23 Maggio 2012

menu di scelta rapida



Contenuti

In Bacheca
percorso: home > In Bacheca > Trasferimento del Comandante della Polizia Locale per incompatibilità ambient...

Trasferimento del Comandante della Polizia Locale per incompatibilità ambientale

30-11-2011 07:29 - Giurisprudenza di Merito
L´appello in questa sede all´esame del Collegio è proposto dal Comune di Montegranaro e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha accolto due ricorsi dell´attuale contro interessato ed ha annullato i provvedimenti comunali di trasferimento dello stesso contro interessato dalla Polizia municipale ad altri servizi dell´Amministrazione.
Il motivo dell´appello concerne l´omessa ed erronea motivazione della sentenza in ordine ad errore su circostanze di fatto essenziali e violazione dell´art. 32 del d.P.R. n. 3 del 1957; in quanto all´interno del corpo della polizia municipale di Montegranaro esistevano fortissimi contrasti tra il Comandante della stessa (attuale controinteressato) e i componenti della medesima, sfociati in procedimenti disciplinari (con irrogazione di sanzione), esposti alla Procura della Repubblica, condanne penali, gravissime omissioni amministrative.
La ricorrente amministrazione chiede anche che i ricorsi in primo grado siano dichiarati improcedibili, avendo nel frattempo il Cocciaretto chiesto ed ottenuto la dispensa dal servizio per inidoneità fisica.
Il soggetto contro interessato, sig. C. G., si costituisce in giudizio e resiste all´appello, chiedendone la reiezione e rilevando la mancanza di un´autorizzazione all´impugnazione in Consiglio di Stato e la persistenza dell´interesse ad ottenere la pronuncia di primo grado.
Lo stesso ripropone i motivi di primo grado dichiarati assorbiti intale sede e precisamente: violazione del divieto della "reformatio in pejus", violazione dell´art. 32 del d.P.R. n. 3 del 1957, per essersi dato corso ad un demansionamento, e per non essere state inviate le delibere al controllo.
Il medesimo appellante formula altresì ricorso incidentale per aver diritto alla qualifica dirigenziale, quale comandante del corpo di polizia municipale.
Il Comune di Montegranaro presenta più memorie illustrative e anche il controinteressato replica alle stesse.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.

DIRITTO
Va esaminato, prioritariamente, l´appello incidentale proposto dal sig. C.
Lo stesso è infondato.
Infatti, la richiesta formulata dal medesimo di aver diritto alla qualifica dirigenziale è priva di fondamento, in quanto la stessa si consegue a seguito della necessaria procedura selettiva, mentre il sig. C. era in possesso della settima qualifica funzionale, quale istruttore direttivo, e non risulta che lo stesso abbia mai partecipato ad una selezione per ottenere una qualifica superiore.
Anche le censure riproposte in questa sede dal soggetto appellato sono infondate: quelle relative al cosiddetto "demansionamento"e alla "reformatio in pejus" trovano le loro ragioni in sede di esame dell´appello principale, a cui si rinvia, mente quella concernente il mancato invio al controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni impugnate è infondata, per il fatto che le delibere "de quibus" sono provvedimenti della Giunta municipale, come tali non soggette al controllo obbligatorio, ma solo ad un controllo volontario.L´appello principale è, invece, fondato.
Ed invero, nella specie, al di là del fatto che sussistessero o meno responsabilità disciplinari, è fuori discussione che la permanenza del sig. Cocciaretto nell´ambito della Polizia municipale non era più possibile, per cui si era reso necessario il trasferimento dello stesso ad altro ufficio per evidente incompatibilità ambientale.
Tale trasferimento ad un ufficio di pari livello, in aderenza alla qualifica posseduta dal medesimo, si manifesta come un potere dell´Amministrazione in varie ipotesi, tra cui quella in discussione della incompatibilità ambientale; ed esso non determina quello che l´appellato chiama un "demansionamento", in quanto le mansioni allo stesso attribuite sono in entrambi i casi relative alla settima qualifica funzionale e ugualmente non può parlarsi di "reformatio in pejus", in quanto il divieto che assiste tale principio ha riferimento al fatto che al soggetto (nel caso di specie, trasferito) non può essere decurtato lo stipendio base, che va invece conservato con assegni"ad personam", fino al raggiungimento del precedente stipendio; e ciò non è avvenuto nella specie, poiché il sig. C. ha conservato per intero lo stipendio base della settima qualifica funzionale, mentre è noto che il divieto in parola non riguarda indennità e altre voci particolari, connesse con il precedente incarico.
Conclusivamente, l´appello incidentale va rigettato, mentre va accolto l´appello principale, con riforma della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi ! 3.000,00 (tremila/00).

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, Rigetta l´appello incidentale:
Accoglie l´appello principale e, per l´effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Fonte: Consiglio di Stato sez.V 19/9/2011 n. 5269

ASSOCIAZIONE FOXPOL
Sede Legale Via Venezia 30 - 20090 - Pieve Emanuele (Milano)
C.F 97497880159
Tel. +39.334.88.54.199 Fax 02.40.70.80.11
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE
Riconosciuta con Decreto Provincia di Milano n.177/2009 del 07/01/2010 Reg. Prov.le APS n.174 - R.G. 73/2010
Iscritta Albo Formatori Istituto Regionale lombardo di Formazione per l´Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)
Insignita dalla Commissione Europea della "Carta Europea della Sicurezza Stradale"