20 Maggio 2012

menu di scelta rapida



Contenuti

In Bacheca
percorso: home > In Bacheca > I rimorchi

I rimorchi

06-02-2012 07:30 - L´Analisi
I veicoli rimorchiati (rimorchi e semirimorchi) sono veicoli privi di propulsore proprio, destinati ad essere trainati dagli autoveicoli (autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autocaravan, mezzi d´opera e filoveicoli) con esclusione degli autosnodati.
I rimorchi e i semirimirchi:
• sono definiti e classificati nell´art. 56 CDS;
• rientrano tra i veicoli della categoria internazionale O.

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei rimorchi devono rispondere alle prescrizioni tecniche previste dalle norme nazionali e dalle norme della UE che tuttavia prevalgono sulle prime in caso di contrasto.
I rimorchi, per circolare, devono essere muniti di documenti di circolazione (carta di circolazione e documenti integrativi) e di apposita targa e della targa ripetitrice posteriore.
I carrelli appendice, pur presentando caratteristiche tecniche simili a quelle dei rimorchi, non sono considerati rimorchi ma "parte integrante" del veicolo al quale vengono abbinati e, in quanto tali, devono risultare dai documenti di tali veicoli e devono essere muniti di targa ripetitrice posteriore.

ELEMENTI CARATTERISTICI DEI RIMORCHI

I rimorchi sono veicoli sprovvisti di propulsore e si distinguono in:
• rimorchi per trasporto di persone (aventi almeno 2 assi) e semirimorchi;
• rimorchi per trasporto di cose;
• rimorchi per trasporti specifici (per tali veicoli valgono le considerazioni relative agli autoveicoli per trasporti specifici) dotati permanentemente delle seguenti carrozzerie:
- furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata (ATP),
- carrozzerie per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani,
- cisterne per il trasporto di liquidi e liquami,
- cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti,
- telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o di casse mobili di tipo unificato,
- telai con selle per il trasporto di coils,
- betoniere,
- carrozzerie per il trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea allo scopo,
- carrozzerie per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell´ADR o di normativa UE,
- carrozzerie speciali a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli,
- carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi,
- telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli,
- altre carrozzerie riconosciute idonee dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
• rimorchi ad uso speciale (per tali veicoli valgono le considerazioni relative agli autoveicoli per uso speciale) per i seguenti usi:
- destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati,
- carrozzati conformemente all´autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati,
- adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari,
- attrezzati con pompe,
- attrezzati con scale,
- attrezzati con gru,
- attrezzati con saldatrici,
- attrezzati con scavatrici,
- attrezzati con perforatrici,
- attrezzati con gruppi elettrogeni,
- attrezzati con bobine avvolgicavi,
- attrezzati per uso abitazione,
- attrezzati per uso ufficio,
- attrezzati per uso officina,
- attrezzati per uso negozio,
- attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento,
- dotati di altre carrozzerie riconosciute idonee dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
• caravan (ad 1 asse o a 2 assi posti a distanza non superiore ad 1 m); tali veicoli sono muniti di una speciale carrozzeria e sono attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
• rimorchi TATS per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (ad 1 asse o a 2 assi posti a distanza non superiore ad 1 m); tali veicoli sono muniti di una specifica carrozzeria per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive (imbarcazioni, alianti, ecc.);
• semirimorchi; tali veicoli sono costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga alla motrice facendo gravare parte del carico sul veicolo che li traina (trattore stradale). I semirimorchi abbinati ai trattori stradali costituiscono i complessi di veicoli denominati autoarticolati.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI RIMORCHI

I rimorchi si distinguono genericamente in base alle caratteristiche costruttive della loro struttura portante in:
• rimorchi in senso stretto: sono caratterizzati da un dispositivo di traino del tipo a timone;
• semirimorchi costruiti in modo che una parte della struttura portante e della carrozzeria si sovrapponga alla motrice (trattore per semirimorchio): sono caratterizzati da un dispositivo di traino del tipo a "perno" applicato ad una piastra nella parte anteriore per l´agganciamento al dispositivo del tipo a "ralla" del trattore stradale; i semirimorchi sono sprovvisti di asse anteriore e sono muniti di apposito sollevatore telescopico che sorregge la parte anteriore del veicolo quando è in sosta (sganciato dalla motrice).

I requisiti tecnici che devono possedere i veicoli ai fini del rilascio della omologazione e/o dell´immatricolazione sono previsti da specifiche norme della UE sulla frenatura, sulle cinture di sicurezza, sullo sterzo, sui dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sull´inquinamento, sui serbatoi, ecc. che vengono costantemente aggiornate.
Analogamente agli autoveicoli, ai rimorchi si applicano anche le norme del vigente CDS che dettano prescrizioni in materia di:
• caratteristiche costruttive e funzionali,
• dispositivi di equipaggiamento.

CIRCOLAZIONE DEI RIMORCHI

I rimorchi (esclusi i carrelli appendice) per circolare devono essere muniti di:
• carta di circolazione ed eventuali documenti integrativi della carta circolazione (attestato ATP, MC 813, ecc.),
• targa di immatricolazione,
• targa ripetitrice posteriore rilasciata dall´UMC, ove prevista.

ASSOCIAZIONE FOXPOL
Sede Legale Via Venezia 30 - 20090 - Pieve Emanuele (Milano)
C.F 97497880159
Tel. +39.334.88.54.199 Fax 02.40.70.80.11
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE
Riconosciuta con Decreto Provincia di Milano n.177/2009 del 07/01/2010 Reg. Prov.le APS n.174 - R.G. 73/2010
Iscritta Albo Formatori Istituto Regionale lombardo di Formazione per l´Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)
Insignita dalla Commissione Europea della "Carta Europea della Sicurezza Stradale"