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Cosa cambia operativamente dal 30 luglio 2010

30-07-2010 - L´Analisi
Alcune parti della legge 29.7.2010 n. 120 che ha introdotto numerose modifiche al codice della strada, sia sotto l´aspetto normativo che sanzionatorio, entrano subito in vigore, mentre tutto il resto delle modifiche decorre dall´entrata in vigore della legge 120/2010 e cioè dal 13.8.2010. Ci sono poi alcune modifiche che saranno differite di alcuni mesi in quanto sono subordinate all´emanazione di specifici decreti o regolamenti.

Vediamo quali sono le norme che hanno decorrenza immediata, cioè dal 30 luglio 2010:


E´ abrogata la norma (Art. 219-bis) che prevedeva sospensione, revoca, decurtazione dei punti a carico della patente anche quando l´infrazione era commessa alla guida di veicoli che non la richiedevano (come le biciclette, ciclomotori).

Art. 97 comma 5

Fabbricazione e vendita di ciclomotori irregolari

Sanzione edittale da 1.000,00 a 4.000,00 euro (pagamento in misura ridotta non consentito)

Modifiche su ciclomotori e minicar

Sanzione edittale da 779,00 a 3.119,00 euro (pagamento in misura ridotta non consentito)


Circolazione con ciclomotore irregolare

comma 6

Sanzione edittale da 389,00 a 1.559,00 euro - (E´ stata umenta la sanzione pecuniaria) Pagamento oltre 60 giorni 779,50 euro

comma 10

Ciclomotore coi dati della targa non visibili

Sanzione edittale da 78,00 a 311,00 euro -(E´ stata umenta la sanzione pecuniaria) Pagamento oltre 60 giorni 155,50 euro


Art. 172

E´ diventato obbligatorio l´uso delle cinture di sicurezza anche per i veicolo di categoria L6e (minicar) dotati di carrozzeria chiusa.


Art. 173 c. 1

E´ diventato obbligatorio l´uso di lenti o apparecchi correttivi prescritti anche ai titolari di CIG per la guida di ciclomotori.


Artt. 186, 186-bis, e 187:

guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l´effetto di stupefacenti.

Viene introdotto l´art. 186-bis che prevede un nuovo quadro sanzionatorio per:

- conducenti di età inferiore a 21 anni o con patente B conseguita da meno di 3 anni

- conducenti professionali in attività di trasporto di persone o cose (Pullman, camion e taxi)

- conducenti di autoveicoli di m.c. maggiore di 3,5 t (incluso eventuale rimorchio), autosnodati, autoarticolati; autoveicoli per trasporto persone con più di 8 posti (escluso il conducente)

Per queste categorie di conducenti è sanzionata, come illecito amministrativo, anche la guida con tasso alcolemico minore di 0,5 g/l

Altra importante modifica: la guida con Tasso Aalcolemico ( di seguito TA) fino a 0,8 g/l, per qualsiasi conducente, non è più reato ma illecito amministrativo.

Sulla base delle modifiche i nuovi aspetti operativi sono:

a) Guida con TA superiore 0,8 g/l o sotto l´effetto di stupefacenti o rifiuto dell´accertamento:

Non cambiano le modalità della notizia di rato all´AG, ma occorre ora specificare se il conducente rientra in alcuno dei casi sopra indicati.

Quanto ai veicoli si segnala che:

- TA superiore 1,5 g/l, tutti i veicoli, di qualsiasi categoria, sono sequestrati

- da TA 0,8 a 1,5 g/l, sono sequestrati solo ciclomotori e motoveicoli; veicoli diversi non sono sequestrati, ma se hanno provocato un incidente stradale sono sottoposti a fermo per 180 giorni, subito applicabile a titolo provvisorio per 30 giorni.

Ai sensi del nuovo art. 224-ter il sequestro si attua con la stessa procedura dell´art. 213 in quanto applicabile.

b) Guida con TA maggiore di 0,5 ma non di 0,8 , ora illecito amministrativo, si deve redigere verbale di contestazione:

- art. 186 c. 2a) - Guida con tasso alcolemico maggiore di 0,5 e fino a 0,8 g/l:

- sanzione edittale da 500,00 a 2.000,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 1.000,00 euro
- Punti 10, sospensione patente o CIG (da 3 a 6 mesi)

- art. 186 c. 2 bis - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:

- sanzione edittale da 1.000,00 a 4.000,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 2.000,00 euro,
- punti 10
- sospensione patente o CIG (da 6 a 12 mesi)
- fermo veicolo per 180 giorni

c) Guida con TA maggiore di 0 ma minore di 0,8 per i conducenti neopatentati e professionali
art. 186-bis (redigere verbale di contestazione per i seguenti illeciti amministrativi):

- art. 186-bis c. 2 - Tasso alcolemico maggiore di 0 ma minore di 0,5 g/l:

- sanzione edittale da 155,00 a 624,00 euro
- pagamento oltre 60 giorni 312,00 euro
- Punti 5

- art. 186 bis c. 2 - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:

- Sanzione edittale da 310,00 a 1.248,00 euro
- pagamento oltre 60 giorni 624,00 euro
- punti 5

- art. 186 bis c. 3 e 186 c. 2a) - Tasso alcolemico maggiore di 0,5 ma minore di 0,8 g/l:

- sanzione edittale da 666,67 a 2.666,67 euro

- punti 10
- sospensione patente o CIG (da 3 a 6 mesi)


- art. 186bis c. 3 - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:

- sanzione edittale da 1.334,34 a 5.333.34 euro - Pagamento oltre 60 giorni 2.666,67 euro -
- Punti 10
- Sospensione patente o CIG (da 6 a 12 mesi)
- fermo veicolo per 180 giorni

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