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Autorizzazione per la circolazione con targa prova scaduta, ma con assicurazione in corso di validità

07-06-2010 - L´Analisi
Con riferimento alla richiesta di informazioni (di seguito indicata n.d.r.) concernente l´oggetto si comunica quanto segue.
Si ritiene che nel caso in cui un veicolo circoli con targa prova scaduta l´assicuratore è tenuto in caso di sinistro a risarcire il terzo danneggiato, non potendo opporre a quest´ultimo eccezioni derivanti dal contratto, conformemente a quanto previsto dall´art. 144, comma 2 del Codice delle assicurazioni.
L´impresa di assicurazione, a norma del medesimo articolo, ha tuttavia diritto di rivalsa verso l´assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

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Richiesta di informazioni

Oggetto: Autorizzazione per la ricolazione con targa prova scaduta, ma con assicurazione in corso di validità

Si richiedono a codesta amministrazione chiarimenti in merito al seguente caso.
Ove si riscontri presenza sulla strada di un veicolo munito di autorizzazione per la circolazione di prova e relativa targa, sacduta di validità, ma con attiva la copertura assicurativa su detta targa, attesa la finalità pubblicistica della documentazione assicurativa nei rapporti tra assicuratore/assicurato nei confronti del terzo danneggiato, finalità che, secondo anche la cassazione, è distinta da quella privatistica relativa ai rapporti tra assicuratore e assicurato, è da considerarsi tutelato il terzo danneggiato in caso di sinistro causato dal veicolo che utilizza la targa e l´autorizzazione scaduta, ma in possesso di assicurazione in corso di validità esibita come assicurazione del veicolo in corso di validità, dato che eventuali eccezioni contrattuali non possono essere opposte al terzo che da tale circolazione abbia subito un danno e che secondo l´orientamento della cassazione prevale l´aspetto formale rispetto a quello sostanziale nei rapporti tra assicuratore e danneggiato?
Si confida in una sollecita soluzione del caso.

Fonte: Parere ISVAP 23/3/2010 prot.09.10.004622

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