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Annullamento d´ufficio di atti amministrativi

01-05-2010 - L´Analisi
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato al Comune di Castrignano del Capo istanza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW all´interno di un´area sottoposta tra l´altro a vincolo paesaggistico.
L´autorizzazione paesaggistica veniva rilasciata dal Comune di Casrtignano e poi successivamnente annullata dalla soprintendenza statale. Tale annullamento veniva impugnato dall´odierno ricorrente davanti a questo TAR che, con sentenza n. 1374 del 4 giugno 2009, accoglieva il relativo gravame.
Di conseguenza trovava riespansione il titolo edilizio (DIA) nel frattempo maturatosi, il quale veniva tuttavia annullato dalla predetta amministrazione comunale in via di autotutela, con il provvedimento qui gravato, per i seguenti motivi: a) parte dell´area sarebbe destinata ad impianti produttivi da parte del piano di settore; b) altra parte dell´area sarebbe destinata a servizi ed attrezzature pubbliche ai sensi del DM 1444 del 1968; c) la legge regionale individua le aree agricole ove collocare tali interventi, anche in termini di rapporto tra superficie radiante e superficie asservita.
La società interessata proponeva dunque ulteriore gravame lamentando, in particolare, la genericità della motivazione nonché la violazione dell´art. 21-noinies della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non è stato allegato alcun specifico pubblico interesse legato alla rimozione dell´atto di cui in premessa.
Si costituiva in giudizio l´amministrazione comunale intimata la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, rilevava come il secondo motivo di rigetto non fosse stato in alcun modo contestato, con ogni conseguenza in ordine all´acquiescenza prestata in ordine a tale parte del provvedimento.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2010 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si rileva innanzitutto come il difetto di genericità della motivazione e di violazione dei criteri di cui al citato art. 21-nonies coinvolga tutti i motivi su cui è fondato il provvedimento di autotutela in questa sede oggetto di gravame. Pertanto va rigettata la sollevata eccezione di acquiescenza.
Tanto rilevato, si evidenzia come sussistano entrambi i vizi di motivazione generica e di mancata considerazione dell´interesse pubblico alla rimozione dell´atto.
Quanto al primo aspetto, non appare sufficientemente delineato l´iter logico e razionale che porta la amministrazione a ritenere illegittimo il suddetto insediamento. Vengono infatti ellitticamente e apoditticamente riscontrate alcune asserite incompatibilità con il piano urbanistico (sotto il profilo della destinazione e della presenza di aree a standard) e con la legge regionale (sotto il profilo del rispetto del rapporto tra superfici radianti e superfici asservite) senza tuttavia che le suddette incompatibilità siano in alcun modo specificate nella loro effettiva portata rispetto al progetto originariamente (sebbene per silentium) assentito. E ciò soprattutto ove si consideri che si tratta pur sempre di un atto di autotutela che, per la sua particolare configurazione, richiede un tessuto motivazione di ben altro spessore rispetto a quello ordinariamente utilizzato nei c.d. provvedimenti di primo grado.
Quanto al secondo aspetto, è noto che l´art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, recependo principi di remota origine giurisprudenziale, stabilisce che la potestà di annullamento di atti amministrativi presuppone l´esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all´annullamento e prescrive che, nella ponderazione di tale interesse, debba venire considerato anche quello dei soggetti privati coinvolti dall´azione amministrativa, avendo particolare riguardo per l´affidamento eventualmente creatosi in capo a costoro per effetto del trascorrere del tempo. L´art. 21 nonies conferma, quindi, la dimensione tipicamente discrezionale dell´annullamento d´ufficio che, rifuggendo da ogni automatismo, deve essere espressione di una congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto, dei quali occorre dare adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento di ritiro. Pertanto, ogni qualvolta la posizione del destinatario di un provvedimento amministrativo si sia consolidata, suscitando un affidamento sulla legittimità del titolo stesso, l´esercizio del potere di autotutela rimane subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all´annullamento, diverso da quello al mero ripristino della legalità violata e comunque prevalente sull´interesse del privato alla conservazione del titolo illegittimo (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 7 maggio 2008, n. 3511).
L´annullamento di ufficio (di cui all´art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990) presuppone - anche secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato - una congrua motivazione sull´interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno dell´esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell´interesse dei destinatari dell´atto al mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall´amministrazione (Consiglio Stato , sez. IV, 21 dicembre 2009 , n. 8516; Consiglio Stato , sez. IV, 21 dicembre 2009 , n. 8529).
Da un esame del provvedimento impugnato, al contrario: a) viene (peraltro genericamente, come si è visto) affermata la mera violazione di legge e di disposizioni di carattere urbanistico; b) non viene in alcun modo allegato uno specifico interesse pubblico (diverso come si è visto dalla mera legittimità degli atti) alla rimozione del titolo edilizio ormai formatosi da un congruo lasso di tempo; c) di conseguenza, non è stata neppure condotta una qualsivoglia comparazione tra tale interesse pubblico e la posizione vantata in ogni caso dal privato.
Per le ragioni suddette il ricorso è fondato e deve essere accolto. Per l´effetto va annullato il provvedimento n. 4513 del 24 agosto 2009 e la presupposta comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, n. 4092 del 24 luglio 2009.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1655/2009, lo accoglie e per l´effetto annulla i provvedimenti del Comune di Morciano di Leuca n. 4513 del 24 agosto 2009 e n. 4092 del 24 luglio 2009.
Condanna l´amministrazione comunale intimata alla rifusione delle spese di giudizio, da liquidarsi nella misura di euro 3.000 (tremila), oltre IVA e CPA, e da corrispondere in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Fonte: TAR Puglia - Lecce sez.I 16/4/2010 n. 930

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