20 Maggio 2012

menu di scelta rapida



Contenuti

In Bacheca
percorso: home > In Bacheca > Campo di applicazione e installazione cronotachigrafo e tachigrafo digitale

Campo di applicazione e installazione cronotachigrafo e tachigrafo digitale

17-02-2012 01:52 - L´Analisi
Modifiche per effetto del DL 9.2.2012 n. 5 che ha abrogato i commi 1 e 4 della legge 132/1987 allineando così la norma nazionale con quella UE

I veicoli aventi massa superiore a 3,5 t ovvero un numero di posti superiore a 9 compreso il conducente, immatricolati nella UE e che devono rispettare le norme sociali in materia di durata di guida e riposo (regolamento (CE) n. 561/2006), devono essere muniti di un dispositivo di controllo, analogico o digitale, che consenta di registrare l´attività svolta dai conducenti.
Sono esenti dal montaggio del dispositivo alcuni veicoli che svolgono attività di trasporto per le quali non è richiesto il rispetto delle norme in materia sociale. Limitatamente al proprio territorio, gli Stati membri dell´Unione europea possono inoltre esentare altre categorie di veicoli.

I dispositivi di controllo devono essere:
• montati e riparati solo da officine o centri tecnici autorizzati dal Ministero delle attività produttive;
• sottoposti a controllo annuale della funzionalità.

Le operazioni di montaggio, calibrazione e riparazione dei tachigrafi digitali richiedono l´impiego di una carta officina rilasciata dalla Camera di commercio unicamente al personale di un centro tecnico autorizzato.

VEICOLI OBBLIGATI

Sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci quando i relativi conducenti sono tenuti ad osservare le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 deve essere montato e utilizzato un dispositivo di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale).
In particolare, sono obbligati ad avere a bordo un dispositivo di controllo funzionante i veicoli, immatricolati in uno Stato membro dell´Unione europea, adibiti a:
• trasporto di merci (ovvero trattori) con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, compreso l´eventuale rimorchio o semirimorchio ad essi agganciato;
• trasporto di persone con oltre 9 posti, e quindi autobus, compresi scuolabus, immatricolati in:
- servizio di noleggio con conducente,
- servizi regolari, con percorso da capolinea a capolinea maggiore di 50 km,
- corse fuori linea,
- uso proprio;
• uso speciale, attrezzati permanentemente per un´attività e non atti al carico, quando operano a una distanza superiore a 100 km dalla propria sede o base operativa (definiti "carri attrezzi");
• trasporto non commerciale di beni di uso privato, organizzati per soddisfare esigenze personali del proprietario o del conducente del veicolo aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t.

VEICOLI ESENTATI

I conducenti dei veicoli che, in modo permanente e nell´ambito dell´intero territorio della UE, non sono tenuti all´osservanza della disciplina comunitaria sulla durata di guida, non sono obbligati alla dotazione e all´utilizzo del dispositivo di controllo.

Veicoli con esenzioni nazionali

Il regolamento (CE) n. 561/2006 consente a ciascuno Stato membro dell´Unione europea di derogare alle disposizioni in materia sociale relative al trasporto di persone o cose.
Sulla base della facoltà di esentare alcune categorie di veicoli dal rispetto delle norme in materia, il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, ha individuato alcuni veicoli per i quali non esiste l´obbligo di installazione o di utilizzazione di un dispositivo di controllo. L´esenzione, che si applica solo per la circolazione sul territorio nazionale, riguarda:
• veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 t impiegati dai fornitori di servizi postali universali;
• veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
• veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l´alimentazione animale;
• veicoli adibiti ai seguenti servizi (elenco tassativo):
- fognature, protezione contro le inondazioni,
- acqua, gas, elettricità,
- rete stradale,
- nettezza urbana,
- telegrafi, telefoni,
- radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio;
• veicoli utilizzati per esami ed esercitazioni di guida purché, durante gli esami o le esercitazioni, non siano contestualmente utilizzati anche per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.

VEICOLI IMMATRICOLATI ALL´ESTERO

Salvo i casi di esenzione sopraindicati, il dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale) deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o merci e immatricolati in uno Stato membro dell´Unione europea (art. 3, c. 1, regolamento (CEE) n. 3821/85).
L´obbligo quindi non sussiste per i veicoli di Paesi non parte dell´Unione europea per i quali il controllo dei periodi di guida e riposo si effettua sulla base delle norme dell´Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETR).
Tale accordo prevede che il controllo dei periodi di guida e riposo dei conducenti sia realizzato, in via prioritaria, attraverso un dispositivo automatico di registrazione (cronotachigrafo analogico) avente caratteristiche equivalenti a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85 ovvero, in mancanza, da un libretto individuale di lavoro. Entro il 2010, tuttavia, anche i veicoli immatricolati in uno Stato parte dell´accordo AETR dovranno essere dotati di un tachigrafo digitale funzionante.

OMOLOGAZIONE DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Per essere installato su un veicolo immatricolato in uno degli Stati comunitari, il dispositivo di controllo (cronotachigrafo analogico ovvero tachigrafo digitale) deve essere omologato; un suo prototipo, cioè, deve essere sottoposto a visita e prova da parte di un organo tecnico che ne attesti la conformità alle disposizioni vigenti in materia.


Norme uniformi relative alle caratteristiche tecniche

Le norme riguardanti caratteristiche, costruzione e prova dei dispositivi di controllo, ai fini della loro omologazione CE, sono contenute nell´allegato I al regolamento (CEE) n. 3821/85 (in particolare ai paragrafi II e III).

Omologazione CE

Il dispositivo di controllo (cronotachigrafo analogico ovvero tachigrafo digitale) e i suoi componenti devono essere omologati secondo le modalità previste dagli artt. 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85. In virtù di questa normativa il dispositivo omologato in uno Stato membro è automaticamente riconosciuto da tutti gli altri Stati (omologazione CE).
In Italia, le procedure di omologazione CE del modello dei dispositivi di controllo sono affidate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica Ufficio strumenti di misura (già denominato DGAMTC - Direzione generale per l´armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori) che provvede alla valutazione delle domande di omologazione, al rilascio delle stesse, alle procedure di verifica dei prototipi e di controllo della conformità (DM 16.11.1974 per cronotachigrafo analogico e DM 30.10.2003 n. 361 e DM 10.8.2007 per tachigrafo digitale e artt. 1 e 2 legge n. 727/1978).
Per essere omologato, il prototipo del dispositivo deve presentare tutte le caratteristiche previste dagli allegati al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Scheda di omologazione CE

Ogni prototipo di dispositivo omologato deve essere corredato da una scheda di omologazione trasmessa dallo Stato che l´ha rilasciata a tutti gli altri Stati membri dell´Unione entro il termine di un mese (art. 7 regolamento (CEE) n. 3821/85).

MONTAGGIO E RIPARAZIONE

Il montaggio e la riparazione dei dispositivi di controllo (cronotachigrafo analogico ovvero tachigrafo digitale) possono essere effettuati solo da officine o da centri tecnici autorizzati. L´art. 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85 stabilisce, infatti, che possono effettuare montaggio e riparazione solo i montatori o le officine specializzate autorizzate dalle autorità competenti dello Stato.
Al momento dell´installazione sul veicolo e, successivamente, in occasione di qualsiasi intervento tecnico di riparazione o revisione periodica, l´officina o il centro tecnico autorizzato deve provvedere a:
• apporre sul dispositivo di controllo un opportuno numero di sigilli;
• compilare e collocare sul dispositivo (o sul veicolo) una targhetta di montaggio;
• rilasciare, a richiesta del proprietario del veicolo, un´attestazione di installazione o riparazione.


REVISIONE PERIODICA

Ogni singolo dispositivo di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale), indipendentemente da guasti o difetti di funzionamento, deve essere sottoposto a controllo ogni 2 anni presso un´officina o un centro tecnico autorizzato che deve:
• apporre sull´apparecchio un apposito sigillo recante un marchio uniforme;
• rilasciare all´utente un´attestazione da esibire agli UMC quando il veicolo è sottoposto a revisione ai sensi dell´art. 80 CDS.

Infatti, al momento della revisione del veicolo, l´UMC non effettua alcun controllo tecnico diretto sul dispositivo né alcuna verifica dell´efficienza del dispositivo stesso ma acquisisce la documentazione di verifica dell´officina autorizzata ed accerta soltanto:
• presenza e regolarità del sigilli,
• regolarità del marchio di omologazione del dispositivo,
• corrispondenza del diametro delle ruote con quello indicato sulla targhetta dell´apparecchio (e per il quale il dispositivo è stato approvato).


MANUTENZIONE PERIODICA

Responsabili del buon funzionamento, del corretto uso e della necessaria manutenzione sono il conducente e il datore di lavoro ed anche il titolare della licenza o dell´autorizzazione.
Quando si verificano guasti o anomalie, oltre agli interventi di manutenzione necessari, è sempre richiesta una verifica da parte di un´officina o di un centro tecnico autorizzato.

Guasti del dispositivo

Se durante il viaggio il cronotachigrafo si guasta o resta fermo per qualsiasi causa, le registrazioni dovranno avvenire manualmente e il dispositivo deve essere riparato entro 7 giorni e pertanto:
• se il veicolo effettua un viaggio con durata inferiore a sette giorni, la riparazione può essere eseguita quando il veicolo è rientrato nel luogo in cui abitualmente staziona;
• se il viaggio si protrae per più di sette giorni, il dispositivo deve essere riparato durante il viaggio.


Qualora venga accertato dagli organi di polizia che il dispositivo è difettoso, oltre alla sanzione amministrativa deve essere imposto l´obbligo di riparazione entro dieci giorni dall´accertamento della violazione, trascorsi i quali, se il veicolo è in circolazione senza che il dispositivo sia stato riparato, si procede al fermo amministrativo. Chi effettua la riparazione deve rilasciare all´utente un´attestazione di avvenuta revisione.
Le inadempienze sono rilevabili, da parte degli organi di polizia, in base al tipo di dispositivo:
• se di tipo analogico, quando il veicolo è condotto sempre dallo stesso conducente, i fogli di registrazione, che egli deve conservare, risultano compilati a mano per tutta la settimana;
• se di tipo digitale, il guasto dell´apparecchio di controllo è registrato nella memoria dell´unità a bordo del veicolo e su tutte le carte che vi sono introdotte.

OFFICINE AUTORIZZATE AL MONTAGGIO E ALLA RIPARAZIONE DEL CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO

Il DM 24.5.1979, dando esecuzione alla normativa comunitaria del regolamento (CEE) n. 3821/85 sopra citata, aveva disciplinato le modalità di rilascio dell´autorizzazione per il montaggio e la verifica dei dispositivi di controllo omologati CE di tipo analogico (cronotachigrafi).
L´autorizzazione al montaggio e alla riparazione era rilasciata dal Ministero delle attività produttive che si avvaleva degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
L´autorizzazione alla verifica era rilasciata solo a officine e installatori già autorizzati al montaggio (v. art. 4 legge n. 727/1978).
Le tariffe che l´officina autorizzata deve praticare per le operazioni sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive (art. 10 legge n. 132/1987).

Marchio particolare dell´officina autorizzata

All´officina abilitata al montaggio e alla riparazione dei dispositivi di controllo (cronotachigrafi analogici e tachigrafi digitali) è rilasciato un marchio particolare, conforme per caratteristiche e dimensioni al modello dell´allegato I al DM 16.5.1987 n. 225. Questo marchio, deve essere riprodotto sul sigillo da apporre sui dispositivi montati o/e riparati dalla stessa officina.
Il marchio, che è sempre realizzato ad incavo, deve essere apposto sui sigilli mediante punzoni di acciaio temperato a tenaglia o a percussione.

Registro delle operazioni dell´officina autorizzata

La Camera di commercio competente per territorio procede alla vidimazione di un registro delle operazioni dell´officina conforme al modello riportato negli allegati A, B e C al DM 24.5.1989.
In questo registro devono essere iscritte in modo progressivo e senza spazi tutte le operazioni effettuate dall´officina specificando, caso per caso, di quale operazione si tratta (montaggio, riparazione, revisione, revisione straordinaria, ecc.).

Attestazioni di avvenuto montaggio o riparazione

Per le operazioni di montaggio o riparazione compiute su cronotachigrafi analogici, a richiesta del cliente, l´officina autorizzata deve rilasciare una certificazione dell´operazione effettuata, con attestazione del corretto funzionamento del dispositivo che ha provveduto a riparare, controllare o revisionare.
Ogni attestazione rilasciata deve riportare gli estremi del numero di pagina e di riga del registro vidimato in cui è stata annotata l´operazione effettuata.

CENTRI TECNICI AUTORIZZATI AL MONTAGGIO E ALLA RIPARAZIONE DEL TACHIGRAFO DIGITALE

L´autorizzazione al montaggio e alla riparazione è rilasciata dal Ministero delle attività produttive che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni. L´elenco delle officine autorizzate è tenuto da Unioncamere.

Rilascio autorizzazione ai centri tecnici

Possono essere autorizzati come centri tecnici:
• fabbricanti comunitari e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
• fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
• fabbricanti comunitari e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonché loro officine concessionarie;
• officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico.

Per fabbricanti di veicoli o allestitori di carrozzerie, l´autorizzazione può essere limitata al solo primo montaggio e all´attivazione del dispositivo di controllo sui mezzi che producono o allestiscono.
Per i centri tecnici che possono realizzare operazioni di riparazione, intervento tecnico o controllo periodico, l´autorizzazione è rilasciata solo per il tipo di dispositivo digitale per il quale il responsabile tecnico del centro sia in grado di documentare la qualificazione tecnica necessaria, acquisita a seguito di specifici corsi di formazione.
Questi soggetti devono possedere idonei locali, attrezzature e personale tecnico specializzato.
L´autorizzazione ha validità di un anno dal rilascio ed è rinnovabile alla scadenza da parte della Camera di commercio competente per territorio, previa verifica della permanenza dei requisiti tecnici richiesti.
L´autorizzazione può essere sospesa o revocata dal Ministro delle attività produttive quando, a seguito di attività di controllo (compiuta dallo stesso Ministero o dalle Camere di commercio), sono accertate situazioni di mancato rispetto della normativa o delle regole imposte per la certificazione di qualità.
Le tariffe che l´officina autorizzata deve praticare per le operazioni sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive.

Carta tachigrafica officina

Per consentire l´accesso alla memoria dei dispositivi di tipo digitale ai centri tecnici autorizzati sono rilasciate speciali carte tachigrafiche aventi durata di validità amministrativa non superiore ad un anno.
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro tengono un registro dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzato rilasciate. In Italia le carte officina sono rilasciate dalle Camere di commercio.
Per i centri tecnici che possono effettuare interventi tecnici, controlli periodici o di riparazione dei dispositivi di controllo, la carta è:
• rilasciata direttamente a nome del tecnico abilitato che può utilizzarla;
• personalizzata con un PIN di accesso per impedirne l´impiego non autorizzato.

Le altre carte officina, invece, sono rilasciate a nome dell´impresa autorizzata e non sono personalizzate. Sulle carte dell´officina, con fondo di colore rosso, sono memorizzati i dati:
• identificativi del centro tecnico,
• relativi ai veicoli impiegati e all´attività del conducente,
• relativi all´inizio e/o termine del periodo di lavoro giornaliero (come per una carta conducente),
• relativi ad anomalie, guasti e attività di controllo,
• relativi a calibratura e regolazione dell´ora.

Utilizzazione della carta tachigrafica officina

Per la delicatezza delle operazioni che con essa si possono realizzare, soprattutto in relazione al valore legale delle risultanze degli apparecchi sui quali si interviene, la carta officina può essere utilizzata esclusivamente dal suo intestatario. Ferma restando la responsabilità penale e amministrativa del titolare della carta, il centro tecnico è responsabile dell´utilizzo e della conservazione delle carte tachigrafiche assegnate ai propri dipendenti.
In relazione allo stretto legame che esiste tra attività del titolare della carta e centro tecnico in cui opera, il responsabile del centro tecnico autorizzato deve impedire l´uso della carta tachigrafica al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio, provvedendo a comunicare immediatamente alla Camera di commercio che ha rilasciato la carta il venir meno del legame con il titolare della carta stessa e, ove possibile, a restituirla alla stessa Camera di commercio.
Relativamente all´impiego della carta tachigrafica officina valgono, inoltre, le seguenti prescrizioni:
• i centri tecnici possono utilizzare esclusivamente le carte loro assegnate dalle Camere di commercio;
• il centro tecnico è responsabile della richiesta di nuove carte tachigrafiche per sostituire quelle scadute o quelle non correttamente funzionanti;
• tutte le carte tachigrafiche rilasciate al centro tecnico, debbono essere custodite presso il centro stesso e devono essere tenute costantemente a disposizione delle autorità di controllo;
• le carte possono essere utilizzate esclusivamente per compiere operazioni tecniche nei locali del centro tecnico autorizzato.

Codifica identificativa uniforme

Ogni centro tecnico autorizzato è dotato di una propria codifica identificativa memorizzata nell´elenco dei centri tecnici autorizzati tenuto da Unioncamere.
Questo codice identificativo è utilizzato anche per i sigilli che il centro tecnico deve apporre sul dispositivo di controllo che ha riparato o revisionato.

Attività del centro tecnico autorizzato

L´attività dei centri tecnici autorizzati è sottoposta a regole particolari che consentono di garantire la sicurezza delle operazioni compiute e l´attendibilità dei dati registrati negli apparecchi sottoposi ad interventi tecnici presso i centri stessi. In particolare:
• salvo casi eccezionali, autorizzati dal Ministero delle attività produttive, tutti gli interventi tecnici, nonché l´applicazione dei sigilli di protezione, devono essere effettuati esclusivamente nei locali del centro tecnico;
• tutti gli interventi tecnici devono essere effettuati nell´osservanza di quanto stabilito dall´art. 12 DM 10.8.2007, dall´allegato I B al regolamento (CEE) n. 3821/85 e delle altre istruzioni o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale;
• salvo casi eccezionali autorizzati dal Ministero delle attività produttive, tutti gli interventi tecnici sui dispositivi nonché l´apposizione dei sigilli devono essere effettuati nei locali del centro tecnico;
• le riparazioni alle quali devono essere sottoposti sia il sensore di movimento sia l´unità elettronica di bordo del tachigrafo digitale, devono essere effettuate sotto il controllo diretto del fabbricante o del rappresentante legale del fabbricante, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di fabbricazione;
• il titolare del centro tecnico è responsabile della conservazione degli strumenti per l´applicazione dei sigilli, nonché delle carte tachigrafiche dell´officina, necessarie per gli interventi tecnici.

Registro degli interventi del centro tecnico autorizzato

Tutti gli interventi tecnici realizzati sui dispositivi di controllo devono essere annotati in un registro che deve essere sempre custodito presso il centro tecnico. Il registro può essere realizzato con procedure informatiche.
Presso il centro tecnico deve inoltre essere custodito un registro nel quale vengono annotati gli smarrimenti e i furti nonché le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.
Per le operazioni di riparazione dei tachigrafi di tipo digitale, le officine devono essere in grado di trasferire i dati dall´apparecchio di controllo per fornirli alle imprese di trasporto interessate.

Operazioni di montaggio, attivazione e calibrazione dei tachigrafi digitali

L´apparecchio di controllo deve essere posizionato a bordo del veicolo in modo tale da consentire al conducente di accedere a tutte le funzioni dal posto di guida.
Gli apparecchi di controllo nuovi devono sono consegnati prima dell´attivazione ai montatori o ai costruttori di veicoli, con tutti i parametri di calibratura impostati su valori predefiniti corretti validi.
I costruttori di veicoli o i montatori devono procedere all´attivazione dell´apparecchio di controllo montato nel veicolo prima che questo esca dai locali in cui ha avuto luogo il montaggio.
Dopo l´attivazione, l´apparecchio di controllo è in grado di funzionare correttamente e riconoscere tutti i diritti di accesso ai dati ma, non essendo ancora calibrato, non può essere utilizzato per documentare il rispetto della normativa in materia sociale.
Il dispositivo di controllo montato e attivato su un veicolo deve essere calibrato entro 2 settimane dall´immatricolazione ovvero al momento del montaggio dell´apparecchio se tale operazione è stata effettuata successivamente all´immatricolazione.

Riparazione e controllo periodico dei tachigrafi digitali

Per gli interventi tecnici, la riparazione e il controllo periodico compiuti sui tachigrafi digitali, il centro tecnico autorizzato deve sempre redigere un rapporto tecnico di intervento che certifica l´operazione effettuata e attesta il corretto funzionamento del dispositivo che ha provveduto a riparare, controllare o revisionare. Dopo ciascuna di queste operazioni deve essere effettuata una nuova calibrazione.
Ogni attestazione rilasciata deve riportare gli estremi del numero di pagina e di riga del registro vidimato in cui è stata annotata l´operazione effettuata.

Trasferimento dei dati contenuti nell´apparecchio

I centri tecnici, quando effettuano interventi tecnici, riparazioni o controlli periodici, devono essere in grado di trasferire i dati dall´apparecchio di controllo al fine di fornirli alle imprese di trasporto interessate per poter effettuare, se necessario, una copia di sicurezza dei dati stessi.
Il trasferimento dei dati deve obbligatoriamente avvenire prima della sostituzione di un apparecchio di controllo o del ritiro di un´unità di bordo. In tali casi, il centro tecnico autorizzato deve:
• effettuare, su supporto informatico, una copia di sicurezza dei dati trasferiti;
• controllare e accertare che i dati trasferiti contengano effettivamente tutti gli elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticità e integrità;
• redigere un rapporto di trasferimento dei dati;
• annotare sul registro degli interventi data e veicolo dal quale i dati sono stati trasferiti.

I dati trasferiti devono essere conservati presso il centro tecnico per almeno 1 anno. Il trasferimento dei dati salvati avviene solo a seguito di richiesta al proprietario del veicolo e con modalità tali da garantire la riservatezza e l´integrità delle informazioni in esse contenute.
Le operazioni di distruzione dei dati trasferiti devono essere documentate attraverso la redazione di un documento di distruzione

ASSOCIAZIONE FOXPOL
Sede Legale Via Venezia 30 - 20090 - Pieve Emanuele (Milano)
C.F 97497880159
Tel. +39.334.88.54.199 Fax 02.40.70.80.11
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE
Riconosciuta con Decreto Provincia di Milano n.177/2009 del 07/01/2010 Reg. Prov.le APS n.174 - R.G. 73/2010
Iscritta Albo Formatori Istituto Regionale lombardo di Formazione per l´Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)
Insignita dalla Commissione Europea della "Carta Europea della Sicurezza Stradale"