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Esercitazioni alla guida e la "guida assistita" alla luce della nuova normativa introdotta dalla Legge 120

21-11-2010 18:14 - L´Analisi
A chi ha fatto domanda per sostenere l´esame per la patente di guida ovvero per l´estensione di validità della patente posseduta ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata, dopo il superamento della prova di teoria, un´autorizzazione ad esercitarsi alla guida, denominata comunemente "foglio rosa". Il nuovo regime di rilascio dell´autorizzazione per esercitarsi alla guida si applica alle domande presentate a partire dall´11 novembre 2010.

La prova di teoria deve essere superata entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda: entro tale termine non sono consentite più di due prove.

La prova di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa: nell´ambito del periodo di validità del foglio rosa, che è di sei mesi dalla data di superamento della prova teorica, è consentito ripetere una volta soltanto la prova di guida.

In attesa delle modifiche alla procedura informatizzata e della distribuzione dei nuovi stampati, per consentire il rilascio dall´autorizzazione ad esercitarsi alla guida dopo aver superato l´esame di teoria, il modello TT1561 (si tratta dell´attuale foglio rosa meccanizzato) è stato integrato con la stampa, su due distinte righe, delle seguenti diciture: "NON VALIDO AD ESERCITARSI ALLA GUIDA FINO ALLA DATA DI SUPERAMENTO PROVA DI TEORIA" e "PROVA DI TEORIA SUPERATA IN DATA". L´esaminatore, al superamento della prova teorica da parte del candidato, dovrà apporre, in corrispondenza della dicitura "PROVA DI TEORIA SUPERATA IN DATA", la data dell´esame e quella di scadenza del foglio rosa, sei mesi dalla data dell´esame.

Quando per l´estensione della patente posseduta ad altre categorie non sia necessario sostenere la prova teorica, al candidato verrà rilasciato il modello TT1561, senza alcuna annotazione di limitazione all´esercitazione alla guida, ma recante la data di scadenza della stessa.

L´autorizzazione è valida su tutto il territorio nazionale e consente di esercitarsi alla guida in qualsiasi ora del giorno o della notte, ma solo sui veicoli per cui è stata richiesta la patente di guida o la sua estensione e purché sieda, a fianco dell´allievo, in funzione di istruttore, una persona patentata ed avente specifici requisiti.

L´aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un´autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 13 novembre 2010, verranno stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle suddette esercitazioni.

Le esercitazioni su veicoli nei quali non c´è posto per l´istruttore (motocicli, macchine agricole, macchine operatrici, ecc.) devono avvenire in luoghi poco frequentati.

La legge 29.7.2010 n. 120 ha introdotto la "guida assistita". Il minore che ha compiuto 17 anni, è titolare di patente A ed è munito di apposita autorizzazione rilasciata dal competente UMC, può guidare, a fini di esercitazione, con la presenza di idoneo accompagnatore e previa frequenza di apposito corso pratico presso un´autoscuola, autoveicoli aventi determinate caratteristiche.

ESERCITAZIONI DI GUIDA

L´aspirante che intende esercitarsi alla guida, oltre ad essere munito di autorizzazione, deve rispettare le seguenti condizioni:
• usare il veicolo della categoria per cui è stata richiesta la patente;
• usare eventuali protesi o occhiali;
• avere al suo fianco, in funzione di istruttore, una persona munita di patente ed avente i requisiti più avanti indicati;
• avere con sé un documento di identità personale e l´autorizzazione a esercitarsi;
• apporre sul veicolo, nella parte anteriore e posteriore, un contrassegno con la lettera P, salvo che si tratti di veicolo di autoscuola, il quale deve invece recare la scritta Scuola Guida.

VEICOLI PER LE ESERCITAZIONI

L´autorizzazione consente all´aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente a prescindere invece da quelli previsti per sostenere l´esame.

L´esercitazione di guida deve essere finalizzata all´istruzione dell´aspirante conducente e, purché siano rispettate le condizioni generali non viene meno per il fatto che sia compiuta.
• per soddisfare esigenze personali o per lo svolgimento di attività professionale dell´istruttore o dell´allievo,
• in occasione di gite.

Durante le esercitazioni di guida possono prendere posto nel veicolo anche altre persone oltre al conducente e all´istruttore, il quale però deve trovarsi a fianco del conducente.

Non è necessario che l´esercitazione di guida sia compiuta su veicoli attrezzati con doppi comandi. L´obbligo è infatti imposto solo per l´effettuazione dell´esame di guida. A tal fine i candidati privatisti potranno servirsi di un veicolo:
• messo a disposizione da un´autoscuola,
• preso in locazione da un´impresa di autonoleggio.

La presenza o meno in sede di esercitazione, dei doppi comandi influisce comunque sull´età massima della persona che funge da istruttore.

ISTRUTTORE

L´autorizzazione è valida solo se a fianco dell´aspirante conducente prende posto una persona abilitata alla guida (31), in funzione di istruttore, il quale, a garanzia della sicurezza della circolazione, deve avere i seguenti requisiti:
• età non superiore a 65 anni; se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale per freno e frizione, la persona che funge da istruttore non deve avere superato 60 anni: tali limiti di età non si applicano agli istruttori di scuola guida;
• patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni oppure patente di categoria superiore a quella per cui è valida l´autorizzazione a esercitarsi, anche se conseguita da meno di 10 anni. Non è richiesto che il patentato che accompagna l´aspirante munito di foglio rosa sia dotato di patente italiana. Può trattarsi anche di uno straniero con patente valida per quel tipo di veicolo.

Naturalmente l´istruttore deve essere in possesso dei necessari requisiti psicofisici per guidare indicati dall´art. 115 CDS; è quindi possibile, ad esempio, il controllo dello stato di ebbrezza anche nei suoi confronti.

L´allievo-conducente ha il dovere di accertare, prima di iniziare la guida, che la persona che lo accompagna in veste di istruttore sia in possesso dei requisiti sopra indicati. Qualora risulti che l´istruttore non sia idoneo, l´allievo-conducente è punibile per l´illecito amministrativo di guida senza istruttore, non potendo egli invocare l´errore di fatto come causa di esclusione della punibilità.

FUNZIONI DELL´ISTRUTTORE

L´istruttore deve esercitare effettivamente le seguenti funzioni:
• istruire l´allievo nella tecnica di guida e nel comportamento corretto da tenere sulla strada (rispetto delle norme del Codice e dell´ordinaria prudenza);
• vigilare sulla marcia del veicolo a tutti gli effetti;
• intervenire tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Per realizzare questi obblighi di legge, occorre, più concretamente:
• posizione: l´istruttore deve sedere sui sedili anteriori per poter intervenire prontamente ed efficacemente sui comandi: non è pertanto ravvisabile l´attività di istruzione quando la persona abilitata sieda sul sedile posteriore;
• vigilanza: sull´allievo-conducente deve essere esercitata una vigilanza costante e commisurata a:
- grado di esperienza raggiunta dall´allievo;
- caratteristiche del luogo in cui si svolge l´esercitazione: pertanto, per effettuare l´esercitazione, l´istruttore ha l´obbligo di scegliere un luogo idoneo e commisurato al grado di esperienza e capacità dell´allievo-conducente;
- particolare struttura del veicolo condotto: l´istruttore deve perciò scegliere un veicolo che, per caratteristiche tecniche e costruttive, esiga un modesto grado di esperienza;
• consapevolezza della funzione svolta: la funzione di istruttore si acquisisce accettando di accompagnare durante la guida chi si sappia essere munito di "foglio rosa". Tutti i doveri connessi con tale funzione nascono anche se tra allievo-conducente e accompagnatore ne siano stati esclusi alcuni ovvero se i soggetti si siano accordati a limitare la funzione dell´accompagnatore solo per fare apparire formalmente in regola l´esercitazione ad un eventuale controllo.

VEICOLI COL SOLO POSTO DEL CONDUCENTE

Per i veicoli in cui può prendere posto solo il conducente (motocicli, macchine agricole, macchine operatrici, ecc.) le esercitazioni di guida si devono compiere in un luogo poco frequentato, senza necessità di istruttore al fianco. La norma è espressamente richiamata in relazione alle esercitazioni di guida con i motocicli.

È dubbio se in questo speciale tipo di esercitazione vi sia necessità di un istruttore a terra munito di patente o che comunque segua il veicolo e impartisca le necessarie istruzioni: anche in caso di risposta affermativa, appare di tutta evidenza che l´azione dell´eventuale istruttore risulterebbe assai limitata, non potendo questi intervenire sui comandi del veicolo.

GUIDA ASSISTITA

È stata introdotta la cosiddetta "guida assistita" che consiste in una esercitazione alla guida anzitempo per il soggetto che:
• abbia compiuto 17 anni,
• sia in possesso di patente A,
• sia accompagnato da titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno 10 anni,
• sia in possesso di autorizzazione rilasciata dal competente UMC, a seguito di domanda dell´esercente la potestà genitoriale,
• abbia effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, di cui almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un´autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

La "guida assistita" può avvenire su autoveicolo:
• di massa complessiva fino a 3,5 t;
• che non traina alcun tipo di rimorchio;
• avente potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW;
• ove non può prendere posto altra persona oltre a conducente ed accompagnatore;
• munito di apposito contrassegno (lettere "GA").

Alla guida assistita si applicano altresì le limitazioni previste per i neopatentati e pertanto il conducente non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.

Per l´attuazione di quanto sopra è tuttavia necessaria l´emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrebbe avvenire entro il 13.12.2010 (33).

INCIDENTI CON ALLIEVO-CONDUCENTE CHE SI ESERCITA ALLA GUIDA

In caso di incidente in cui uno dei conducenti sia allievo-conducente in esercitazione di guida, è necessario che da parte dell´organo che svolge il servizio di polizia stradale vengano raccolte anche le dichiarazioni della persona in funzione di istruttore e identificarla (mediante i dati anagrafici e quelli della patente): ciò non solo per verificare la regolarità dell´esercitazione, ai fini dell´applicazione delle sanzioni di cui all´art. 122, cc. 7 e 8, CDS, ma soprattutto perché, in sede di accertamento delle responsabilità civili e penali per il sinistro, l´istruttore può essere chiamato a rispondere dei danni in concorso di colpa con il conducente, od anche per colpa esclusiva se la sua condotta è stata determinante nella produzione del sinistro stradale.

L´accertamento del ruolo nella produzione dell´evento dannoso in sede di procedimento civile o penale è compito dell´autorità giudiziaria, che deve perciò essere fornita di quanti più elementi di prova possibili; la raccolta di questi elementi è compito anche dell´autorità che espleta funzioni di polizia stradale e che procede al rilievo del sinistro. In pratica si deve riservare alle dichiarazioni della persona che espleta la funzione di istruttore la stessa rilevanza che si dà alle dichiarazioni del conducente; lo stesso vale per i dati anagrafici e per la patente posseduta, pertanto va verificata anche l´idoneità psicofisica alla guida dell´istruttore.

La mancanza di specifiche disposizioni induce ad affermare l´applicabilità dei principi generali in materia di responsabilità per fatto illecito, tenendo separato il problema della responsabilità penale da quello della responsabilità civile per i danni a persone o a cose.

RESPONSABILITA´ PENALE

I reati ipotizzabili a seguito di un incidente stradale sono in genere colposi (lesioni personali od omicidio colposi), ossia reati in cui il colpevole è punito non perché ha voluto l´evento dannoso, ma perché questo si è verificato a causa di sua imprudenza, imperizia, negligenza o violazione di leggi o regolamenti.
a Responsabilità dell´allievo. Considerazione preliminare è che non è ammissibile una totale irresponsabilità dell´allievo, il quale, essendo capace di intendere e di volere, può essere imputabile e punibile senza limitazioni. Il problema riguarda invece la verifica della sua colpa nel sinistro, essendo fuori di dubbio che egli debba rispondere tutte le volte che l´incidente sia ascrivibile a sua negligenza o imprudenza o violazione di norme.
- Responsabilità dovuta a negligenza, imprudenza o violazione di norme: l´allievo, prima di porsi alla guida di un veicolo, ha l´obbligo di conoscere tutte le norme sulla circolazione stradale; in caso contrario non può andare esente da colpa anche se confidava nella presenza dell´istruttore. Lo stesso dicasi in caso di imprudenza, poiché il dovere di essere prudenti non viene meno per il fatto che il soggetto si stia esercitando con a fianco una persona esperta.
- Responsabilità dovuta a imperizia: discussa è invece la punibilità dell´allievo per gli incidenti causati dalla sua imperizia. Parte della dottrina afferma, infatti, che l´allievo, per la sua stessa posizione, si debba presumere inesperto e che, pertanto, l´eventuale sinistro provocato dalla sua inesperienza sia addebitabile esclusivamente all´istruttore. Questa posizione è stata più volte contestata, poiché si è affermato che simili presunzioni di colpa non trovano posto nel nostro ordinamento se non nelle ipotesi espressamente indicate (ossia nei casi della cosiddetta responsabilità oggettiva). Si è allora sostenuto che l´analisi della colpa vada compiuta caso per caso, al fine di accertare l´effettivo comportamento tenuto nella circostanza concreta dall´allievo e dall´istruttore. Il presupposto di partenza è che l´allievo ha il dovere giuridico di conoscere almeno la disposizione dei comandi ed il loro corretto uso prima di porsi alla guida del veicolo, e che tale obbligo non viene meno per la presenza dell´istruttore. Ne discende che se l´incidente si è verificato per un errore dell´allievo nell´uso dei comandi, e cioè per la violazione di quelle elementari nozioni tecniche che egli avrebbe dovuto conoscere, la responsabilità del sinistro ricade solo sull´allievo e non sull´istruttore.
- Responsabilità dell´istruttore. Per quanto riguarda l´istruttore, la sua responsabilità può essere a titolo esclusivo o a titolo di concorso con l´allievo:
- risponde a titolo esclusivo dell´incidente tutte le volte che abbia dato avventati comandi o indicazioni errate o imprudenti all´allievo;
- risponde invece a titolo di concorso di colpa tutte le volte che non sia intervenuto per evitare un evento dannoso dovuto ad errore dell´allievo o quando il suo intervento sia stato tardivo o inidoneo. Naturalmente il limite a questo concorso è costituito dalla concreta possibilità di agire e cioè dalla prevedibilità ed evitabilità dell´evento da parte dell´istruttore: in caso contrario la responsabilità è solo dell´allievo.

Infine, l´istruttore risponde a titolo di cooperazione colposa con l´allievo nel caso in cui consenta a questi una condotta imprudente o in violazione di leggi.

RESPONSABILITA´ CIVILE

Diversa è la situazione in caso di responsabilità civile, previsto dall´art. 2048 CC, che disciplina espressamente la responsabilità di insegnanti e precettori per i danni prodotti dagli allievi da essi curati.

I suddetti soggetti sono liberati da responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Si tratta di un´ipotesi di colpa presunta per fatto proprio dell´istruttore, che è responsabile per non aver adeguatamente vigilato l´allievo a lui affidato. Ciò significa che l´istruttore è ritenuto colpevole in base alla sola dimostrazione che un danno si sia verificato in seguito all´incidente stradale provocato dall´allievo-conducente. L´istruttore potrà liberarsi solo se riesce a dimostrare che l´impedimento del fatto non è stato possibile per ragioni non dipendenti dalla sua volontà e da sua colpa.

Si pone in questo caso anche il problema del concorso di responsabilità dell´allievo in quanto, secondo parte della dottrina, la presunzione di colpa sancita dall´art. 2048 CC non escluderebbe la possibilità che l´allievo risponda dell´illecito commesso nel caso questo sia dovuto al suo comportamento. Si avrebbe quindi una forma di responsabilità solidale per i danni cagionati, che potrà venir meno ove l´istruttore riesca a dimostrare che è mancata una sua culpa in vigilando o, viceversa, ove l´allievo dimostri che proprio questa è stata la causa determinante dell´evento.

L´istruttore di guida può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive; ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano iscriversi al conducente (14).

SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni dell´art. 122 CDS, tutte punite con sanzione amministrativa, sono sostanzialmente le seguenti:
• esercitarsi alla guida con la prescritta autorizzazione, ma senza istruttore al fianco oppure avendo al fianco persona munita di patente ma priva dei requisiti previsti dall´art. 122, c. 2, CDS: si applica altresì il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi;
• esercitarsi con idoneo istruttore al fianco, ma senza autorizzazione valida. In questo caso la sanzione si applica anche alla persona che funge da istruttore, redigendo un autonomo e distinto verbale di contestazione, in quanto si tratta di autonomo illecito amministrativo a carico dell´istruttore. Inoltre, se il conducente non ha i requisiti di età, la sanzione concorre con quella dell´art. 115, c. 3, CDS e, se non è neanche proprietario del veicolo, a quest´ultimo si applica la sanzione per incauto affidamento prevista dall´art. 115, c. 5, CDS;
• non rispettare l´obbligo di esercitarsi solo in luoghi poco frequentati, quando trattasi di veicoli nei quali non può prendere posto una seconda persona in funzione di istruttore;
• esercitarsi su veicoli privi degli appositi contrassegni: P o Scuola Guida.

Dai suddetti illeciti vanno distinti quelli riguardanti gli artt. 116 e 180 CDS. Infatti:
• la persona che guida senza aver ottenuto l´autorizzazione e senza avere a fianco persona munita di patente e avente i requisiti richiesti per esercitare la funzione di istruttore è sottoposta alla sanzione prevista per guida senza patente dall´art. 116, c. 13, CDS; alla stessa sanzione soggiace l´aspirante che guida con "foglio rosa" scaduto; è riconducibile alla fattispecie di guida senza patente anche il comportamento del conducente che guida munito di "foglio rosa", nonostante la revoca della patente per il venir meno dei requisiti morali;
• la persona che è solo momentaneamente sprovvista del "foglio rosa" e/o di un valido documento di identità personale da associare è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall´art. 180 CDS (guida senza il prescritto documento di guida). In tale caso, infatti, l´autorizzazione esiste e non si può applicare l´art. 122. Analoga sanzione l´art. 180 prevede nei confronti dell´istruttore che, durante l´esercitazione di guida, è solo momentaneamente sprovvisto della prescritta patente.

Le sanzioni previste per le violazioni in regime di guida assistita rinviano alle analoghe fattispecie previste:
• dall´art. 122 CDS, nel caso di guida di veicolo privo dell´apposito contrassegno (art. 122, c. 9) e di guida senza avere a fianco l´accompagnatore indicato nell´autorizzazione (art. 122, c. 8);
• dall´art. 117, c. 5, CDS, in caso di violazione dei limiti di velocità previsti per i neo patentati.

L´accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l´autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato.

Se il minore autorizzato commette violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (art. 218 CDS) o della revoca (art. 219 CDS) della patente di guida, viene sempre disposta la revoca dell´autorizzazione alla guida assistita ed il minore non potrà conseguire una nuova autorizzazione.

DOCUMENTI

L´autorizzazione ad esercitarsi alla guida è
• rilasciata dall´UMC presso cui è avanzata la domanda di rilascio della patente;
• può essere in due versioni, entrambe di colore rosa (da cui deriva la dizione gergale di "foglio rosa"):
- definitiva: un modello a compilazione meccanizzata (MC 1561 C) in cartoncino, di dimensioni 224 x 75 mm;
- provvisoria: un modello in formato A4 ottenuto da intercalare a ricalco del modello TT 2112.

Sul documento possono esservi riportate alcune scritte assai importanti che possono mutare la fisionomia giuridica del documento.

Infatti:
• quando per il rilascio della patente sia necessario sostenere la prova teorica, il foglio rosa provvisorio dovrà essere manualmente corretto nella casella che riporta parzialmente il testo dell´art. 122 CDS. A tal fine, l´UMC appone nel medesimo spazio la dicitura "NON VALIDO AD ESERCITARSI ALLA GUIDA FINO ALLA DATA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA DI TEORIA". Sulla stessa ricevuta viene manualmente apposta l´eventuale scadenza della persistenza dei requisiti psicofisici, riportata sul certificato medico prodotto dal richiedente;
• quando invece, per l´estensione della patente posseduta ad altre categorie non sia necessario sostenere la prova teorica, sulla ricevuta della domanda non viene manualmente corretta la casella che riporta parzialmente il testo dell´art. 122 CDS, in quanto il candidato, all´atto di conseguimento della predetta ricevuta, è immediatamente autorizzato ad esercitarsi alla guida.

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