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Punibile per ingiuria aggravata l´avvocato che insulta un vigile mentre è in fila in un ufficio giudiziario

30-06-2010 - Giurisprudenza di Merito
Il Tribunale di Napoli ha confermato la sentenza in data 15 luglio 2008 del locale Giudice di pace, appellata da V. L., ritenuto responsabile del delitto di ingiuria aggravata in danno di B. S., costituito parte civile.
Il V., avvocato, si trovava con molte altre persone in fila presso gli uffici dell´U.N.E.P. di Napoli, dove prestava servizio il vigile urbano B. Il V., in un momento in cui la fila aveva subito un rallentamento, ne era uscito fino a raggiungere direttamente il vigile, al quale, mentre quello lo invitava ripetutamente ad allontanarsi, avrebbe rivolto, secondo l´imputazione, la frase "non esco fuori, mi denunci pure, e prima di indossare quella divisa paghi i suoi debiti".
Ricorre per cassazione il V. sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge, ed in particolare degli artt. 594 e 599 C.P., per la mancata applicazione da parte del giudice d´appello dell´esimente della provocazione. Sostiene che il B., avendolo visto in attesa, aveva dato precedenza ad altre attività, lasciando quindi che le operazioni a cui erano interessate le persone in coda con il V. subissero un rallentamento; si sarebbe trattato di un atteggiamento volto a ostacolare l´attività del V. a causa di una controversia che opponeva i due, sostenendosi da parte del legale che, avendo egli assistito con successo la zia del B. in una controversia civile ed avendo un credito per le prestazioni professionali, la proposta di pagamento delle sue spettanze avanzata in un´occasione dal B. sarebbe stata del tutto insufficiente, così che la questione circa il pagamento della parcella sarebbe stata ancora aperta al momento dei fatti. L´atteggiamento del vigile, considerato appositamente dilatorio, avrebbe integrato quel fatto ingiusto al quale l´imputato avrebbe reagito con le espressioni di cui all´epigrafe. Lamenta il ricorrente che il giudice del merito abbia rigettato il gravame sul punto, osservando che, essendosi trattato di un´azione diffusa, rivolta nei riguardi di un numero indeterminato di persone, non poteva costituire provocazione, scriminante per l´imputato, il denunciato comportamento del B., non tale comunque da giustificare la frase rivoltagli dall´imputato.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale per avere il giudice d´appello ritenuto utilizzabili le dichiarazioni testimoniali di una persona, Z. M., che aveva riferito di non aver udito direttamente le espressioni di cui sopra perché si trovava indietro nella fila, ma di aver sentito che altri ne parlavano, nel gruppo in cui si trovava.
Secondo il ricorrente erroneo sarebbe stato il ritenere che non fosse applicabile l´art. 194, 3° co., C.P.P. sul divieto per il testimone di riferire voci correnti nel pubblico; in ogni caso si tratterebbe di una testimonianza indiretta inutilizzabile per l´impossibilità da parte del testimone di indicare la fonte primaria.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva perché il giudice d´appello avrebbe considerato le dichiarazioni del teste a difesa M. sulla base dell´assunto che costui non avrebbe sentito la frase di cui all´imputazione, mentre in realtà costui si era espresso nel senso di escludere che la frase fosse stata pronunciata, e ciò sarebbe decisivo.
Il ricorso non può essere accolto.
In vero dai provvedimenti impugnati, ed in particolare dalla sentenza di secondo grado, non risulta che sia stata provata altro che una situazione in cui s´era verificato un rallentamento nella fila di coloro, e fra questi il V. che dovevano accedere agli sportelli degli ufficiali giudiziari, servizio a cui attendeva il B.; in relazione ad una tale situazione appare del tutto corretta la decisione del giudice d´appello che non ha rilevato in quell´indistinta condizione di disagio per i numerosi utenti in coda un comportamento illegittimo e contrario alle norme del vivere civile, inequivocabilmente addebitabile a cattiva volontà del B. e tale da determinare nell´animo del prevenuto un turbamento ed un vero e proprio, e giustificabile, stato d´ira.
Le altre circostanze di fatto, sui rapporti fra imputato e p.l., evidenziate dal ricorrente sono rimaste al di fuori del concreto accertamento operato dai giudici del merito, né possono formare oggetto di valutazione da parte del giudice di legittimità, essendo riservate alla cognizione di merito, il cui accertamento di fatto non ha formato oggetto di censure ammissibili in questa sede. Occorre osservare, quanto alle restanti doglianze del ricorrente, che la ricostruzione del fatto, circa l´avvenuta pronuncia da parte del V. della frase offensiva nei riguardi del B., riposa, secondo le decisioni di merito, oltre che sulle dichiarazioni del B. e sul contenuto della sua querela - che risulta acquisita dal giudice su accordo delle parti all´udienza del 20 dicembre 2007 anche ai fini della decisione - contributi valutati peraltro in modo estremamente prudente, anche sulla testimonianza D. G. che, secondo quanto rilevato dal giudice d´appello, avrebbe confermato espressamente d´aver udito la pronuncia della frase da parte del V., nonché sulle dichiarazioni testimoniali di certo A., sulle quali non risulta siano state avanzate eccezioni di sorta.
Ed a fronte di un tale impianto probatorio (le sentenze di merito hanno anche valutato il contributo dei testi a difesa, traendone addirittura elementi a conforto della propria ricostruzione dei fatti), del tutto idoneo secondo la costante giurisprudenza di questa Corte a fondare un´affermazione di responsabilità per il reato ascritto al V., perde ogni rilevanza la pretesa inutilizzabilità della del tutto ininfluente testimonianza Z.
Manifestamente infondata è infine la doglianza relativa al preteso travisamento delle dichiarazioni del teste a difesa M.; il giudice d´appello ha correttamente rilevato come il teste avesse affermato di non aver sentito la frase incriminata.
Il ricorrente si duole del travisamento di un contributo probatorio che sarebbe determinante per escludere la sussistenza del reato, sostenendo che il M. avrebbe escluso fosse stata pronunciata dal V. la frase di cui all´imputazione.
La natura del rilievo consente l´accesso agli atti processuali da parte della Corte; dal verbale delle dichiarazioni del M. risulta che egli si trovava vicino al V. solo prima che costui uscisse dalla fila per accostarsi al posto dove era il B., e che in seguito aveva percepito che era in corso una discussione, ma non aveva udito la frase offensiva di cui all´imputazione.
E´ quindi evidente che il M. non aveva fornito un contributo determinante, nel senso preteso dal ricorrente, e che la sua testimonianza era stata considerata e valutata esattamente dal giudice d´appello, sulla base delle espressioni usate, non ritenute determinanti con argomentazioni che per la loro intrinseca logicità si sottraggono ad ogni censura in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla p.c. che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile costituita che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre accessori come per legge.

Fonte: Corte di Cassazione Penale sez.V 12/4/2010 n. 13596

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