superiore a quella consentita e comunque non adeguata alle condizioni del luogo dove, a causa di lavori in corso, vi era il limite di 20 km/h; e tuttavia reputa poco prudente la manovra del R. per aver impegnato l´incrocio nonostante il sopraggiungere del motociclo; sostiene che non si può pretendere che un automobilista impegni un incrocio solo quando la strada è completamente libera e che il R. si è comportato correttamente dal momento che quando ha iniziato la manovra il motociclo era molto distante e l´impatto è avvenuto solo a causa della eccessiva velocità a cui il medesimo procedeva.
Il ricorso non merita accoglimento.
Le circostanze di fatto in cui si è svolto l´incidente, come sopra riferite dal ricorrente, sono pacifiche, limitandosi quest´ultimo a contestare la propria responsabilità ribadendo che l´impatto si è verificato esclusivamente per la eccessiva velocità del motociclo (75 km, mentre il limite era di 20 km/h) laddove la propria autovettura procedeva a non più di 18 km/h.
Tale prospettazione non può essere condivisa per le ragioni puntualmente e correttamente poste in luce dalla Corte di appello che, pur non negando la rilevanza del comportamento della persona offesa, ha sottolineato come il R., nell´apprestarsi ad effettuare la svolta a sinistra, aveva un´ottima visibilità di tutto il tratto della corsia opposta da cui proveniva lo S., il che escludeva che il sopraggiungere di quest´ultimo potesse considerarsi evento improvviso ed eccezionale e quindi imprevedibile; ed ha ritenuto, esattamente, che in tale situazione il R. errò colposamente nel ritenere di poter effettuare la manovra senza danni, sottostimando la velocità del motociclo o confidando nel fatto che avrebbe rallentato. Era invece obbligo del R. attendere fino a che la situazione della strada non gli consentisse di compiere in sicurezza la manovra, come stabilito dalla norma di precedenza di cui all´art. 145 C.d.S. e della regola di comportamento, anch´essa già richiamata dalla Corte di appello, che impone al conducente di un veicolo di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, regolando la condotta in relazione a quella, anche imprudente, degli altri utenti della strada fin anche neutralizzando le infrazioni alle norme della circolazione e le imprudenze altrui, al fine di evitare incidenti.
Al rigetto del ricorso fa seguito l´onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Fonte: Corte di Cassazione Penale sez.IV 22/11/2010 n. 41056

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