23 Maggio 2012

menu di scelta rapida



Contenuti

In Bacheca
percorso: home > In Bacheca > Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pub...

Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni

01-10-2011 23:44 - L´Analisi

Art. 1
Finalita´ e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l´utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell´utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l´adozione di modalita´ innovative di gestione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall´Istituto nazionale di statistica ai sensi dell´articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorita´ indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall´articolo 5, le Regioni e gli enti locali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non piu´ di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresi´, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumita´ pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonche´ ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

Art. 2
Soggetti legittimati all´uso delle autovetture di servizio

1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorita´:
a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;
c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
d) Presidente del Consiglio di Stato;
e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
f) Avvocato generale dello Stato;
g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana;
h) Presidenti delle Autorita´ amministrative indipendenti;
i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:
a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretari generali dei Ministeri, nonche´ Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2;
e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all´art. 1, comma 2.
3. Per il personale delle magistrature, dell´Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all´assegnazione, in uso non esclusivo, dell´autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione.
4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l´uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale.
5. E´ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del presente articolo. La violazione del predetto divieto e´ valutabile ai fini della responsabilita´ disciplinare del dirigente responsabile.

Art. 3
Modalita´ di utilizzo delle autovetture di servizio

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all´articolo 1, comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2, gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalita´:
a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprieta´, limitando l´acquisizione in proprieta´ ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L´acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
c) stipula di convenzioni con societa´ di tassisti o di trasporto con conducente;
d) razionalizzazione dell´uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l´utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra piu´ amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente;
e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;
f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell´uso delle autovetture di servizio operativo;
g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonche´ mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture;
h) predeterminazione dei criteri per l´impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell´autorizzazione da parte del vertice amministrativo all´utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto previsto dall´articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 4
Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio

1. L´uso delle autovetture di cui all´articolo 2 e´ concesso limitatamente al periodo di durata dell´incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l´utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all´articolo 2, comma 2, e´ consentito per i casi di effettiva necessita´ legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale efficacia.

Art. 5
Censimento permanente delle autovetture di servizio

1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l´elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalita´ di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito.
2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 e´ valutabile ai fini della responsabilita´ disciplinare del dirigente responsabile.



Fonte: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3/8/2011 (G.U. 14/9/2011 n. 214)

ASSOCIAZIONE FOXPOL
Sede Legale Via Venezia 30 - 20090 - Pieve Emanuele (Milano)
C.F 97497880159
Tel. +39.334.88.54.199 Fax 02.40.70.80.11
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE
Riconosciuta con Decreto Provincia di Milano n.177/2009 del 07/01/2010 Reg. Prov.le APS n.174 - R.G. 73/2010
Iscritta Albo Formatori Istituto Regionale lombardo di Formazione per l´Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)
Insignita dalla Commissione Europea della "Carta Europea della Sicurezza Stradale"