23 Febbraio 2012

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Accesso al mercato dell´autotrasporto di cose per conto terzi

26-01-2012 01:37 - L´Analisi
Modificato in data 23.01.2012 per revisione generale a seguito regolamento 1071/2009/CE, DD 25.11.2011 prot. n. 291 e successive circolari applicative.

L´autotrasporto di cose per conto di terzi è "la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo".
Caratterizzano l´attività:
• il veicolo con cui si effettua il trasporto, in disponibilità del vettore;
• le merci trasportate, che appartengono ad un terzo soggetto, diverso da chi effettua il trasporto che deve occuparsi solo del loro trasferimento secondo le indicazioni del proprietario;
• il trasporto vero a proprio con cui il vettore, a seguito di contratto, si impegna a trasferire la merce da un luogo ad un altro.

Per l´esercizio dell´autotrasporto di cose per conto terzi è necessario:
• l´accesso all´attività mediante iscrizione all´Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
• il possesso del requisito di stabilimento;
• l´accesso al mercato per il quale sono previste restrizioni. Dal 1° luglio 2001 è stato abolito il sistema autorizzatorio, che ha fatto decadere le autorizzazioni al trasporto nazionale di cose per conto di terzi, cui è seguita una liberalizzazione regolata:
- la liberalizzazione vale solo per le imprese titolari di autorizzazioni contingentate o globali al 30.6.2001,
- mentre le imprese di nuova costituzione, che intendono esercitare l´attività di autotrasporto di cose per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, in alternativa, debbono acquisire:
- altra impresa che cessi l´attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, per cessione di azienda;
- intero parco veicolare (di categoria non inferiore a EURO 3) di altra impresa che cessi l´attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a EURO 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 t.

Il servizio di trasporto di cose per conto terzi:
• può essere legittimamente esercitato con un veicolo avente la carta di circolazione con la indicazione "uso terzi" che l´UMC rilascia solo previa verifica dei requisiti dell´impresa che richiede l´immatricolazione (iscrizione all´Albo degli autotrasportatori, requisito di stabilimento, titoli per l´accesso al mercato);
• è soggetto alla tenuta a bordo del veicolo di vari documenti.

ACCESSO AL MERCATO PER IMPRESE CHE INIZIANO L´ATTIVITÀ DAL 4.12.2011

Dal 4 dicembre 2011, le imprese iscritte all´Albo degli autotrasportatori e in possesso del requisito di stabilimento che intendono esercitare l´attività di autotrasporto di cose per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t devono, in alternativa, aver acquisito:
• altra impresa che cessi l´attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, per cessione di azienda;
• intero parco veicolare di altra impresa che cessi l´attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali autoveicoli devono essere di categoria non inferiore a EURO 3;
• autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a EURO 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 t. Tali autoveicoli devono essere:
- in disponibilità dell´impresa e quindi in proprietà o in leasing o in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio da parte del venditore,
- in regola per la circolazione,
- immatricolati in capo ad un´impresa singola ovvero ad un raggruppamento di imprese (consorzi o cooperativa a proprietà divisa).

L´accesso al mercato in forma associata è ammissibile alle condizioni prescritte e pertanto dallo statuto del consorzio o della cooperativa a proprietà divisa si deve evincere che l´attività di trasporto è gestita in forma centralizzata, senza autonomia in tal senso delle imprese associate, anche in ordine alla fatturazione ai committenti delle prestazioni di trasporto svolte da dette imprese con i loro veicoli.

Dettagli operativi per accesso al mercato per imprese che hanno iniziato l´attività dal 4.12.2011

Riguardo alle descritte alternative previste per l´accesso al mercato, è stato chiarito che:
• nel caso di cessione d´azienda (o di ramo aziendale):
a se l´azienda che viene acquisita poteva esercitare solamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t (ancorché fino a 3,5 t di portata o 6 t di massa complessiva) e/o con autoveicoli per trasporto specifico calcestruzzo, rifiuti con compattatore o liquami, il cessionario potrà esercitare esclusivamente con tutte le stesse tipologie di autoveicoli;
b se l´azienda che viene acquisita non aveva limitazioni di esercizio, il cessionario potrà esercitare l´attività con qualsiasi tipologia di autoveicolo.

In entrambi i casi l´impresa cedente deve effettuare la cancellazione dall´Albo degli autotrasportatori.
Ai fini dell´accesso al mercato, si trattano alla stessa stregua della cessione di azienda, di cui ai precedenti punti a e b, le operazioni disciplinate nell´art. 15 legge n. 298/1974;
• nel caso di cessione di parco veicolare, valgono i chiarimenti di cui alle lettere a e b del punto precedente nonché le seguenti condizioni:
a l´impresa cedente deve avere in disponibilità autoveicoli di categoria almeno EURO 3;
b l´impresa cessionaria non potrà esercitare l´attività di autotrasporto con autoveicoli di categoria inferiore a EURO 3.

Ovviamente, anche in questo caso, l´impresa cedente deve effettuare la cancellazione dall´Albo degli autotrasportatori;
• nel caso di accesso diretto al mercato dell´autotrasporto, i requisiti richiesti alle imprese, ai sensi delle nuove regole sopra illustrate, debbono essere mantenuti dalle stesse durante la loro attività. Pertanto, le imprese che si avvalgono di questa alternativa debbono continuare ad esercitare con autoveicoli appartenenti alla categoria EURO 3 o superiore, e con massa totale non inferiore a 80 t, salvo comprovati casi di forza maggiore, quali il furto, l´incendio o distruzione autoveicolo.

L´accesso al mercato in forma associata riguarda i raggruppamenti di imprese di autotrasporto iscritti nella relativa sezione speciale dell´Albo degli Autotrasportatori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, vale a dire le fattispecie dei consorzi e delle cooperative a proprietà divisa.
In tale ipotesi, le imprese consociate possono accedere al mercato prescindendo dal tonnellaggio afferente alla singola impresa, purché il consorzio o la cooperativa di appartenenza abbia globalmente in disponibilità veicoli di massa complessiva non inferiore alle 80 tonnellate.
Qualora una delle imprese consociate receda dal consorzio o dalla cooperativa, alla stessa si applicheranno le regole previste dall´art. 2, c. 227, legge n. 244/2007.

Immissione in circolazione dei veicoli

Ottenuta l´autorizzazione, l´impresa, se nuova, in funzione dell´accesso al mercato, dovrà comunque:
• immettere in circolazione almeno un autoveicolo, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione;
• presentare all´UMC competente per la sede principale dell´impresa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a:
- regolarità dell´accesso al mercato, e
- capienza dell´idoneità finanziaria con riferimento al veicolo o ai veicoli da immettere in circolazione.

Per le nuove imprese, ai fini della segnalazione della data di inizio attività al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, va presentata a tale ultimo ufficio una ricevuta in carta semplice, che viene rilasciata dall´Albo competente all´atto della presentazione allo stesso della copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva concernente l´autoveicolo immesso in circolazione. In tale ricevuta l´Albo indica il numero di targa e la data di immatricolazione o, nel caso di veicoli già immatricolati, la data di rilascio dei citati documenti di circolazione.
Le imprese che hanno modificato l´iscrizione ai sensi dell´art. 15 della legge n. 298/1974 potranno, con le medesime modalità, procedere alla regolarizzazione sui veicoli posseduti, nonché immetterne in circolazione altri. L´immissione in circolazione di veicoli da parte delle predette imprese, successivamente all´emanazione del citato DD relativo al requisito di stabilimento, sarà subordinata all´avvenuta dimostrazione di quest´ultimo.

Imprese tenute all´adeguamento anteriormente al 4 dicembre 2011

Le imprese il cui termine per l´adeguamento ai requisiti di idoneità professionale e finanziaria sia già scaduto ma che alla data del 4.12.2011:
• non siano state cancellate dall´Albo con provvedimento definitivo;
• siano ancora iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio e non abbiano cessato l´attività;

dovranno dimostrare i requisiti di idoneità finanziaria e idoneità professionale, oltre a quello di stabilimento, nel termine di sei mesi dal 4.12.2011.

Immissione in circolazione di veicoli da parte delle imprese non soggette al regolamento 1071/2009/CE

Le imprese che esercitano con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, e che quindi devono dimostrare il solo requisito dell´onorabilità, possono immatricolare tali veicoli presentando all´UMC competente per la sede principale dell´impresa l´apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Tali imprese, ferma restando la richiesta presso la sede principale, qualora siano costituite nella forma delle persone
• giuridiche, potranno richiedere l´emissione del documento di circolazione anche con l´indirizzo di una sede secondaria, regolarmente istituita come tale, e che sia stata iscritta al competente Albo;
• fisiche, cioè le imprese individuali, potranno richiedere l´emissione del documento di circolazione unicamente a nome del titolare e al suo indirizzo anagrafico.

ACCESSO AL MERCATO PER IMPRESE IN ATTIVITÀ AL 31.12.2007

Per le imprese già in attività al 31.12.2007 si applica un regime specifico che tiene conto dei diritti acquisiti; in particolare, per le imprese:
• già esistenti ed in esercizio alla data del 31.12.2007: continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale data. Pertanto, un´impresa che al 31.12.2007 poteva esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, di rifiuti con compattatore o di liquami, potrà continuare ad immettere in circolazione esclusivamente le menzionate tipologie di veicoli. Qualora la medesima impresa intenda esercitare con diverse tipologie di veicoli (es. di massa superiore a 11,5 tonnellate, ecc.) dovrà accedere al mercato come se iniziasse ex novo l´attività;
• che hanno acquisito un parco veicolare, con atto formalizzato entro il 31.12.2007, si applicano le previgenti disposizioni;
• che, alla data del 29.1.2008, sono già iscritte all´Albo degli autotrasportatori ed hanno acquisito o commissionato autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t e/o autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, di rifiuti con compattatore o di liquami, ovvero hanno prodotto domanda di iscrizione all´Albo finalizzata all´esercizio dell´attività di autotrasporto con gli autoveicoli descritti, è possibile immettere in circolazione detti autoveicoli a condizione che, ancorché successivamente all´immissione in circolazione, accedano al mercato secondo la nuova disciplina. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese che, nelle condizioni di cui sopra e nelle more dell´emanazione della circolare n. 1/2008, hanno immesso in circolazione detti veicoli dopo il 31.12.2007.

GESTIONE DELL´IMPRESA DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

La disciplina del trasporto di merci per conto terzi è da alcuni anni oggetto di profonde riforme per cui si possono avere le seguenti casistiche:
• "vecchie imprese" di autotrasporto che, alla data del 30.6.2001, erano:
- in possesso dei requisiti per l´accesso alla professione,
- iscritte all´Albo,
- titolari di autorizzazioni globali o contingentate,

possono incrementare liberamente il proprio parco veicolare con ogni tipologia di mezzi, previa presentazione agli UMC di idonea autocertificazione, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti;
• imprese di autotrasporto già iscritte all´Albo alla data del 31.12.2007:
- che esercitavano l´attività con veicoli previsti dall´art. 1 DM n. 198/1991, possono continuare ad esercitare l´attività fino al 4.12.2011 con la stessa tipologia di veicoli;
- in possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria ma sprovviste di autorizzazione globale o contingentata: per esercitare l´attività con veicoli che necessitavano dei titoli anzidetti, fino al 31.12.2007, dovevano acquisire, per cessione d´azienda, un´impresa di autotrasporto, ovvero, l´intero parco veicolare di altra impresa iscritta all´Albo e in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che avesse cessato l´attività. Le imprese già titolari alla data del 31.12.2007 di autorizzazioni liberamente rilasciate (SAI, 70/115, ecc.) possono continuare ad esercitare l´attività;
• "nuove imprese" di autotrasporto che, dal 4.12.2011, intendono esercitare l´attività con:
- veicoli aventi massa complessiva non superiore a 3,5 t: possono richiedere l´iscrizione all´Albo con la sola dimostrazione del requisito dell´onorabilità;
- veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t: debbono dimostrare il possesso dei tre requisiti per l´accesso alla professione, conseguendo l´iscrizione all´Albo degli autotrasportatori, del requisito di stabilimento e, in alternativa:
a aver acquisito per cessione di azienda altra impresa che cessi l´attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un originale o una copia conforme all´originale dell´atto di cessione debitamente registrato);
b aver acquisito l´intero parco veicolare, purché composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad EURO 3, da altra impresa, che cessi l´attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con estratto cronologico o copia del certificato di proprietà, dai quali risultino la trascrizione del trasferimento al cessionario del veicolo o dei veicoli costituenti il parco stesso, nonché con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà del cedente - v. fac-simile allegato alla circolare n. 1/2008/APC);
c aver acquisito in disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio) ed "immatricolato" autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a EURO 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola per la circolazione.

Immatricolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci conto terzi

Il personale addetto degli UMC:
• verifica:
- idoneità della dichiarazione sostitutiva resa dalle imprese per l´immatricolazione dei veicoli da adibire ad uso terzi;
- persistenza del requisito della capacità finanziaria, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti;
• cura l´esame della documentazione presentata nei casi di cessione d´azienda o dell´intero parco veicolare (copia degli atti dichiarati conformi all´originale);
• comunica alle amministrazioni provinciali i nominativi delle imprese cedenti per l´annotazione necessaria ai fini dell´applicazione dell´art. 43, c. 6, legge n. 298/1974.

Per l´immatricolazione occorre far riferimento alla disciplina generale regolante il relativo procedimento amministrativo in relazione che si tratti di veicoli nuovi con dichiarazione di conformità o veicoli da sottoporre a visita e prova non essendo più applicabili le disposizioni ministeriali relative alla documentazione da presentarsi per la dimostrazione della disponibilità dei veicoli al fine del rilascio dei titoli autorizzativi.
In merito alle tariffe da applicare sono necessari esclusivamente i versamenti per il rilascio della carta di circolazione e delle targhe (non più dovuta l´imposta di bollo per il rilascio del titolo autorizzativo).
È opportuno, infine, notare che il sistema informatizzato per la stampa della carta di circolazione richiede l´inserimento della posizione meccanografica dell´impresa iscritta all´Albo degli autotrasportatori, essendo ormai venuto meno ogni riferimento agli estremi del titolo autorizzativo.
Gli UMC devono in ogni caso verificare scrupolosamente il rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni relative all´accesso al mercato dell´autotrasporto di cose per conto di terzi. A tal fine, il soggetto interessato deve presentare alla Sezione trasporto merci del competente UMC il modello TT2119 debitamente compilato, completo di copia della documentazione afferente il veicolo e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà (v. fac-simile allegato alla circolare n. 1/2008) nonché della documentazione prevista in relazione alla disciplina vigente dell´autotrasporto di cose per conto di terzi. L´ufficio, dopo i debiti controlli, convaliderà con data, timbro dell´ufficio e firma del funzionario preposto, il predetto modello TT2119, che l´istante dovrà poi presentare in sede di richiesta di immissione in circolazione del veicolo di che trattasi.
Qualora la richiesta sia presentata presso un UMC diverso da quello competente per sede del richiedente e/o del cedente (in caso di cessione azienda o dell´intero parco), non essendo più vigente l´obbligo di immatricolazione presso l´UMC competente per l´iscrizione all´Albo degli autotrasportatori (12), l´UMC che riceve la domanda dovrà attivarsi per la verifica dei requisiti dichiarati dall´impresa.

Disponibilità dei veicoli da adibire a trasporto su strada di merci per conto terzi

I tradizionali titoli di disponibilità dei veicoli da adibire al trasporto di cose per conto terzi, sono:
• proprietà,
• leasing,
• acquisto con patto di riservato dominio,
• usufrutto.

È stata poi consentita la locazione senza conducente di veicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiori a 6 t da impresa iscritta anch´essa all´Albo degli autotrasportatori e legittimata al trasporto con il veicolo oggetto della locazione.
È ora ammessa anche la disponibilità del veicolo in:
• comodato senza conducente

Ai fini dell´immissione in circolazione la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato senza conducente è dimostrata dall´impresa autorizzata presentando apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all´UMC competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato.
Ai fini della circolazione l´UMC rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra opportunamente vistata previa attenta verifica del contratto e della conformità dello stesso all´ordinamento.
• locazione senza conducente. Per quanto riguarda l´utilizzo, da parte dell´impresa autorizzata, di veicoli locati senza conducente, in attesa della definizione del certificato, concernente il numero di iscrizione all´Albo e il tipo di autorizzazione posseduta, da rilasciare a cura degli UMC competenti per la sede principale dell´impresa stessa e ferma la condizione per quest´ultima di regolare idoneo accesso al mercato, ai fini della circolazione il veicolo locato continua ad essere accompagnato dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Qualora l´impresa faccia totalmente ricorso ad autoveicoli in disponibilità a titolo di comodato senza conducente o di locazione senza conducente, il relativo contratto per almeno un veicolo non può avere una durata inferiore a due anni.
Nel caso di impresa che abbia effettuato l´accesso al mercato mediante acquisizione di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, ai fini della conservazione dell´accesso al mercato non è ammessa la disponibilità di veicoli a titolo di locazione o comodato.

Traino di rimorchi o semirimorchi in disponibilità di altre imprese di trasporto

All´impresa di autotrasporto, regolarmente iscritta all´Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, è concesso il traino di rimorchi o semirimorchi, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed appartenenti ad altra impresa, anch´essa regolarmente iscritta all´Albo.
Non è consentito invece il traino di veicoli appartenenti o in disponibilità di altra impresa avente licenza di trasporto in conto proprio. Deroghe alla disciplina generale sono previste in relazione all´effettuazione di trasporti combinati: infatti, un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un´impresa che esegue trasporti per conto proprio, può essere trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente ad un´impresa che esegue trasporti in conto terzi.

Trasporto di cose proprie con veicoli autorizzati per il trasporto per conto di terzi

Qualora un´impresa svolga congiuntamente l´attività di trasporto per conto di terzi ed altra attività che implichi la necessità di effettuare trasporti in conto proprio dovrà acquisire veicoli all´uopo destinati e conseguire la necessaria licenza: non è infatti consentita l´effettuazione di trasporti in conto proprio, conseguenti ad una attività di natura commerciale, con veicoli che non abbiano ottenuto l´apposita licenza per l´effettuazione dei trasporti stessi, anche nei casi in cui il trasportatore sia regolarmente abilitato al trasporto di merci per conto di terzi.
L´autotrasportatore di cose per conto di terzi può tuttavia trasportare occasionalmente cose proprie, per suo uso esclusivo non connesso ad altra attività imprenditoriale. In tali casi anche il trasportatore di cose per conto di terzi dovrà redigere l´apposito documento di trasporto occasionale di cose proprie.

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