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Dichiarare di aver dimenticato la patente e l´assicurazione a casa non costituisce reato se il conducente non è abilitato alla guida e assicurato

03-12-2011 00:19 - Giurisprudenza di Merito

Propone ricorso per cassazione B. A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma - sez. dist. Di Ostia - in data 29 settembre 2010 con la quale gli è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cpp in relazione al reato ex art. 483 c.p.
Oggetto di contestazione ai sensi della norma citata era stata la condotta consistita nell´avere, il ricorrente, dichiarato falsamente ad un agente della polizia municipale - che redigeva il relativo verbale, sottoscritto anche dal dichiarante - di essere in possesso della patente di guida e del certificato assicurativo relativo alla vettura Nissan Micra che deteneva, fatto commesso nel giugno 2006.
Deduce
la violazione dell´art. 129 cpp e il vizio di motivazione.
La condotta descritta non costituiva infatti reato come già riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione (Sez. V n. 21402 del 28 maggio 2008).
Il PG presso questa Corte ha chiesto l´accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha effettivamente enunciato il principio evocato dal ricorrente e cioè quello secondo cui non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, non sussistendo, in tal caso, l´obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l´atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (...).
La decisione è del tutto condivisibile perché in linea con il testo letterale dell´art. 483 cp e con i principi espressi in materia dalle Sezioni Unite.
Basterà qui ricordare la sentenza L. del 1999 che ha per prima sottolineato come il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sussista solo qualora l´atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all´atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (...).
Consegue da ciò che la sentenza impugnata, di patteggiamento della pena, risulta errata nella valutazione delle cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cpp che pure il giudice è tenuto ad effettuare.
Essa va annullata senza rinvio perché il fatto contestato non integra reato.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.




Fonte: Corte di Cassazione Penale sez.V 3/11/2011 n. 39610

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