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Il rito abbreviato non esclude l´applicazione della sospensione della patente per omicidio colposo dovuto all´inosservanza delle disposizioni del codice della strada

24-03-2010 - Giurisprudenza di Merito
Con sentenza del 23 marzo 2009 il GUP presso il Tribunale di Udine, in sede di giudizio abbreviato, condannava tizio per il reato di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme del codice della strada, alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Contro così fatta statuizione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste proponeva ricorso per cassazione per ottenere l´annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui era omessa la applicazione di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
All´udienza pubblica del 3 febbraio 2010, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti dal codice di rito, decideva il ricorso proposto.

Motivi della decisione
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste denunzia omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e imposta, nella fattispecie di cui è processo, dall´articolo 222 del codice della strada.
Il ricorso del Procuratore Generale deve essere accolto, posto che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 222 prevede l´obbligo, senza spazio alcuno di discrezionalità, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la sentenza di condanna per violazione di norme del D.Lgs. stesso, dalle quali sia derivato, come nella specie, danno alle persone, secondo quanto è reso evidente dalla lettera della legge che afferma "all´accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente...".
Ai sensi dell´articolo 624 del codice di procedura penale deve essere pronunziato annullamento della sentenza impugnata per la sola parte viziata dalla omissione fin qui evidenziata.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Udine.

Fonte: Corte di Cassazione Penale sez.IV 23/2/2010 n. 7297

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