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Cartelle di pagamento: maggiorazioni di ruolo

22-08-2011 07:30 - Giurisprudenza di Merito

SENTENZA
Nella causa civile n.708/2011 del Ruolo Gen. Affari Contenz.
avente ad oggetto: Opposizione cartella esattoriale;
promossa da: ***

- OPPONENTE -
contro : Comune di *** domiciliato in Cancelleria;
- OPPOSTO -
E contro : Equitalia-Etr S.p.A., in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa...
- OPPOSTO -
Conclusioni come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare in primis opportuno analizzare la domanda proposta dal ricorrente al fine di poter individuare la natura della stessa e da qui decidere sulle sollevate eccezioni di rito. Tale facoltà è pacificamente riconosciuta al Giudice del merito il quale, nell´esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, ma dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate in corso del giudizio, nonché dal provvedimento richiesto in concreto (Cass. Civ. Sez. II, 27/02/2001 n.2908). Orbene dalla lettura dei motivi dell´atto introduttivo si evince che il ricorrente ha inteso impugnare prevalentemente la cartella, denunciando vizi propri di questa ( artt. 615/617 c.p.c.): va pertanto rigettata l´eccezione di caren za di legittimazione passiva dell´Equitalia-Etr SpA, essendo oggetto d´impugnativa un suo atto tipico, va invece dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Comune di Rovito, essendo, come predetto, oggetto d´impugnativa un atto redatto e predisposto esclusivamente dalla SpA opposta sul quale nessuna ingerenza o controllo di regolarità formale spetta all´Ente impositore.
Nel merito l´opposizione è fondata e va accolta.
La cartella esattoriale impugnata prevede l´applicazione delle maggiorazioni di cui all´art. 27 comma 6 della legge n.689/81. Tale modus operandi è illegittimo e va censurato. Ed invero in riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento acquista valore di titolo esecutivo, come recita l´art. 203 C.d.S., qualora nei termini previsti non è stato proposto il ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. La prassi di applicare a tali sanzioni anche le maggiorazioni di cui all´art. 27 comma 6 della legge 689/81 non appare legittima in quanto contrasta con il disposto di cui al predetto art. 203 CdS ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II 16.02.2007 nonché Giudice di pace di Roma, 17.09.2008; Giudice di pace di Catanzaro, 05.06.2010, Giudice di pace di Bologna e altri), e realizza un ingiustificato ed indebito aumento della sanzione già prevista dal codice della strada ovvero una ulteriore sanzione sulla sanzione già prevista per il mancato pagamento del verbale. Va pertanto accolta l´opposizione e annullata in toto la cartella impugnata. La celerità della decisione, la limitata attività processuale delle parti nonché l´esistenza di Giurisprudenza, seppur minoritaria, di diverso avviso inducono a ritenere sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.
Il Giudice di pace di Rossano (CS) :
Dichiara l´estromissione dal presente giudizio del Comune di *** per carenza di legittimazione passiva;
Accoglie l´opposizione proposta da *** e per l´effetto annulla in tutto la cartella di pagamento n.0******;
Spese compensate.

Fonte: Giudice di Pace Rossano 20/6/2011

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