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Distributori di carburante

05-02-2012 07:30 - L´Analisi
Presentiamo le modifiche per effetto del DL 24.1. 2012 n. 1 che, fra le numerose disposizioni, ha previsto:
- la liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati (art. 18),
- il miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti (art. 19),
- la costituzione di un fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (art. 20),
- la liberalizzazione delle pertinenze delle strade (art. 38).


Nell´ambito della circolazione stradale assume particolare rilevanza il commercio attinente ai servizi per i veicoli ed in particolare all´attività di distributori stradali di carburanti.

PRINCIPI DEL COMMERCIO

Per commercio si intende l´attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in determinati modi, anche sotto forma di servizi, ad altri.
Il commercio si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell´art. 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi per la tutela della concorrenza e del mercato.
Il commercio, a seconda di dove e come si svolge, può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
A seconda del consumatore finale, cioè di chi acquista le merci e/o le consuma, il commercio può essere:
• all´ingrosso: quando l´attività è svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all´ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
• al dettaglio: quando l´attività è svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, o effettua servizi, direttamente al consumatore finale.

Il commercio al dettaglio (una volta detto "al minuto") si basa su una norma nazionale e sulle leggi regionali e su quelle delle province autonome se e in quanto emanate, e può essere svolto, nel senso più ampio del termine, secondo varie forme.

PRODOTTI PETROLIFERI

Nel commercio al dettaglio il prodotto principale per il funzionamento di un veicolo a motore è rappresentato dal carburante (benzina, miscela, gasolio, metano, GPL, elettricità, ecc.) distribuito attraverso, appunto, gli impianti di distribuzione di carburanti per i quali si intende un unico complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione per uso di autotrazione con le relative attrezzature.
Apposita normativa seguita dopo pochi anni da un´altra ha modificato nel tempo la disciplina per l´installazione e l´esercizio di impianti di distribuzione carburanti, per consentire la razionalizzazione e l´ammodernamento della rete di distribuzione e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.
L´attività è soggetta all´autorizzazione del sindaco del comune in cui è situato.
L´impianto di distribuzione di carburanti può essere ad uso pubblico o ad uso privato.

Autorizzazione all´esercizio

L´attività è soggetta all´autorizzazione del sindaco del comune in cui è situato, previa verifica delle:
• conformità alle disposizioni del piano regolatore,
• prescrizioni fiscali,
• prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale,
• disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici,
• norme di indirizzo programmatico delle regioni.

La richiesta di autorizzazione va inviata dal richiedente al comune, corredata da un´analitica autocertificazione con allegata la documentazione prescritta dalla legge e da una perizia giurata, redatta da un professionista (ingegnere o altro tecnico, competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale) attestanti il rispetto delle prescrizioni suddette e dei criteri individuati dal comune.
La richiesta di autorizzazione (il cui rilascio oltre alla vendita autorizza anche i lavori di realizzazione dell´impianto senza necessità di richiedere il permesso a costruire) è sottoposta alla disciplina del silenzio-assenso, ai sensi della legge n. 241/1990, nel senso che trascorsi novanta giorni dal ricevimento della stessa da parte del comune, senza che il richiedente ottenga risposta positiva (cioè l´autorizzazione), negativa o richiedente integrazioni, la richiesta si intende accolta. Il dirigente, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l´assenso illegittimamente formatosi, salvo che l´interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.
L´apertura dell´impianto, in base ad una autorizzazione e non più ad una concessione, comporta che l´attività non é più soggetta a scadenza, ma rimane attiva fino a che non intervenga un provvedimento di revoca dell´autorizzazione stessa.
Recente normativa ha previsto che:
• il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti sia destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell´ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all´erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione;
• con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è determinata l´entità sia dei contributi, sia della contribuzione al fondo;
• entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanino indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore;
• i Comuni che non abbiano già provveduto all´individuazione ed alla chiusura degli impianti provvedano in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione e al Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda i distributori di carburante sulle autostrade è stato modificato il comma 5 bis dell´art. 24 CDS che prevede, ora che, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall´Autorità di regolazione dei trasporti dai progetti dell´ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell´art. 11 della legge 23.12.1992 n. 498, e successive modificazioni, e d´intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.

Gestione dell´attività

La gestione dell´attività può essere affidata dal titolare dell´autorizzazione ad altri soggetti (denominati gestori), mediante contratti di durata non inferiore a sei anni e con i termini definiti dagli accordi interprofessionali, aventi per oggetto la cessione gratuita dell´uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti.
In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne devono dare comunicazione al comune, alla regione e all´ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.
Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

PRODOTTI IN VENDITA

La disposizione in vigore prevede che nell´area dell´impianto possono essere commercializzati, oltre ai prodotti petroliferi, anche altri prodotti:
• previa comunicazione al comune,
• alle condizioni previste dai contratti di gestione degli impianti,
• nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale.

Questi prodotti erano elencati in apposito decreto ministeriale poi modificato da altro decreto, che prevedeva la tabella speciale per i titolari di impianti di distribuzione di carburanti i quali potevano vendere tutta una serie di prodotti.
Altra normativa ha introdotto una importante novità per la commercializzazione di prodotti diversi da quelli petroliferi specificando che:
• i nuovi impianti, dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del rifornimento, nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi, devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all´automobile e all´automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato;
• i titolari degli impianti in possesso della tabella speciale possono porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare senza avanzare richieste ma con automatica modifica da parte dell´ufficio competente, fermo il possesso dei requisiti, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
Recente normativa ha previsto, al fine di incrementare l´efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, con adeguamento da parte delle regioni, province autonome e enti locali, delle proprie disposizioni, che:
• gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, che per gli impianti già esistenti, l´adeguamento debba aver luogo entro un anno a decorrere dall´entrata in vigore del presente decreto, pena una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all´erogato dell´anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell´adeguamento;
• non possono essere posti specifici vincoli all´utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell´impianto, rilasciata dall´ufficio tecnico di finanza, o di suoi dipendenti;
• è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l´esercizio dell´attività di somministrazione di alimenti e bevande fermo restando il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 59/2010;
b) l´esercizio dell´attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell´impianto;
c) l´esercizio della vendita di pastigliaggi;
• che le attività richiamate sopra, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, siano esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell´impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall´ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell´esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione;
• le regioni, le province autonome e gli enti locali, debbano adeguare la propria normativa alle disposizioni precedenti.

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

I prezzi praticati al consumo dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, come afferma apposito decreto legislativo (18), devono essere esposti e pubblicizzati, presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, in modo visibile dalla carreggiata stradale e devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
Il gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti.
Sul fronte delle campagne pubblicitarie a decorrere dal 1° gennaio 2008, le compagnie petrolifere che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell´offerta di omaggi al consumatore, sono obbligate a rendere noto, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato, il costo diretto unitario dell´omaggio stesso. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell´omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte. Il consumatore può optare per il ritiro dell´omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell´omaggio.
L´ultima novità inerente la conoscibilità dei prezzi dei carburanti al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull´intero territorio nazionale, prevede l´obbligo, per chiunque eserciti l´attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato secondo le modalità indicate da apposito decreto che verrà emanato dal Ministro dello sviluppo economico.

ORARI DI ESERCIZIO

Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative, competenza confermata con nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, secondo i seguenti principi:
• flessibilità dell´orario tenuto conto delle diverse esigenze sul territorio, nonché della stagionalità;
• orario minimo settimanale di apertura, fissato in cinquantadue ore, che sarà progressivamente aumentato, sulla base delle ulteriori direttive emanate dal Ministro dell´industria, del commercio e dell´artigianato previa verifica della ristrutturazione della rete;
• orario unico nazionale durante il quale tutti gli impianti dovranno rimanere aperti dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19;
• riposo infrasettimanale che potrà essere effettuata, in alternativa al sabato pomeriggio, in altro pomeriggio della settimana su scelta del gestore;
• orari e turni domenicale, festivo e di riposo pubblicizzati con cartelli, predisposti dall´amministrazione regionale o comunale;
• apertura nei giorni festivi di un numero di impianti non inferiore al 25% degli impianti in attività nel territorio regionale ma se a livello locale fosse aperto un numero di impianti inferiore a quattro, tale percentuale sarà aumentata al 33% o al 50%;
• impianti aperti la domenica chiusi il giorno successivo o, se questo è festivo, il primo giorno feriale seguente. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali;
• ore 22,30 come inizio del servizio notturno;
• apparecchiature self-service pre-pagamento, di norma, sempre aperte;
• impianti di metano e di GPL esonerati dal rispetto dei turni di chiusura festiva purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti;
• sospensione dell´attività per ferie fino ad un massimo di due settimane consecutive.

Quanto sopra indicato va raccordato con quanto già previsto e cioè che:
• a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per i comuni per lo smantellamento degli impianti incompatibili i gestori, previa comunicazione al comune, potranno aumentare l´orario massimo di servizio fino al cinquanta per cento dell´orario minimo stabilito e potranno stabilire autonomamente la modulazione dell´orario di servizio e del periodo di riposo;
• sono esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante;
• per gli impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni sull´orario minimo settimanale, le modalità necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.

LIBERALIZZAZIONE ATTUALE

A seguito procedura d´infrazione in materia di distribuzione di carburanti (2008/43) avviata dalla Commissione europea in quanto le norme, statali e regionali, italiane erano incompatibili con i principi comunitari è stata data l´opportuna risposta normativa statale ai rilievi sollevati che prevede, appunto:
• liberalizzazione della realizzazione dei distributori di carburante che non dovranno più rispettare le norme restrittive che ne impedivano o ne limitavano l´accesso al mercato come la necessaria chiusura di un certo numero di impianti già esistenti, il debito rispetto numerico degli impianti, le distanze minime fra un impianto e l´altro, nonché superfici minime o massime da rispettare;
• liberalizzazione delle attività all´interno dei distributori di carburante, cioè attività accessorie e integrative che vengono svolte presso l´impianto come i servizi di somministrazione, la vendita di quotidiani e/o periodici, di tabacchi ed altri generi di monopolio, ma anche di generi vari a seconda, ad esempio, se il distributore si trovi vicino al mare o in montagna o, comunque, vicino a centri di attrazione turistica.

Ma a questi servizi se ne possono aggiungere altri come quelli di servizio alle persone come le attività ricettive o ai veicoli come le officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto, ecc.).
La norma non è tesa a dare indirizzi, più o meno cogenti, alle regioni e agli altri enti locali ai quali spetta, costituzionalmente, di legiferare in merito, ma è tesa a "garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell´ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato dall´adeguamento all´ordinamento comunitario".
La norma invita le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a promuovere, nell´ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.


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