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Connessione obbiettiva tra violazione amministrativa ed incidente con danni alle persone

03-12-2009 - Giurisprudenza di Merito
OSSERVA
1 - Con ordinanza in data 31.1.2008 il Tribunale Penale di Sassari, investito dalla opposizione presentata da (). contro la applicazione di una sanzione amministrativa per violazione dell´art. 141 C.d.S., commi 8 e 11, commessa il () mentre circolava alla guida di una vettura Nissan sulla (), che finiva contromano a causa della forte velocità in discesa, condotta che veniva ritenuta concausa di un incidente stradale con evento mortale di cui al procedimento penale n. 4393/2007 modello 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, declinava la propria competenza, ritenendo competente ex art. 204 bis C.d.S., il Giudice di Pace di Sassari.
2 - Con sentenza civile in data 11.6.2008 il Giudice di Pace di Sassari ha ugualmente dichiarato la propria incompetenza, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, poichè sussisteva connessione fra l´illecito amministrativo, oggetto del giudizio di opposizione civile alla sanzione amministrativa per violazione del codice della strada e l´illecito penale di cui al procedimento penale n. 4393 del 2007 Mod. 21 P.M., costituendo l´accertamento dell´illecito amministrativo l´antecedente logico necessario per la esistenza del reato.
3 - La difesa di () a seguito delle suddette pronunce, ha denunciato in data 8 giugno 2009 conflitto negativo di competenza.
4 - Si tratta di un conflitto negativo improprio di competenza tra giudice civile e giudice penale, ammissibile in rito (v. Cass. sez. 1 n. 19547 del 2004, rv. 227982; n. 13408 del 2005, rv. 231336; n. 5603 del 2008, rv. 238866) poichè le contrapposte prese di posizione dei giudici coinvolti hanno determinato una stasi processuale insuperabile senza l´intervento regolatore di questa Corte e che, in conformità al condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. rv. 227982, 229485, 238866), deve essere risolto, in ottemperanza alla L. 24 gennaio 1981, n. 689, art. 24, nel senso, la competenza del Giudice di Pace deve essere affermata qualora non emerga alcun profilo di connessione fra procedimento penale e violazione al codice della strada , mentre la competenza alla decisione anche sulla opposizione spetta al giudice penale in c aso di connessione obiettiva con un reato; in tale seconda ipotesi il giudice penale è competente anche ad applicare la sanzione amministrativa.
5 - Nel caso in esame dal verbale di contestazione risulta la indicazione del procedimento penale aperto a seguito dell´evento mortale in cui era stata coinvolta la vettura condotta dal ..., nonchè la indicazione della specifica connessione della violazione amministrativa addebitata al .... rispetto all´evento mortale che aveva portato alla informativa di reato del 16.7.2007 riguardante tale soggetto; per cui, allo stato, sulla base della ricostruzione del fatto operata dalla polizia giudiziaria e confluita nella iscrizione penale, deve essere ritenuta tale connessione che determina la competenza del giudice penale alla applicazione della sanzione amministrativa in caso di condanna penale.
6 - La mancanza di notizie attuali sullo stato del procedimento non esclude la competenza del giudice penale, il quale, nel caso in cui non fosse già investito del processo penale, deciderà sull´illecito amministrativo contestato quando sarà investito del processo penale.
Cesserà ovviamente la competenza del giudice penale in caso di archiviazione del procedimento penale.
Seguono le comunicazioni di cui all´art. 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sassari cui dispone trasmettersi gli atti.

Fonte: Corte di Cassazione Penale sez.I 18/9/2009 n. 37490

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