20 Maggio 2012

menu di scelta rapida



Contenuti

In Bacheca
percorso: home > In Bacheca > Definiti i percorsi formativi per i proprietari dei cani

Definiti i percorsi formativi per i proprietari dei cani

08-02-2010 - News Generiche
Con Decreto 26 novembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono stati definiti i percorsi formativi per i proprietari dei cani.

Come preannunciato con ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la «tutela dell´incolumità pubblica dall´aggressione di cani», firmata dal sottosegretario alla Salute Francesca Martini, dopo il verificarsi di episodi che come accade di frequente hanno indotto il legislatore a correre ai ripari emanando un´ordinanza contingibile ed urgente, il medesimo ministero ha varato un decreto il cui allegato ha stabilito i criteri e le linee guida per la programmazione dei percorsi formativi previsti dall´art.1, comma 4 dell´ordinanza suddetta.
Ai comuni e alle Aziende sanitarie locali compete l´organizzazione dei percorsi formativi per i quali possono avvalersi anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza (1). Il corso di formazione si pone l´obiettivo di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l´integrazione dell´animale nel contesto sociale.
Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile.
Inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali.
Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società. Con l´approvazione dell´Ordinanza citata in premessa e del decreto di cui ci stiamo occupando è evidente come vi è stato un sostanziale cambiamento di strategia da parte del Ministero della Salute che provvedendo ad eliminare la black list relativa alle razze pericolose, introdotta con l´Ordinanza del 14 gennaio 2008 dal Governo Prodi, ha dimostrato di voler puntare soprattutto sulla responsabilizzazione dei proprietari, che risponderanno civilmente e penalmente dei danni arrecati dai loro cani. La precedente ordinanza infatti non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell´appartenenza ad una razza o ai suoi incroci. Sono fruitori del corso di formazione tutti i cittadini proprietari e detentori di cani o che intendano divenirlo. La partecipazione al percorso formativo per tali fruitori è su base volontaria.
Sono fruitori obbligati i proprietari o detentori dei cani individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari ai sensi dell´articolo 1, comma 6 dell´Ordinanza del 3 marzo 2009.
In particolare sulla base dell´anagrafe canina regionale le suddette autorità sanitarie decidono, nell´ambito del loro compito di tutela dell´incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l´obbligo di svolgere i percorsi formativi.
Il decreto di cui trattasi ha definito gli argomenti che nell´ambito del previsto percorso formativo devono essere affrontati ; essi riguardano:
1. l´etologia canina;
2. lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano);
3. il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza;
4. la comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva;
5. relazione uomo - cane: errori di comunicazione;
6. come prevenire l´aggressività e i problemi di comportamento;
7. normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d´affezione: obblighi e responsabilità del proprietario.
Il corso base prevede un minino di 5 sessioni didattiche di due ore ciascuna.
La fase teorica può essere integrata da dimostrazioni pratiche.

Si ricorda che l´Ordinanza ministeriale, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose prevede che il proprietario e il detentore di un cane debba adottare le seguenti misure:

1. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell´animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
2. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l´incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
3. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
4. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
5. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Sono vietati:
a) l´addestramento di cani che ne esalti l´aggressività ;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l´aggressività ;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all´articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 ;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a : recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all´emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell´animale ;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

-----
(1) Sono definiti medici veterinari esperti in comportamento animale coloro che sono in possesso dei requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI). Inoltre è ritenuto valido ai fini della suddetta definizione il possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale.

Fonte: F. Dori (Agente di P.M. Comune di Grosseto "Unità Specialistica Edilizia, Commercio e Polizia Amministrativa")

ASSOCIAZIONE FOXPOL
Sede Legale Via Venezia 30 - 20090 - Pieve Emanuele (Milano)
C.F 97497880159
Tel. +39.334.88.54.199 Fax 02.40.70.80.11
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE
Riconosciuta con Decreto Provincia di Milano n.177/2009 del 07/01/2010 Reg. Prov.le APS n.174 - R.G. 73/2010
Iscritta Albo Formatori Istituto Regionale lombardo di Formazione per l´Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)
Insignita dalla Commissione Europea della "Carta Europea della Sicurezza Stradale"