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Guida in stato di alterazione psicofisica - elementi probatori - esito esame dell´urine - condanna in assenza di prova strumentale

19-04-2010 - Giurisprudenza di Merito
Svolgimento del processo
A seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna del 4 dicembre 2009, con richiesta di rito abbreviato, presentata dall´imputato personalmente, con decreto del 29 dicembre 2009 veniva fissata udienza del a febbraio 2010 nella quale, ammesso il rito abbreviato, le parti concludevano come da verbale.

Motivazione
Ritiene questo Giudice che accertata è la penale responsabilità dell´imputato, in ordine al reato ascrittogli emergendo dagli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M. in modo in equivoco la prova del reato medesimo.
In particolare dalla notizia di reato del Comando di Polizia municipale della Vallagarina 5 novembre, dall´annotazione di PG del 22 ottobre 2009, dalla richiesta di accertamenti urgenti sulla persona, dal referto relativo alle analisi di sangue ed urina, dalla documentazione clinica relativa al ricovero dell´imputato, dalla relazione sull´incidente stradale, con allegata planimetria e documentazione fotografica, dai verbali di SIT rese da ........ in data 22 ottobre 2009, il fatto può ritenersi accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, nei termini che seguono.
A seguito di chiamata una pattuglia della polizia municipale della Vallagarina è intervenuta, in data 22 ottobre 2009 alle ore 15.15 circa in loc. Chiusole in territorio del Comune di Pomarolo (TN), sulla provinciale 90, per un sinistro stradale tra la ..... condotta ed in proprietà dell´imputato ed un autocarro Mitsubishi condotto da ..... All´arrivo della pattuglia era già presente l´elisoccorso chiamato per l´imputato, rinvenuto privo di conoscenza accasciato sul volante della propria vettura. Eseguiti gli accertamenti di rito e raccolte le dichiarazioni sul sinistro di ...., nonché di ....., testimoni oculari del sinistro e del tutto indifferenti, essendo occupanti la vettura che seguiva l´autocarro condotto dal ......, la polizia municipale richiese all´Ospedale di Trento, ove l´imputato era stato condotto, l´espletamento di esami sui liquidi biologici del ..... volti ad accertare il grado di alcolemia o l´assunzione di sostanze stupefacenti. Furono eseguiti gli esami del sangue per l´alcolemia, con esito negativo e l´esame delle urine con esito positivo ai cannabinoidi, in particolare Acido d-9 Tetraidrocarbossilico (cfr. referto, fasc. 7, con valore di 449 nh/mL).
Dagli accertamenti tecnici eseguiti sul teatro del sinistro, dalle fotografie scattate dai mezzi in posizione di quiete nonché dai verbali di sommarie informazioni rese dai testimoni, la dinamica del sinistro è stata accertata, con assoluta certezza, nel senso che l´imputato, nell´affrontare un´ampia curva volgente a destra, anziché impostare la curva, proseguiva dritto, invadendo l´opposta corsia di marcia ed andando ad investire l´autocarro sopraggiungente in modo del tutto regolare nell´opposto senso di marcia. Tutti i testi esaminati sono concordi nell´affermare che il conducente della Renault ha proseguito dritto, senza impostare minimamente la curva e senza operare alcuna manovra di emergenza o di frenata. La stessa circostanza è confermata dall´assoluta assenza di segni di frenata o di sbandata sul manto stradale.
Indicative in merito le dichiarazioni rese dal ..... - "non ha fatto la curva proseguendo dritto nell´altra corsia. Non ho notato alcun segnale di sterzata per affrontare la curva" - e dal ...... - "ad un certo punto della curva è sbucata la .., che procedeva in direzione Villalagarina, tagliando la curva e proseguendo diritto sull´altra corsia. Sembrava che volesse entrare nel cantiere. A mio avviso la velocità della .. non era moderata, soprattutto visto il tratto di strada, inoltre non ho visto sbandare e il conducente della .. non ha fatto movimenti per riprendere il controllo del veicolo....". Il ..... ha altresì dichiarato che subito dopo il sinistro ha prestato i primi soccorsi rinvenendo l´odierno imputato non cosciente ed accasciato sul volante.
Dalla documentazione clinica relativa al ricovero dell´imputato per i giorni 22 e 23 ottobre 2009 emerge che è stato dimesso con una diagnosi di "trauma cranico grado 1 con amnesia per l´evento. Contusione emicostato di sx con infrazione VIII costa. Ferite abrase arti inf." ed una prognosi di 10 giorni salvo complicazione. All´arrivo al pronto soccorso e nei minuti immediatamente seguenti viene descritto come "amnesico per il fatto, vigile, fisico, non lamenta dolore, non segni visibili di trauma a torace e arti a parte piccole escoriazioni gamba dx", nonché "paziente confuso permane ripetitivo".
Tali essendo gli elementi di prova e non sussistendo alcun elemento a discarico, il fatto può ritenersi accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, nel senso che l´imputato si è posto alla guida della propria vettura in stato di alterazione psicofisica per l´assunzione di sostanze stupefacenti, tanto da non riuscire ad impostare una curva ed investire il veicolo antagonista che procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia, così venendo ad integrare il reato contestato di cui all´articolo 187, comma 1 codice della strada, aggravato a norma del comma 1-bis medesimo articolo, per aver provocato un sinistro stradale.
Questa conclusione si impone alla luce dell´assoluta convergenza di tutte le prove assunte.
In particolare, l´esame delle urine dell´imputato al momento dell´ingresso al pronto soccorso fornisce la certezza della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, mentre l´alterazione psico-fisica conseguente al momento della guida è provata sia dal fatto che sia stato rivenuto, dopo il sinistro, privo di coscienza ed accasciato sul volante, nonostante le minime lesioni poi riscontrate al pronto soccorso, sia dalla dinamica del sinistro razionalmente spiegabile solo con un grave stato di alterazione psico-fisico del conducente sia, infine, dai sintomi riscontrati all´atto del ricovero, quali l´amnesia per l´accaduto ed il perdurante stato di confusione e di ripetitività.
In particolare, va rimarcato come l´elisoccorso ed il ricovero per la notte sono stati effettuati, in tutta evidenza, per effettuare gli accertamenti di rito onde scongiurare i danni cerebrali possibili in caso di trauma cranico. Ma all´esito degli accertamenti le effettive lesioni riscontrate sono minimali, con una prognosi di soli 10 giorni e tali, pertanto, da non giustificare la perdita di conoscenza, l´amnesia per l´accaduto e lo stato confusionale all´accesso in ospedale.
Infine, la dinamica del sinistro, con l´imputato che non accenna minimamente ad impostare la curva ed omette l´esecuzione di una qualsiasi manovra di emergenza, quali una frenata o un tentativo di correggere l´errata traiettoria, ben descritta dai testimoni oculari del sinistro, è altrettanto fortemente indicativa di un grave stato di alterazione psico-fisica del conducente.
Gli elementi indiziari, sopra indicati, valutati unitariamente tra loro ed unitariamente alla prova certa in ordine alla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, emergente dalle analisi di laboratorio, consente di pervenire alla prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell´elemento costitutivo del reato, rappresentato dallo stato di alterazione psico-fisica del conducente al momento della guida.
La difesa ha contestato le conclusioni sopra riportate, producendo precedenti assolutori di merito, anche della Corte di Appello di Trento (cfr. sentenza 02.12.2009) essenzialmente fondati sulla scarsa pregnanza probatoria degli esami delle urine in ordine all´attualità degli effetti destabilizzanti al momento della guida. In effetti i precedenti indicati e la stessa linea difensiva, possono vantare il conforto dei postulati delle scienze empiriche, quali la medicina legale e la tossicologia forense, che insegnano come per la metabolizzazione di molte sostanze stupefacenti occorre un considerevole periodo di tempo, con la conseguenza che l´esito positivo di tali esami non è particolarmente significativo e probante dell´attualità degli effetti stupefacenti derivanti dall´uso della sostanza.
Se tutto questo è vero, ciò non impone tuttavia generalizzate assoluzioni in mancanza di più approfonditi esami di laboratorio, in particolare del sangue, perché lo stato di alterazione può essere confermato anche aliunde e, in particolare, da elementi sintomatici e dalla condotta di guida tenuta, valutati unitamente agli esami di laboratorio eseguiti nel rispetto della legge, in omaggio al principio del libero convincimento.
Solo una parziale ed errata lettura dei precedenti della Cassazione in materia di accertamento dello stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, può condurre ad una diversa conclusione.
In particolare, è noto il pacifico e condivisibile orientamento secondo il quale"ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l´influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.), è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell´auto venga accertato nei modi previsti dal comma 3 dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni liquidi biologici. Deve escludersi, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come, invece è ammesso per l´ipotesi di guida sotto l´influenza di alcool (art. 186 c.d.s.), per la necessità di conoscenze tecniche specialistiche e di accertamento strumentali per individuare le sostanze usate e per la non semplice riconoscibilità di detto stato sulla base di osservazioni empiriche" (cfr. Cass., 28.04.2006, nr. 20247, rv. 234464; Cass., 01.03.2006, nr. 14803, rv. 234032 e Cass., 15.01.2003, nr. 7339, rv. 223660).
Sennonché il suddetto orientamento può essere inteso in due modi molto diversi.
Secondo un primo orientamento, normalmente fatto proprio dalla difesa, l´art. 187, comma 3 del codice della strada, prevede una vera e propria prova legale, con la conseguenza che lo stato di alterazione pisco-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti, non potrebbe essere ottenuta con modalità diverse da quelle previste dalla legge, ossia mediante gli esami di laboratorio sui liquidi biologici. Secondo questa interpretazione, pertanto, sarebbero per legge a tal fine del tutto irrilevante qualsiasi diversa prova e, in particolare, la prova testimoniale degli agenti o ufficiali di PG sui c.d. elementi sintomatici dello stato di alterazione ed è in questo, superficiale senso, che vengono interpretate le pronunce della Cassazione sopra riportate.
Poiché, però, non può sussistere una prova legale "a carico", perché la penale responsabilità deve sempre essere dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, per vincere la presunzione di innocenza, affermata sul piano costituzionale e delle convenzioni internazionali (cfr. articolo 27, comma 2 Cost. e 6, comma 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell´uomo) e poiché la pretesa "prova legale" prefigurata dalla norma non consente sempre di raggiungere, alla stregua dell´insegnamento stesso delle scienze empiriche di riferimento, quel livello di certezza probatorio, si finisce col restringere ulteriormente il campo di applicazione della "prova legale" e, pertanto, della possibile pronuncia di condanna. Infatti, la sua pretesa previsione esclude la rilevanza di una qualsiasi diversa prova, ma d´altra parte, essa è in grado di fondare una pronuncia di condanna solo allorquando è in grado di fornire, sul piano scientifico, la prova della sussistenza del reato, ossia lo stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti al momento della guida e non, più semplicemente, la previa assunzione di sostanze stupefacenti.
Chiare le conseguenze nel caso in esame e in moltissimi casi simili.
Infatti, non è dubitabile che l´esame sulle urine dell´imputato è pienamente conforme alla prova legale prefigurata dal legislatore, perché anche le urine, e non solo il sangue, sono da considerarsi "liquidi biologici". Poiché, però, l´esame delle urine fornisce solo la prova certa di una previa assunzione di sostanze stupefacenti, anche a distanza di giorni dall´esame e, poiché, d´altra parte, la previsione di una "prova legale" renderebbe di per sé solo irrilevanti ed inutilizzabili tutte le ulteriori prove assunte, si deve concludere che quella prova non può essere integrata da diverse prove, in grado di affermare uno stato di alterazione al momento della guida.
Ne deriva che, in casi di questo tipo, si impone un esito assolutorio perché il fatto non sussiste, perlomeno a norma dell´articolo 530, comma 2 del codice di procedura penale, residuando un ragionevole dubbio sull´elemento materiale del reato.
Sennonché, una simile conclusione riposa su un´interpretazione del tutto errata del dato normativo.
Invero, non può sfuggire che l´art. 187 del codice della strada non prevede alcuna espressa deroga al principio tradizionale del libero convincimento del giudice, accolto dall´art. 192, comma 1 del codice di procedura penale, ma dopo aver descritto il fatto punito (comma 1), previsto aggravanti speciali e stabilito la competenza del Tribunale (commi 1-bis, ter e quater), prevede un complesso sistema di norme, chiaramente rivolto agli "organi di polizia stradale", imponendo loro un preciso procedimento da seguire per l´accertamento investigativo dello stato di alterazione pisco-fisico da assunzione di sostanze stupefacenti (commi da 2 a 6). Detto procedimento si snoda dalla possibilità di sottoporre i conducenti ad "accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili" (comma 2), all´invio presso una struttura sanitaria per il prelievo di liquidi biologici da sottoporre agli opportuni esami di laboratorio (comma 3), al rilascio, infine, da parte delle strutture sanitarie della relativa certificazione. (comma 5). L´invio alle strutture sanitarie per il prelievo dei liquidi biologici da sottoporre agli esami di laboratori è poi possibile in tre precise ipotesi: a) esito positivo degli accertamenti previsti dal comma 2 (crf. comma 3, prima parte); b) sussistenza di un "ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l´effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope", non ulteriormente definito (comma 3, prima parte); c) verificazione di un sinistro stradale (comma 3 ultima parte e comma 4).
In nessuna parte del sistema normativo in parola compare una regola di valutazione probatoria il cui destinatario sia ravvisabile nel Giudice, del tipo, per intendersi, dell´articolo 192, comma 3 del codice di procedura penale e neppure una regola di esclusione delle prove diverse dagli esami di laboratorio, con particolare riferimento alla prova testimoniale degli appartenenti alla polizia stradale sugli elementi c.d. sintomatici dello stato di alterazione psico-fisica. Non solo, ma esiste uno specifico riferimento testuale contrario. Infatti, è facile individuare nel "ragionevole motivo" previsto dal comma 3 quale condizione legittimante l´invio alle strutture sanitarie, proprio il manifestarsi dei c.d. elementi sintomatici dello stato di alterazione pisco-fisica direttamente percepibili dagli agenti o ufficiali di PG (difficoltà di equilibrio, eloquio sconnesso, occhi lucidi, ecc...).
Si deve, pertanto, concludere che la pretesa irrilevanza e/o esclusione di prove diverse da quella c.d. "legale" sia non solo non prevista dalla legge ma ad essa testualmente contraria. Analogamente deve concludersi che il sistema normativo sopra percorso non contiene alcuna "prova legale" per l´accertamento dell´alterazione psico-fisica conseguente all´assunzione di sostanza stupefacente, perché la deroga al principio generale del libero convincimento accolto dall´art. 192, comma 1 del cod. proc. pen. è possibile solo sulla base di una espressa previsione legale che abbia ad oggetto non attività investigative degli organi inquirenti, come in questo caso, ma direttamente la valutazione delle prove ad opera del Giudice, come accadde nell´art. 192, commi 2 e 3 del cod. proc. pen..
Discorso diverso è, evidentemente, la valutazione, che resta libera e da effettuarsi caso per caso, di cosa in concreto occorra per ritenere accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che nel caso da decidere il soggetto stesse guidando in stato di alterazione conseguente all´assunzione di sostanze stupefacenti.
Alla luce dei rilievi che precedono può ora pervenirsi ad una corretta interpretazione dell´orientamento giurisprudenziale della Cassazione sopra riferito, che per essere compreso nella sua precisa portata, va apprezzato in relazione a quanto affermato in materia di accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell´art. 186 del codice della strada.
Infatti, tutti i precedenti in parola rispondono espressamente all´esigenza di escludere la diretta applicazione delle regole imperanti in materia di accertamento dello stato di ebbrezza al diverso reato previsto dall´art. 187 del codice della strada.
Ora, è ben noto che l´art. 186 del codice della strada prevede un corredo di norme in materia di accertamento dello stato di ebbrezza molto simile a quello previsto dall´art. 187 del codice della strada, con la sola significativa differenza che in tal caso è previsto un accertamento non invasivo sul posto a mezzo di uno strumento portatile, il c.d. etilometro in grado di misurare il valore del tasso alcolemico (cfr. art. 186, comma 4 del codice della strada e 379 reg.). È altrettanto noto che, a partire da un´importante sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. 27.09.1995, nr. 1299, rv. 203634), è del tutto pacifico l´orientamento secondo il quale la prova dello stato di ebbrezza può essere ottenuta anche in via puramente sintomatica, ossia sulla base dei sintomi riferiti dagli agenti ed ufficiali di PG intervenuti sul posto, prescindendo dall´accertamento con l´etilometro, espressamente definito non obbligatorio per le forze dell´ordine.
Per comprendere le ragioni profonde dell´opposto orientamento seguito dalla Cassazione in tema di art. 187 del codice della strada non sono usufruibili argomenti puramente letterali o normativi, che sembrano tutti orientare in senso opposto.
Infatti, la piena corrispondenza delle norme dettate in tema di procedura di controllo nelle due ipotesi non autorizza un atteggiamento di maggiore rigore per il caso di guida in stato di alterazione da stupefacenti. Piuttosto, l´unica differenza significativa sul piano letterale, spingerebbe in senso contrario, perché la disponibilità di un accertamento "scientifico" non invasivo, ed immediatamente disponibile sul territorio (l´etilometro), per il solo stato di ebbrezza potrebbe al contrario indurre a ritenerlo obbligatorio, rispetto ai meno semplici e disponibili esami di laboratorio previsti dall´art. 187 del codice della strada. Anche il confronto tra le due norme incriminatrici sembra richiedere un maggior e non un minore rigore nell´accertamento dello stato di ebbrezza "alcolica", perché l´art. 186 del codice della strada prevede tre distinte fattispecie incriminatrice in funzione del superamento di precise "soglie" di tasso alcolemico (0,5 g/l; 0,8 g/l e 1,5 g/l), mentre l´art. 187 del codice della strada non richiede alcun accertamento quantitativo delle sostanze stupefacenti ingerite, essendo sufficiente ad integrare il reato un qualsiasi e più generico "stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti". Infine, nello stesso senso, gioca la considerazione che sembra davvero anomalo un atteggiamento di maggior favore per chi consumi sostanze stupefacenti, ossia sostanze non in libero commercio, la cui cessione (e anche semplice detenzione destinata ad un uso non esclusivamente personale), integra un gravissimo reato (cfr. art. 73 d.P.R. nr. 309 del 1990) e la cui semplice detenzione e assunzione è comunque considerata illecita sul piano amministrativo (cfr. art. 75 d.p.r. nr. 209 del 1990), rispetto a chi si limiti a consumare bevande alcoliche, in libero commercio ed altrettanto libero consumo.
L´apparente anomalia trova composizione in un sistema coerente e razionalmente giustificato, solo se si pone mente al fatto che i due reati, del tutto simili sotto il profilo dell´offensività, con riferimento al pericolo astratto arrecato alla circolazione stradale, si differenziano da un elemento essenziale: lo stato di ebbrezza è conseguente all´uso di un´unica sostanza - l´alcol -, mentre lo stato di alterazione psico-fisica è conseguente all´uso di un numero notevolissimo di sostanze stupefacenti di varia natura e con effetti assai diversi. Ciò comporta che nel primo caso le scienze empiriche consentono di porre a disposizione della valutazione giudiziale un collaudato corredo di circostanze c.d. sintomatiche tipiche, quali l´alito vinoso, l´andatura barcollante, l´eloquio sconnesso, gli occhi lucidi, che non è invece disponibile nel secondo caso. Ne segue che consentire un accertamento sintomatico "puro", senza il ricorso ad alcun esame di laboratorio, significherebbe allargare in via surrettizia i confini della fattispecie incriminatrice, finendo col punire chiunque guidi in stato di alterazione pisco-fisico, omettendo qualsiasi indagine sulle possibili cause dello stato di alterazione, che l´art. 187 del codice della strada indica chiaramente nell´assunzione di sostanze stupefacenti. Esemplificando significherebbe punire anche chi guidi in stato di alterazione psico-fisica per effetto di stanchezza o perché colpito da qualche patologia o per l´assunzione di particolari sostanze che non possono essere considerate come "stupefacenti", con una strisciante applicazione analogica della norma incriminatrice.
Alla luce dei rilievi che precedono si può ora dare una corretta interpretazione dell´orientamento della Cassazione sopra riferito, il quale non ha affatto inteso affermare l´esistenza di una prova legale e l´irrilevanza delle prove ordinarie del reato, ma, più semplicemente, che lo stato di alterazione psico-fisica non può essere accertato esclusivamente in via sintomatica, come invece è possibile per lo stato di ebbrezza. Come l´espresso riferimento alla "necessità di conoscenze tecniche specialistiche e di accertamento strumentali per individuare le sostanze usate e per la non semplice riconoscibilità di detto stato sulla base di osservazioni empiriche", lascia chiaramente intendere ciò significa che, in mancanza di un accertamento strumentale, le prove ordinarie del reato (testimonianze, indizi relativi alla condotta di guida) sono normalmente insufficienti a raggiungere la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che consente la pronuncia di una sentenza di condanna, fermo restando che sono pienamente utilizzabili e valutabili. Ma nulla esclude che, in presenza di un esame strumentale che dia la certezza della previa assunzione di sostanze stupefacenti specificatamente individuate, anche se non dello stato di alterazione al momento della guida, quelle prove ordinarie ed indiziarie siano pienamente utilizzabili per raggiungere, insieme alla prova strumentale, quel medesimo stato di certezza in riferimento all´elemento costitutivo del reato.
Né può escludersi che possa pervenirsi ad un esito di condanna anche in assenza di una prova strumentale, quando le prove ordinarie abbiano ad oggetto non esclusivamente lo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida, ma direttamente l´assunzione di sostanze stupefacenti in un momento di poco antecedente. Si faccia il caso in cui l´imputato confessi di aver assunto, prima di porsi alla guida, un notevole quantitativo di sostanza stupefacente o che la medesima circostanza sia dichiarata da numerosi testi e che gli stessi dichiarino di aver visto l´imputato allontanarsi riuscendo a mala pena a reggersi in piedi, salire in macchina e porsi alla guida. In simili circostanze processuali, certo non consuete, una sentenza assolutoria per mancanza della "prova legale", contrasta col senso comune e con elementari istanze di giustizia.
I più recenti arresti della Cassazione confermano in pieno l´interpretazione sopra riferita.
La Cassazione, infatti, con sentenza 21.09.2007, nr. 38520 (rv. 237778) ha confermato la condanna, pur in assenza di accertamenti strumentali, sulla base di una confessione resa dall´imputato e del referto ospedaliero attestante "stato confusionale in soggetto in trattamento con psicofarmaci". Con sentenza 11.06.2009, nr. 41796 (rv. 245535) la Cassazione poi precisa espressamente che quando l´esame strumentale (nella specie esame del sangue) fornisca la prova della previa assunzione di sostanze stupefacenti ma non anche la prova dell´attualità dell´alterazione conseguente al momento della guida, questa può e deve essere fornita da "altri elementi probatori". Infine, con sentenza 09.07.2009, nr. 28219 (non massimata ma prodotta per esteso dalla difesa) ha cassato una pronuncia ex art. 129 del codice di procedura penale a seguito di istanza di patteggiamento, motivata sul rilievo che l´analisi strumentale positiva non forniva la prova piena dello stato di alterazione psico-fisica al momento della guida. Oltre ad affermare il principio che nella specie il giudice è andato oltre i limiti concessi dal sommario accertamento concesso dal rito patteggiato e dall´art. 129 del codice di procedura penale, la Cassazione ha espressamente affermato che, in dibattimento, l´esito positivo dell´analisi di laboratorio, anche se non raggiunge la prova certa dell´attualità dell´alterazione, "dovrebbe imporre il ricorso anche ad elementi di riscontro esterni in primo luogo, gli elementi sintomatici esterni trasferibili nel processo attraverso la deposizione degli operanti, sì da poter pervenire, solo allora, ad una pronuncia di condanna, al di là di ogni ragionevole dubbio".
Gli stessi precedenti assolutori di merito prodotti dalla difesa, confermano la correttezza delle soluzioni raggiunte, perché tutte le assoluzione sono motivate non solo sulla non decisività della prova strumentale delle analisi delle urine, ma anche dall´assenza di "un qualsiasi elemento sintomatico contrario" (cfr. Trib. Trento, sez. distaccata Tione 17.07.2009) ovvero alle "modalità con cui si è svolto l´incidente, secondo le rilevazioni effettuate, non tali da indicare uno stato di grave confusione o scompenso..." (cfr. sentenza Corte App. Trento 02.12.2009). Ma, nel caso di specie, come già sopra si è diffusamente argomentato emergono, invece,, decisivi elementi di riscontro dello stato di alterazione al momento della guida.
Circa la determinazione concreta della pena, valutati i criteri tutti di cui all´art. 133 c.p., operato l´aumento di pena per l´aggravante e la riduzione per il rito, stimasi equa la pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda (pena base mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, aumentata ad anni 1 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per l´aggravante di cui all´art. 187, comma 1-bis codice della strada e ridotta, nella misura indicata, per il rito). La gravità oggettiva del reato posto in essere, con riferimento alla condotta di guida gravemente colposa posta in essere, che ha causato un sinistro stradale che solo per una fortunata combinazione non ha arrecato più gravi danni alle persone, preclude la concessione di attenuanti di sorta, nonostante l´incesuratezza dell´imputato.
Non va disposta nel caso di specie la confisca del veicolo emergendo dagli atti che lo stesso è già stato rottamato durante la fase delle indagini preliminari, non possedendo all´esito del sinistro stradale alcun valore commerciale.
Va infine disposta la sospensione della patente di guida dell´imputato per il periodo di mesi 6.
Sussistendo i presupposti di legge e dovendosi ritenere che l´imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, attesa la sua incensuratezza e l´assenza di un qualsiasi elemento dal quale poter desumere la sua pericolosità sociale, va concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.
Letti gli articoli 437 ss., 533 e 535 c.p.p.;
dichiara l´imputato colpevole del reato ascrittogli con la contestata aggravante e, operata la riduzione di pena per il rito, lo condanna alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dispone la sospensione della patente di guida dell´imputato per mesi 6.
Concede all´imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Fonte: GdP Rovereto 3/3/2010 n. 27

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