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Conducenti di veicoli e documenti di guida

16-02-2012 07:00 - L´Analisi
Modifche apportate a seguito art. 11 DL 9.2.2012 n. 9:

La libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale, uno dei diritti primari del cittadino, sancita dall´art. 16 della Costituzione, è tuttavia soggetta ad alcuni limiti, quando, per la natura dei mezzi con cui si effettua o per la persona che la realizza, può arrecare danno alla collettività. Il legislatore ne ha perciò subordinato l´esercizio al possesso di specifiche abilitazioni (patente di guida o altre abilitazioni).
Nonostante il suo contenuto prevalentemente tecnico, la patente si può ritenere un´autorizzazione amministrativa. Le abilitazioni alla guida, sotto il profilo sostanziale, sono in ogni caso un atto di certezza legale in quanto costituisce in capo al soggetto titolare una situazione di presunzione di possesso dei requisiti di idoneità necessari a condurre quel tipo di veicolo, che è valida sia nei confronti dello Stato che nei confronti dei privati.
La patente di guida, anche nel formato "card", costituisce valido documento di identificazione personale (ancorché non idoneo però per l´espatrio).
Ai fini che qui interessano, definiamo quindi:
• conducente: colui che ha l´effettiva e reale direzione del veicolo, cioè la disponibilità degli organi di comando;
• circolazione del veicolo: il movimento dello stesso anche senza i suoi ordinari mezzi di propulsione, ma, per esempio, spinto a braccia, procedente a motore spento o per inerzia, nonché la sosta e la fermata;
• patente di guida: l´autorizzazione amministrativa che, rimuovendo i limiti imposti dalla legge, attribuisce al cittadino la concreta possibilità di esercitare legalmente il suo diritto a circolare.

Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di:
• requisiti di età: in relazione al tipo di patente e ai veicoli che si conducono è prevista una età minima e massima;
• requisiti fisici e psichici. Coloro che presentano requisiti inferiori ai minimi stabiliti possono acquisire una patente con particolari prescrizioni (es. obbligo di lenti durante la guida) o possono acquisire la patente speciale se raggiungono i requisiti per tale patente;
• requisiti morali;
• abilità alla guida.

ABILITAZIONI ALLA GUIDA DEI VEICOLI

Primario documento che abilita alla guida di veicoli è la patente di guida; sono altresì previsti altri documenti che abilitano alla guida di particolari veicoli o in particolari situazioni, integrativi o sostitutivi della patente.

Patente di guida e relative categorie

La patente di guida viene conseguita a seguito del superamento dell´apposito esame teorico e pratico e viene consegnata, da parte del funzionario esaminatore dell´UMC, direttamente al candidato al termine della positiva prova di guida.
Le categorie delle patenti italiane sono: A, A1, B, C, D, E secondo le direttive UE che prevedono tuttavia anche le sottocategorie B1, C1, D1, che in Italia hanno avuto particolare regolamentazione.
Ciascuna categoria di patente abilitata alla guida di determinati veicoli mentre i ciclomotori possono essere condotti da chi sia in possesso di una qualsiasi patente o dell´apposito certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (CIGC).

Abilitazioni per la guida di veicoli ad alto contenuto professionale

Per la guida di veicoli ad alto contenuto professionale, oltre alla patente, occorre:
• certificato di abilitazione professionale (CAP) per la guida di:
- motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t adibiti a servizio pubblico di piazza o a noleggio con conducente (tipo KA associato alla patente A);
- taxi, autovetture e motoveicoli (oltre 1,3 t) da noleggio con conducente (tipo KB associato alla patente B);
• carta di qualificazione del conducente (CQC) per conducenti che effettuano professionalmente l´autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE ed anche per la guida non professionale, da parte minori di anni 21, di veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva, compreso il rimorchio, superiore a 7,5 t;
• certificato di formazione professionale (CFP ADR) per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose;
• patente di servizio per condurre veicoli in servizio di polizia stradale oppure utilizzati per lo svolgimento di servizi istituzionali dell´amministrazione di appartenenza ed aventi immatricolazione nazionale italiana (cioè normale targa "civile"), limitatamente a:
- operatori di polizia municipale e provinciale - rilasciata dalla prefettura-UTG,
- dipendenti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
- dipendenti ANAS - rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Esulano dal campo di specifico interesse i documenti connessi alla guida di veicoli vincolati ad impianti fissi (quali tram e filoveicoli) per i quali occorrono abilitazioni specifiche rilasciate dall´USTIF del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall´azienda da cui dipende il conducente a seguito anche di accertamento dell´idoneità fisica e psicoattitudinale.

Altri documenti connessi alla guida di veicoli

Per la guida dei ciclomotori, da parte dei soggetti che non siano in possesso di alcuna patente, è necessario il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (CIGC).
In particolari situazioni, per la guida dei veicoli, sono altresì previsti i seguenti documenti:
• autorizzazione alla guida accompagnata: consente al minore, che ha compiuto 17 anni ed è titolare di patente A1, di guidare, a fini di esercitazione, con la presenza di idoneo accompagnatore e previa frequenza di apposito corso pratico presso un´autoscuola, autoveicoli aventi determinate caratteristiche - rilasciata dall´UMC;
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida (cosiddetto foglio rosa): per consentire a chi deve conseguire la patente (o ottenerne l´estensione) di esercitarsi alla guida con a fianco altra persona munita di patente che vigila sulla guida stessa - rilasciata dall´UMC dopo il superamento dell´esame di teoria (v. inPratica 422);
• attestato di idoneità per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t da parte di conducenti aventi oltre 65 anni (fino a 68 anni) - rilasciato dalla CML;
• attestato di idoneità per la guida di autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone da parte di conducenti aventi oltre 60 anni (fino a 68 anni) - rilasciato dalla CML;
• documentazione del conducente nei trasporti di merci per conto terzi, per la dimostrazione del rapporto che lega il conducente con il veicolo - rilasciata dall´azienda;
• attestato di conducente per cittadini extracomunitari adibiti ai trasporti internazionali di merci, per la dimostrazione che il conducente è regolarmente assunto - rilasciato dalla Direzione provinciale del lavoro;
• patente internazionale di guida, per la guida di veicoli in alcuni paesi extra UE - rilasciata dall´UMC, previa esibizione della patente;
• documenti provvisori del conducente, in caso di smarrimento dei documenti di guida - rilasciati dagli organi di polizia, dalle agenzie automobilistiche e dall´UMC, a seconda dei casi.

SOGGETTI CHE POSSONO CONSEGUIRE LA PATENTE IN ITALIA

Fermo restando il possesso dei requisiti, in relazione alla cittadinanza e/o residenza italiana si possono distinguere le seguenti categorie di richiedenti il rilascio della patente:
• cittadini italiani residenti in Italia: ovviamente possono conseguire la patente ex novo; per la conversione delle patenti estere, esistono alcune limitazioni;
• cittadini italiani residenti all´estero (iscritti all´AIRE - Anagrafe italiani residenti all´estero) non è consentito il rilascio di patente ex novo a cittadini italiani iscritti all´AIRE; è invece consentito il rilascio del duplicato della patente italiana precedentemente acquisiti;
• cittadini comunitari residenti in Italia: i cittadini comunitari possono ottenere la patente anche qualora, in luogo della residenza anagrafica, dichiarino di avere la residenza normale in Italia ovvero di trovarsi da almeno sei mesi in Italia per motivi di studio;
• cittadini extracomunitari residenti in Italia;
• apolidi residenti in Italia.

SANZIONI
• Sanzioni previste dall´art. 116 CDS (di seguito esaminate in dettaglio). Si possono così riassumere:
- guida senza aver conseguito la patente, o con patente revocata, o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti: costituisce reato dal quale consegue anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ovvero la sua confisca in caso di reiterazione, salvo che non appartenga a persona estranea all´illecito (art. 116, cc. 13 e 18);
- guida senza certificato di abilitazione professionale o carta di qualificazione del conducente, quando prescritto: è un illecito amministrativo da cui consegue una sanzione pecuniaria e anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (art. 116, cc. 15 e 17);
- guida con ciclomotore senza certificato di idoneità: è un illecito amministrativo punito solo con sanzioni pecuniarie e dal quale consegue la sanzione accessorie del fermo amministrativo del ciclomotore (art. 116, c. 13 bis);
- affidamento del veicolo di cui si abbia la materiale disponibilità a persona sprovvista di patente, o di patentino nel caso di ciclomotore, o di CAP se prescritto (art. 116, c. 12).
• Sanzioni previste da altri articoli CDS:
- violazioni commesse durante le esercitazioni di guida (art. 122);
- guida di un veicolo con patente di categoria diversa da quella richiesta. Alla violazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi (art. 125, c. 3). La norma si applica ora a tutte le ipotesi di guida di un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta;
- guida con patente scaduta: alla violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro della patente (art. 126, c. 7);
- guida abusiva durante il periodo in cui la patente è ritirata (ad esempio, perché scaduta). Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ovvero la sua confisca in caso di reiterazione, salvo che non appartenga a persona estranea all´illecito (art. 216, c. 6);
- guida con patente sospesa. Prevede, come sanzione accessoria, la revoca della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ovvero la sua confisca in caso di reiterazione, salvo che non appartenga a persona estranea all´illecito (art. 218, c. 6).

Dal 30.6.2003 è in vigore la disciplina della patente a punti volta ad un maggior rigore nella circolazione stradale; tale disciplina, che non ha natura sanzionatoria in quanto si limita a sottoporre a nuovo esame i conducenti più indisciplinati, si affianca al regime sanzionatorio preesistente senza sovrapporsi ad esso.

Guida senza patente

Guidare senza patente, perché mai conseguita, costituisce reato punito con l´ammenda da 2.257,00 a 9.032,00 euro. In caso di reiterazione nel biennio, oltre all´ammenda si applica la pena dell´arresto fino ad un anno.
All´accertamento del reato consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi ovvero la sua confisca in caso di reiterazione, salvo che appartenga a persona estranea all´illecito (art. 116, cc. 13 e 18).
Alle stesse pene è sottoposto anche chi, pur avendo conseguito la patente, circola:
• dopo che questa è stata revocata come conseguenza dell´applicazione di sanzioni accessorie o per mancanza dei prescritti requisiti psicofisici;
• quando, a seguito di visita o di esame di revisione, la patente non è stata confermata per mancanza dei prescritti requisiti.

Ai fini dell´esistenza del reato rilevano le reali caratteristiche del veicolo piuttosto di quelle descritte nella carta di circolazione.
In tema di guida senza patente la Cassazione ha dato un´interpretazione molto estesa, sentenziando che l´atto di circolazione sussiste anche quando il veicolo venga posto in movimento a motore spento e che devono considerarsi atti di circolazione anche quegli atti, diversi dal movimento, che siano idonei a determinare lo spostamento del veicolo come la semplice messa in moto o la conduzione a mano.
Per aversi "guida senza patente" è necessario che il soggetto conduca un veicolo su strade o su aree pubbliche senza essere in possesso di alcun tipo di patente valida. Tuttavia, per il combinato disposto con l´art. 122, c. 7, non è punibile con questa sanzione colui che guidi senza patente (né autorizzazione ad esercitarsi), se ha vicino a sé persona patentata che può esercitare validamente la funzione di istruttore ai sensi dell´art. 122, c. 2; non è parimenti punibile con la sanzione dell´art. 116 colui che, essendo munito di autorizzazione ad esercitarsi, guidi un veicolo senza avere al suo fianco una persona idonea in veste di istruttore (art. 122, c. 8): in entrambi i casi si prevedono sanzioni amministrative.

Casi in cui si applica la sanzione prevista dall´art. 116 CDS

L´art. 116 CDS si estende a vari casi particolari di guida senza patente e le sue sanzioni trovano applicazione:
• in caso di guida senza autorizzazione ad esercitarsi (cosiddetto "foglio rosa") e con istruttore non avente i requisiti prescritti dall´art. 122;
• in caso di revoca della patente precedentemente posseduta, poiché in tal caso è come se la patente di guida non esistesse: il reato si configura anche se il conducente è ancora in possesso della patente perché non ha ottemperato all´obbligo di restituirla entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca;
• in caso di mancato rinnovo (conferma di validità) per mancanza dei prescritti requisiti psicofisici, quando non sia stato ancora emesso provvedimento formale di revoca ma sia stato emesso negativo giudizio medico;
• in caso di traino di veicolo in avaria: infatti l´automezzo che circoli trainato perché in avaria non perde le caratteristiche di veicolo a motore e quindi chi lo conduce deve essere munito di patente valida (ad es., autoveicolo a traino: necessita patente B, C, D, ecc.);
• in caso di spostamento a spinta, a motore spento o di conduzione a mano del veicolo: infatti, in tali casi la persona che conduce a mano il veicolo è conducente a tutti gli effetti e quindi deve avere la patente (ad esempio, lo spostamento a mano di motoveicolo necessita di patente A o B);
• in caso di guida in Italia con patente scaduta rilasciata da Stato non appartenente all´UE, quando il titolare sia residente in Italia da oltre un anno (art. 136, c. 6);
• in caso di guida di ciclomotore senza patente o patentino (ma con applicazione del c. 13 bis).

Casi in cui l´art. 116 CDS non si applica

L´art. 116 CDS non trova invece applicazione nei seguenti casi, diversamente disciplinati dal Codice:
• guida di veicolo in area privata non soggetta a pubblico passaggio: in tal caso, infatti, le norme del Codice della strada non trovano applicazione;
• guida con patente valida per una certa categoria di veicolo non compreso in essa (ad esempio, titolare di patente di categoria B o C che guidi autobus, ecc.): in tali casi si applica l´art. 125, c. 3, che prevede una sanzione amministrativa meno grave;
• guida con patente scaduta (ma ancora in possesso del conducente): si applica la sanzione amministrativa prevista dall´art. 126, c. 7;
• guida con autorizzazione ad esercitarsi (cosiddetto "foglio rosa") senza avere a fianco persona munita di patente ovvero non idonea a svolgere la funzione di istruttore: si applica la sanzione amministrativa prevista dall´art. 122, c. 8;
• guida senza autorizzazione ad esercitarsi ("foglio rosa") ma avendo a fianco persona idonea ad esercitare le funzioni di istruttore: si applica la sanzione amministrativa dell´art. 122, c. 7;
• guida senza patente perché sequestrata per fini giudiziari (ad esempio, per accertare l´identità di una persona, ecc.). Infatti in tale ipotesi di sequestro materiale del documento, diversamente da quella del ritiro immediato, la patente è perfettamente valida ed efficace, non incidendo il sequestro sull´autorizzazione a circolare;
• guida senza patente perché ritirata, ai sensi dell´art. 126, c. 7, a seguito di mancata conferma della validità: si applica in tale ipotesi l´art. 216, c. 6, che prevede, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi ovvero la sua confisca in caso di reiterazione delle violazioni;
• guida con patente sospesa: si applica l´art. 218, c. 6, che prevede inoltre le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi ovvero la sua confisca in caso di reiterazione delle violazioni;
• guida di macchine agricole od operatrici senza patente: si applica in tal senso l´art. 124 cc. 4 e 4 bis;
• guida di veicolo civile con patente militare non convertita: per l´espresso rinvio contenuto nell´art. 138, c. 12, la sanzione applicabile è quella prevista dall´art. 125, c. 3, per la guida di autoveicolo per cui è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta.

Fermo e confisca del veicolo per reiterazione dell´illecito

L´art. 116, c. 18, CDS dispone che alla violazione del comma 13 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi.
Trattandosi di illecito penale, la sanzione è applicata su disposizione del giudice dopo la sentenza di condanna definitiva (43).
Lo stesso comma 18 dell´art. 116 dispone poi che in caso di recidiva nel reato si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. Anche tale sanzione, conseguendo all´accertamento di un reato, è disposta sulla base di una sentenza di condanna definitiva.
Se il veicolo appartiene al trasgressore, la confisca ha luogo anche se il veicolo con cui è stata commessa la prima violazione non gli apparteneva; viceversa, si ritiene che non possa aver luogo la confisca se il veicolo della seconda violazione non appartiene al trasgressore, salvo che il proprietario non sia sanzionato per incauto affidamento, nel qual caso non può dirsi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Queste sanzioni accessorie si applicano solo quando l´illecito è stato commesso con un veicolo diverso da un motoveicolo.

Confisca del motoveicolo con cui è stato commesso il reato

Quando il reato di guida senza patente è stato commesso con un motoveicolo, questo deve essere in ogni caso sequestrato per consentirne la successiva confisca, disposta dal giudice con la sentenza di condanna.

Sospensione della patente

L´art. 116 dispone, infine, che nei casi in cui non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applichi la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, eventualmente posseduta, per un periodo da 3 a 12 mesi: si tratta di una sanzione accessoria che può trovare applicazione solo nel caso in cui il colpevole non sia proprietario del veicolo.
Questa norma, inizialmente inattuabile dato che non riportava la precisazione "eventualmente posseduta" aggiunta dal DLG n. 360/1993, è risultata, anche nella nuova formulazione, di scarsa portata, poiché sostanzialmente limitata al caso del titolare di patente estera, non rilasciata da Stato membro dell´UE, residente in Italia da più di un anno che guida con patente scaduta: il provvedimento di sospensione è infatti applicabile anche a una patente estera.
Trattandosi di sanzione accessoria conseguente a reato, la sospensione è disposta dal giudice con la sentenza di condanna; secondo la procedura dell´art. 223 CDS, tuttavia, la patente può essere sospesa cautelarmene dal prefetto e, quindi, deve essere ritirata dall´organo accertatore se, sul luogo e nell´immediatezza dell´accertamento del fatto, è in grado di stabilire che il veicolo non appartiene al trasgressore e, quindi, non può essere oggetto di fermo amministrativo o confisca.

Disposizioni procedurali

Per l´accertamento del reato è competente il tribunale in composizione monocratica.
Il veicolo con il quale è stato commesso il reato, se non può essere affidato ad altra persona idonea alla guida presente o prontamente reperibile, può essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell´art. 321 CPP. Tuttavia, quando il reato è commesso con un motoveicolo, deve essere sempre disposto il sequestro finalizzato alla successiva confisca.
Oltre agli adempimenti abituali, l´organo accertatore dovrà contestare l´incauto affidamento al proprietario del veicolo o a chi ne ha la disponibilità, se risulta persona diversa dal trasgressore.

Guida senza patente e incidenti stradali

La mancanza di patente non attribuisce al conducente automatica responsabilità in caso di incidente, dal quale, anzi, egli può essere completamente scagionato se si accerta che nell´occasione si è comportato in modo diligente e rispettoso delle norme, sia di comportamento sia di ordinaria prudenza, che disciplinano la circolazione stradale.

Rapporti con l´art. 115

Per completare il quadro delle sanzioni applicabili a chi guida un veicolo senza essere in possesso della prescritta patente perché mai conseguita è opportuno evidenziare il rapporto esistente con le sanzioni previste dall´art. 115 CDS per chi guida un veicolo senza essere in possesso dei prescritti requisiti psicofisici.
Rinviando a quanto già detto a proposito delle sanzioni dell´art. 115 e secondo i principi generali in materia di depenalizzazione, è perfettamente ammissibile il concorso tra le sanzioni previste da queste due disposizioni, avendo le stesse un diverso oggetto giuridico ed una diversa finalità, con la conseguenza che si potranno applicare congiuntamente quando il conducente non solo è sprovvisto dei prescritti requisiti ma guida anche senza patente.

Incauto affidamento

L´art. 116, c. 12, provvede a comminare sanzioni amministrative al proprietario del veicolo che lo affidi ad una persona non munita di patente se prescritta (cosiddetto. incauto affidamento). Non sono previste, invece, sanzioni accessorie per l´incauto affidante. Il fermo del veicolo non discende dall´incauto affidamento ma consegue come sanzione accessoria dell´illecito di guida senza patente, diversamente da quanto previsto dall´art. 115 CDS.
Se l´affidamento è fatto a persona non solo sprovvista di patente ma priva anche dei requisiti per la guida, si verifica un tipico caso di concorso formale di violazioni amministrative (38), l´una sanzionata dal c. 12 dell´art. 116 e l´altra dal c. 5 dell´art. 115, che saranno applicate entrambe con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

MODELLI DI PATENTE

Il modello di patente ha subito non poche variazioni negli anni, da quello a compilazione manuale fino all´attuale formato "card" in uso dal 14.10.1999.
I veicoli che la patente abilita a condurre sono indicati su ciascun documento al momento del suo rilascio, a prescindere dalla normativa vigente. In pratica perciò il titolare di patente conseguita sotto il vigore di norme abrogate continua ad essere abilitato a condurre veicoli indicati nella patente stessa anche se, sulla base della normativa successiva, la conduzione di questi veicoli non è più possibile con quella categoria di patente.
I modelli del documento patente si dividono in due grandi tipologie in relazione al supporto:
• cartaceo telato, che a sua volta possono essere a compilazione:
- manuale,
- meccanografica,
• plasticato in formato card, ovviamente a compilazione meccanografica.

Tutti i modelli costituiscono valido documento di identità.

Categorie di patenti nel tempo

Allo scopo di fornire un quadro complessivo dell´evoluzione della disciplina delle patenti, di seguito sono riportate, per le patenti rilasciate dal 1970, le articolazioni e le categorie di patenti, con l´indicazione dei veicoli per i quali era possibile la guida.

A) Patenti rilasciate dal 1974 al 1988

Erano previste sei categorie di patenti.

Categoria A
Motoveicolo di peso a vuoto fino a 4 quintali.

Categoria B
Motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio non leggero ma non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purché il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali [*].

Categoria C
Autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero [*].

Categoria D
Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero [*].

Categoria E
Autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purché il conducente sia già abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D.

Categoria F
Motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto dei Ministro per i trasporti e l´aviazione civile adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità.
[*] La patente B contiene la patente A, la patente C contiene le patenti A e B, la patente D contiene le patenti A, B e C.

B) Patenti rilasciate dal 1988 al 1996

Erano previste cinque categorie di patenti.

Categoria A
1 Motoveicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1.300 kg (cioè motocicli, motocarri, motocarrozzette, motoveicoli a uso speciale o per trasporti specifici; motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone o cose, quadricicli).
2 Macchine agricole semoventi che non superano i limiti di sagoma e di massa stabiliti per i motoveicoli (1,6 m di larghezza, 4,0 m di lunghezza, 2,5 m di altezza e 2,5 t di massa complessiva a pieno carico), non superano la velocità di 40 km/h e non trasportano altre persone oltre il conducente.


Categoria B
1 Tutti i motoveicoli anche se di massa superiore a 1.300 kg esclusi i motocicli [*].
2 Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e con un numero di posti non superiore a 9 compreso quello del conducente.
3 Autoveicoli come sopra trainanti un rimorchio leggero (ossia di massa complessiva inferiore a 750 kg), anche se il complesso supera le 3,5 t.
4 Autoveicoli di cui sopra con rimorchio non leggero, purché questo non ecceda la massa a vuoto della motrice e tutto il complesso non superi la massa di 3,5 t.
5 Tutte le macchine agricole comprese quelle eccezionali.
6 Tutte le macchine operatrici, eccetto quelle eccezionali.
[*] Le patenti di categoria B conseguite
• prima del 26.4.1988 consentono la guida anche di motocicli di qualsiasi cilindrata o potenza;
• successivamente al 26.4.1988 consentono la guida di motocicli fino a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW.


Categoria C
1 Tutti i veicoli compresi nella categoria B (sempre eccettuati i motocicli superiori a 125 cc o con potenza superiore a 11 kW).
2 Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t anche se trainanti un rimorchio leggero.
3 Macchine operatrici eccezionali.


Categoria D
1 Tutti i veicoli delle categorie B e C già viste, eccetto i motocicli superiori a 125 cc o con potenza superiore a 11 kW.
2 Autobus e minibus con un numero di posti superiori a 9 compreso il conducente anche trainanti un rimorchio leggero, ma soltanto autobus privati di imprese, associazioni, ecc.

Non si possono guidare:
• autobus di linea, salvo che siano scarichi e in movimento per operazioni di manutenzione;
• autobus in servizio di noleggio con conducente, salvo quando viaggiano scarichi per operazioni di manutenzione;
• scuolabus o mini-scuolabus.

Per tutti questi veicoli il conducente deve essere munito oltre che di patente D anche di CAP tipo KD.

Categoria E
La patente di categoria E, poteva essere conseguita solo da persona già in possesso della patente di categoria B, C o D.
In generale si può dire soltanto che la patente di categoria E abilita a condurre i veicoli della categoria a cui è associata quando trainano un rimorchio che supera 750 kg o che non può essere trainato con la sola patente di base.

Patenti speciali per minorati o invalidi
Erano previste le categorie A, B, C speciali per condurre gli stessi veicoli sopra elencati, con indicazione sullo stesso modello in uso per i titolari di patente, di limitazioni o protesi da adottare durante la guida.

C) Patenti rilasciate dal 1996 al 1999

Conformemente alle disposizioni della direttiva CEE 91/439, recepita con DM 8.8.1994, erano previste:
• 7 categorie,
• 6 sottocategorie.


Categoria A
• Motocicli con o senza sidecar.
• Con la patente A si possono guidare anche i motoveicoli, cioè tricicli e quadricicli (DM 8.8.1994 art. 5, c. 3).


Categoria B
• Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3.500 kg e con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a otto.
• Autoveicoli di cui sopra trainanti un rimorchio leggero (massa £ 750 kg), oppure anche un rimorchio non leggero purché la sua massa complessiva non ecceda quella a vuoto della motrice e il complesso non superi 3.500 kg.

(Sul territorio nazionale si possono anche guidare i motocicli leggeri: v. DM 8.8.94 art. 5 c. 4).

Categoria B+E
• Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio non leggero la cui massa complessiva superi quella a vuoto della motrice oppure sia tale da costituire con la motrice un complesso di massa superiore a 3.500 kg.


Categoria C
• Autoveicoli, diversi da quelli della categoria D, di massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg.
• Gli stessi veicoli trainanti un rimorchio leggero (£ 750 kg).


Categoria C+E
• Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C e da un rimorchio non leggero.


Categoria D
• Autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, escluso il conducente, anche trainanti un rimorchio leggero.


Categoria D+E
• Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D e da un rimorchio non leggero.


Sottocategoria A1
• Motocicli leggeri, cioè di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 kW.
• Con la patente A1 si possono guidare anche i motoveicoli, cioè tricicli e quadricicli (DM 8.8.1994 art. 5. c. 3).


Sottocategoria B1
• Tricicli, ossia motoveicoli a tre ruote simmetriche di cilindrata superiore a 50 cc e velocità massima superiore a 45 km/h.
• Quadricicli a motore (salvo quelli leggeri).


Sottocategoria C1
• Autoveicoli come descritti alla categoria C, la cui massa non ecceda 7.500 kg. Anche in questo caso può essere agganciato un rimorchio leggero.


Sottocategoria C1+E
• Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C1 e da un rimorchio non leggero, purché la sua massa complessiva non ecceda quella a vuoto della motrice e il complesso non superi 12.000 kg.


Sottocategoria D1
• Autoveicoli come descritti alla categoria D aventi però non più di sedici posti a sedere, escluso il conducente. Anche in questo caso può essere agganciato un rimorchio leggero.


Sottocategoria D1+E
• Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio non leggero, purché la sua massa complessiva non ecceda quella a vuoto della motrice, il complesso non superi 12.000 kg e il rimorchio non trasporti persone.


Patenti speciali per minorati o invalidi
Erano previste le categorie A, B, C, D speciali abilitanti a condurre gli stessi veicoli sopra elencati, con l´indicazione, sullo stesso modello normalmente in uso per i titolari di patente, di limitazioni o protesi da adottare durante la guida.

D) Patenti rilasciate dal 1999

Con DM 29.3.1999 sono state soppresse le sottocategorie B1, C1, D1, B1+E, C1+E, D1+E. Restano invece invariate le altre categorie.

E) Patenti rilasciate dal 2004

Patenti categorie C e D
A decorrere dall´1.10.2004 la patente della categoria D non abilita più a condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C e pertanto la categoria D non contiene più la categoria C. La circostanza si rileva dalla patente stessa che non contiene più alcun riferimento alla categoria C (o alla CE se in possesso di DE) se non effettivamente abilitato.
Il titolare di patente C+E e D potrà condurre i veicoli della categoria D+E mentre il titolare di patente D+E (conseguita dopo l´1.10.2004) e C non potrà condurre anche i veicoli della categoria C+E.
La norma del vigente CDS è stata allineata alla normativa comunitaria (v. direttiva 2000/56/CE recepita con DM 30.9.2003, n. 40 T e circolare DTTSIS, 3.5.2004, n. MOT 3/1687/M330).
Patenti speciali categoria A e A1
Poiché le patenti di guida speciali esulano dal campo di applicazione della normativa comunitaria, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ha stabilito che gli aspiranti al conseguimento di patenti speciali della categoria A oppure A1 valide per la guida di tricicli e quadricicli a motore effettuino la prova pratica su un triciclo o quadriciclo a motore (anziché motociclo) in due fasi: su pista e su strada (v. DM 30.9.2003, n. 40 T).

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