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Individuazione del "trasgressore" in caso si accerti una violazione ove la proprietà sia riconducibile ad una società titolare di numerosi punti vendita

25-07-2011 10:11 - L´Analisi
La Corte di Cassazione ha emesso la Sentenza n° 27706/2011 che risulta molto interessante dal punto di vista dell´individuazione del "trasgressore", nel caso si accerti una violazione nel corso di un controllo in un grande magazzino o comunque in un punto vendita ove la proprietà sia riconducibile ad una società titolare di numerosi punti vendita, magari anche articolati su tutto il territorio.

In buona sostanza la corte ha ritenuto che non è ragionevolmente ipotizzabile, nella fattispecie trattata nel provvedimento, riferito alla circostanza in cui sono stati esposti dei prodotti per la vendita non a norma (quindi non alla produzione o all´immissione sul mercato), in uno dei numerosi punti vendita (diffusi su tutto il territorio nazionale) facenti capo alla società che aveva presentato opposizione, alcuna omissione di direttive o di controlli imputabili al legale rappresentante della predetta aggregazione commerciale.

Difatti, prosegue nella motivazione la Corte di Cass.ne, "in tutti casi in cui l´apparato produttivo di una società di notevoli dimensioni sia articolato in una serie di unità territoriali, ciascuna affidata ad un soggetto all´uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità per l´osservanza delle disposizioni,sanzionate penalmente, poste a carico della società va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale (o della persona occupante una poisizione organizzativa apicale), al preposto alla singola struttura o settore di servizio in cui si è verificato il fatto illecito".

Comunque con il materiale autore dell´illecito individuato nel citato preposto alla struttura di vendita, il titolare dell´attività mantiene la responsabilità solidale ex art. 6 Legge 689/81

Si conferma pertanto il corrente orientamento secondo il quale in ogni caso si accerti una violazione, la valutazione circa l´individuazione del trasgressore deve fondarsi sulla capacità di commettere l´illecito. e come ad esempio. Meramente a titolo esemplificativo, nell´ipotesi ci si trovi di fronte ad una inosservanza circa l´esposizione per la vendita di un prodotto alimentare scaduto, il trasgressore potrà essere individuato nel direttore del supermercato che ha omesso di effettuare i controlli o di impartire le relative direttive od anche un eventuale capo reparto a cui le presumibili disposizioni sono state date.


Fonte: M. Emanuelli - Ufficiale Annonaria Polizia Locale Milano
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