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Tempi di carico e scarico merci

05-04-2011 17:16 - L´Analisi
Art. 1
Campo di applicazione - Definizioni
1. La disciplina di cui al presente decreto si applica ai tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico previsti nei contratti di trasporto, in forma scritta o in forma verbale, nei casi in cui le operazioni di carico o di scarico avvengono in territorio nazionale.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) luogo di carico o scarico: l´ambito territoriale, interno od esterno all´impianto (opificio industriale "centro merci" struttura della grande distribuzione, attività commerciale, ecc.) presso il quale si svolgono le procedure dedicate all´accettazione documentale;
b) punto di carico o scarico: la postazione all´interno dell´impianto presso la quale avvengono fisicamente le operazioni di carico o di scarico.
Il luogo ed il punto di carico o scarico possono coincidere.
3. Per le definizioni di vettore, committente, caricatore, proprietario della merce si rinvia alle definizioni di cui all´articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 2
Modalità applicative

1. Secondo quanto disposto dall´articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come introdotto dall´articolo 1-bis, comma 2, della legge 4 agosto 2010, n. 127, il periodo di franchigia connesso all´attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico o scarico, non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa per il carico ed alle due ore di attesa per lo scarico. Tale periodo decorre dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero al punto di carico o scarico in caso di coincidenza tra il luogo e il punto di carico o scarico, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Il computo dei tempi di attesa ha inizio dall´orario di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero dall´orario indicato nelle indicazioni scritte fornite dal committente prima della partenza, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in caso di arrivo in anticipo. A tal fine, il vettore è tenuto a produrre apposita certificazione circa l´orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico o scarico e l´orario di inizio delle relative operazioni, rilasciata alternativamente dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, o da un loro incaricato, ovvero, in mancanza, da altro soggetto addetto a sovraintendere le operazioni di carico o scarico, In caso non sia possibile acquisire suddetta certificazione il vettore potrà comprovare gli orari di cui sopra attraverso la produzione della registrazione dei cronotachigrafo e/o di altra documentazione idonea a tal fine.
3. Il periodo di franchigia non comprende il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza. I tempi di attesa rientranti nel periodo di franchigia devono essere calcolati singolarmente per ogni operazione di carico o di scarico.
4. Il vettore non può richiedere alcun indennizzo quando:
a) il superamento del periodo di franchigia avvenga per cause a lui imputabili;
b) qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico;
c) quando non osserva le indicazioni che, ai sensi del citato articolo 6-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il committente è tenuto a fornire circa il luogo e l´orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico;
d) quando non osserva le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e sull´orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora questi non coincidano con i luoghi di carico o scarico, nell´ipotesi in cui l´accesso debba essere cadenzato in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all´identificazione all´ingresso del luogo di carico o scarico.
5. Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, al fine della corresponsione dell´indennizzo il vettore deve inviare al committente, entro trenta giorni dall´evento, comunicazione scritta riguardante il superamento dei termini di franchigia, completa della prescritta documentazione.

Fonte: Decreto Direttoriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24/3/2011 n. 69

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