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Disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori

18-02-2012 16:32 - L´Analisi
Ministero dell´Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot. 300/A/1012/12/106/16

OGGETTO: Articolo 14, legge 29 luglio 2010 n. 120 - Disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori.


Come è noto, l´articolo 14 della legge 29 luglio 2010 n. 120 prevede, al comma 2, che i ciclomotori già in circolazione, non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all´articolo 97, comma 1 del C.d.S., devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tale decreto, emanato in data 2 febbraio 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 2011, prevede che entro 240 giorni dalla data di pubblicazione e comunque non oltre il 12 febbraio 2012 tutti i ciclomotori siano muniti del certificato di circolazione e della targa di cui al citato articolo 97, comma 1 del C.d.S.

Pertanto, a far data dal 13 febbraio 2012 a chi circola con un ciclomotore senza aver provveduto alla sua regolarizzazione nel senso sopra indicato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1559 come previsto dall´articolo 14, comma 3 della citata legge 120/2010.

Trattandosi di nonna non trasfusa nella modifica dell´articolo 97 del Cd.S., il calcolo del pagamento in misura ridotta sarà effettuato ai sensi dell´articolo 16 della legge 689/1981 corrispondente a € 519,67 da effettuarsi entro 60 giorni con versamento a favore dello Stato utilizzando il modello F23.

Per tale violazione non è prevista l´applicazione di sanzioni accessorie.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè


Fonte: Min. Interno - Circ. 14/02/2012 n. 106

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