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LA FIGURA DEL VICE COMANDANTE

30-09-2009 - News Generiche
La figura del vice comandante della polizia municipale: inutile, utile o necessaria?

Molte amministrazioni si pongono la domanda se, all´interno dell´organizzazione della polizia municipale debba o meno esservi la figura del vice comandante, una figura vicaria del comandante che, quando questi sia assente, ne assuma le funzioni.
L´esigenza nasce dalla evidente necessità di dover talvolta urgentemente adottare determinati atti o assumere particolari decisioni di competenza del comandante quando questi non sia presente.
Il quesito va indagato sotto almeno tre profili:

1. il primo, di tipo esclusivamente normativo, per comprendere se tale figura sia o meno prevista dal nostro ordinamento, con riferimento sia alle norme sulla polizia locale che a quelle contrattuali, anche perché ogni funzione ricoperta da un funzionario pubblico deve corrispondere necessariamente ad un profilo contrattuale;
2. il secondo, qualora tale l´istituzione di tale figura sia possibile, di tipo normativo-organizzativo, per capire quali funzioni possa ricoprire all´interno dell´organizzazione della polizia municipale, e se la funzione vicaria lo sia a tempo pieno (ovvero anche quando il comandante è presente), oppure agisca esclusivamente in assenza del comandante;
3. il terzo, di tipo esclusivamente organizzativo, per comprendere se l´operatività di tale eventuale figura possa essere in effetti vantaggiosa per l´organizzazione della polizia municipale e per le amministrazioni comunali, ed in quali condizioni.

Sotto il primo profilo va osservato come la legge quadro sulla polizia municipale l. 7 marzo 1986, n. 65, "Legge quadro sull´ordinamento della polizia municipale", non preveda assolutamente alcuna figura vicaria del comandante. Testualmente, l´art. 7, comma 3, recita "Articolo 7. Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale. ... 3. I comuni definiscono con regolamento l´ordinamento e l´organizzazione del Corpo di polizia municipale. L´ordinamento si articola di norma in:
a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).
..."
In questo modo la legge nazionale stabilisce tre soli gradini gerarchici effettivi, non prevedendo alcun vicario del comandante.
Le norme contrattuali del resto replicano questo sistema (livelli C e D oltre al comandante), espandendolo, nei Comuni più grandi, a quattro gradini gerarchici (liveli C, D, dirigenza, oltre al comandante), corrispondenti all´inquadramento contrattuale del personale della polizia municipale.
In sintonia con la norma nazionale, le leggi regionali sulla polizia locale, non sanciscono niente di cogente; mentre alcune proprio non prevedono la figura del vice comandante, come la legge della Regione Toscana "Legge rergionale 3 aprile 2006, n. 12, Norme in materia di polizia comunale e provinciale" che all´articolo 16 prevede "Art. 16. Organizzazione del corpo di polizia municipale e provinciale.
1. Il corpo di polizia municipale e provinciale, fatto salvo l´inquadramento derivante dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti fi gure professionali:
a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;
b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vicecomandanti;
c) agenti.
....", altre la prevedono come possibile, ma non certo come obbligatoria.
Ad esempio la Regione Emilia Romagna, nella propria deliberazione legislativa n. 117/2003 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", all´articolo 16 stabilisce: "Art. 16. Figure professionali e struttura della polizia locale. 1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l´inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e controllo;
c) dirigente;
d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento
dell´ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente....".

Pertanto appare chiaro come la figura del vice comandante, se esistente, debba essere prevista dal regolamento del corpo polizia municipale; appare anche evidente come questa sia una figura ben distinta da quella del comandante, previsto invece come figura specifica da parte di tutte le norme nazionali e regionali.
Da questo deriva:

1. che le funzioni del vice comandante non possono essere ovviamente le stesse del comandante quando questi sia presente;
2. che le mansioni di tale figura devono essere stabilite esclusivamente dal regolamento comunale;
3. che eventuali concorsi esperiti con previsione specifica della figura non rispettino il quadro normativo e che eventuali soggetti che ricoprono tale funzione debbano vedere riconfermata la loro posizione dal regolamento, in quanto a previsione generale, e da una individuazione specifica del comandante, in quanto a nomina.

Va da sé infatti che se il regolamento prevede una figura vicaria, stabilendone anche le funzioni, il regolamento non può certo individuare il soggetto, individuazione che, stante l´attuale quadro normativo del pubblico impiego, non può che spettare al comandante, anche quando un precedente concorso abbia diversamente stabilito.
Riguardo al secondo profilo, quello funzionale da un punto di vista giuridico-organizzativo, non avendo la figura di vice Comandante un inquadramento contrattuale specifico, essa non può svolgere altro che funzioni relative alla declaratoria di livello, per cui la figura deve avere lo stesso inquadramento del comandante (D o dirigente), anche perché altrimenti non sarebbe in grado di poter firmare determinati atti gestionali.
Infine, riguardo al profilo organizzativo, è chiaro che la figura del vice comandante è utile qualora sia una figura di supporto al management; di fatto si risolve invece spesso in una sorta di tampone, di preposto alla firma e alla responsabilità e niente di più.
Si possono quindi concludere queste brevissime considerazioni sull´argomento col rilevare che se la figura del vice comandante è sicuramente necessaria nei corpi di grandi dimensioni, dove costituisce un´importante figura di supporto al massimo livello di management della polizia municipale (il comandante), addossandosi anche le responsabilità di sostituire lo stesso in caso di assenza avendone la specificità contrattuale, tale figura non è da considerarsi necessaria nei corpi di piccole e medie dimensioni, dove l´organizzazione è diversa ed il rapporto fra comandante ed ufficiali (addetti al coordinamento e al controllo) non necessita di intermediari.
Da aggiungersi che nei corpi di piccole dimensioni, rivestire il ruolo di vice comandante in mancanza di chiarezza regolamentare e di una nomina specifica da parte del comandante con stretta specificazione delle competenze, può essere più elemento di disturbo e di nascita di contenzioso o di rivendicazioni contrattuali capziose, che elemento di contributo al benessere organizzativo della polizia municipale.

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